Restitution of time limit for late objection in debt enforcement

15.1997.122Altro tribunale26 gen 1998Granted

Sintesi

The debtor requested restitution of the deadline to file opposition to a debt-enforcement order, asserting that he only learned of the order later because it had been served on his mother in his absence. The supervising chamber invited the creditor to state whether it accepted the late opposition, warning that silence would count as consent. The creditor did not reply. The court treated this silence as tacit acceptance under the applicable enforcement rules, granted the restitution request, admitted the late opposition, and ordered the Lugano enforcement office to enter the opposition in the register. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 33 cpv. 3 e 4 LEF; opposizione tardiva e restituzione del termine: se il termine è istituito nel solo interesse della controparte, questa può rinunciarvi; il silenzio mantenuto dopo espresso ammonimento può valere quale accettazione tacita dell’opposizione tardiva. In tal caso la domanda di restituzione del termine va accolta e l’opposizione ammessa, con iscrizione nel registro delle esecuzioni (consid. 1). Le spese e le indennità possono essere negate secondo la disciplina tariffaria applicabile (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.122

Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00122

Lugano 26 gennaio 1998 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 5 agosto 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da


nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa contro l’istante da


richiamata l’ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;

che con atto 5 agosto 1997 __________ ha chiesto alla Pretura di Lugano la restituzione del termine per poter far opposizione;

che la Pretura di Lugano ha trasmesso l’istanza alla scrivente Autorità cantonale di vigilanza, che l’ha ricevuta il 7 agosto 1997;

che __________ ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del PE in esame solo il 31 luglio 1997. Il PE è stato notificato, in sua assenza, a sua madre, che non l’ha avvertito. Egli ne è entrato in possesso per caso e contesta qualsiasi debito nei confronti di __________;

che con ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;

che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;

che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997);

che __________ non si è determinato;

che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);

che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,

PRONUNCIA

  1. L'istanza di restituzione del termine 5 agosto 1997 di __________, è accolta.

1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 5 agosto 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.

1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità cantonale di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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