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15.1997.120 ΓÇó Realization request deemed premature due to pending complaint
15.1997.120Altro tribunale2 set 1997Dismissed
The Locarno debt-enforcement office asked the supervisory court to determine how the debtor's share in an undivided inherited estate should be sold in enforcement proceedings. The court held the request premature because a related complaint concerning the underlying enforcement was still pending. It therefore declared the request inadmissible and ordered the office to continue the procedural steps connected with that complaint. An appeal to the Swiss Federal Tribunal was indicated within ten days under Art. 19 LEF.
Art. 132 SchKG; Arts. 9-10 of the Federal Regulation on seizure and realization of rights in a community; realization of a debtor’s share in an undivided estate; admissibility of the supervisory authority’s determination. Where a complaint concerning the underlying enforcement is still pending, the supervisory review of the manner of realization is premature and cannot be entered into. The office must first complete the procedural steps linked to the complaint before a determination on realization may be made (consid. prematurity).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.120
Data decisione, Autorità: 02.09.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00120
Lugano 2 settembre 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Roveri, vicecancelliere
vista l'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n. __________, promossa dal
Comune di __________, già __________, __________
richiamata l’istanza 4 agosto 1997 dell’UEF di Locarno, che postula la realizzazione ai pubblici incanti dell'interessenza spettante all'escusso nella comunione ereditaria fu __________;
accertato che è ancora pendente il reclamo 25 luglio 1996 - formulato da __________ e __________ (inc. CEF n. __________) e riferito all'esecuzione n. __________ sottesa a quella oggetto di questo esame giudiziale - irritualmente presentato a questa Camera e trasmesso all'UEF di Locarno ex art. 4 cpv.1 LPR con ordinanza 31 luglio 1996 per il seguito di procedura;
atteso che l'esame in conformità degli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione si dimostra pertanto prematuro;
PRONUNCIA
L'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno è irricevibile.
È fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere negli incombenti procedurali connessi al reclamo (ora: ricorso) 25 luglio 1996 di __________ e __________, __________ (inc. CEF n. __________).
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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