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15.1997.134 ΓÇó Restitution of time limit rejected for lack of motivation
15.1997.134Altro tribunale28 ago 1997Dismissed
The applicant requested restitution of the deadline to file an objection in debt enforcement proceedings. The Chamber of execution and bankruptcies of the Cantonal Court of Appeal held that the request was not reasoned as required by Art. 33(4) LP. It considered the motivation requirement explicit on the enforcement summons and stressed that restitution of deadlines is an exceptional remedy subject to strict, restrictive application in the interest of procedural speed. The application was therefore declared inadmissible, and no costs were charged.
Art. 33 cpv. 4 LEF; restituzione del termine per formulare opposizione; requisito della motivazione. L’istanza di restituzione del termine deve contenere una motivazione conforme al secondo periodo del capoverso 4; in mancanza, essa è irricevibile. Il requisito motivazionale è presupposto essenziale, imposto dalla celerità della procedura esecutiva e dalla natura eccezionale dell’istituto, che esige applicazione restrittiva per evitare usi dilatori. Il fatto che il debitore possa, se del caso, avvalersi degli strumenti di cui agli art. 85 e 85a LEF non attenua l’obbligo di motivare l’istanza (consid. implicite).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.134
Data decisione, Autorità: 28.08.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00134
Lugano 28 agosto 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Maurizio Roveri, vicecancelliere
vista l’istanza 15 agosto 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per formulare opposizione presentata da
rappr. da: __________
nella procedura esecutiva n __________;
rilevato che l’istanza non è motivata così come richiesto all’art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF;
ritenuto che l’esigenza della motivazione è chiaramente indicata sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3);
atteso che la motivazione è presupposto irrinunciabile avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l’istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori;
ritenuto essere l’istituto della restituzione ex art. 33 cpv. 4 LEF norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva;
visto che l’istante non subisce pregiudizio nella misura in cui il diritto materiale lo tuteli, potendo far capo indilatamente agli istituti dell’annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione in conformità degli art. 85 LEF (in procedura sommaria) risp. art.85a LEF (in procedura accelerata), disposti per altro richiamati esplicitamente sul precetto esecutivo (mod. 3, verso, sub spiegazioni ad 3) ;
richiamato l’art. 33 cpv. 4 LEF
pronuncia
L’istanza 15 agosto 1997 della __________, di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF è irricevibile per carenza di motivazione.
Non si prelevano spese.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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