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Numero d'incarto:
15.1997.106
Data decisione, Autorità:
29.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00106
Lugano
29 aprile 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 giugno 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso d’incanto 23 giugno
1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
patr.
dallo Studio legale __________;
viste le osservazioni: - 10 luglio
1997 di __________;
11 luglio 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che __________ ha chiesto
l’assistenza giudiziaria;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. __________
procede contro __________ per l’incasso di Fr. 2’485.60 interessi e spese
compresi.
B. Con
atto di pignoramento 26 marzo/15 aprile 1996 l’UE di Lugano ha pignorato al
ricorrente un veicolo di marca __________
C. Il
23 giugno 1997 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ che l’incanto avrebbe
avuto luogo il 14 luglio 1997.
D. Con
atto 28 giugno 1997 il debitore si è aggravato contro l’avviso d’incanto,
sostenendo che l’UE di Lugano ha dichiarato il 27 giugno 1997 al suo
patrocinatore che il pignoramento sarebbe avvenuto nel marzo 1997, mese in cui
a causa della procedura di divorzio era assente dall’abitazione coniugale. Il
ricorrente ha affermato che sua moglie ha presenziato al pignoramento a sua
insaputa. La notifica e la procedura di pignoramento sono avvenute senza che
lui ne fosse venuto a conoscenza. L’avviso di pignoramento non gli è mai stato
notificato. Di conseguenza l’incanto va annullato.
E. Con
le sue osservazioni l’UE di Lugano ha rilevato che il verbale di pignoramento,
sottoscritto dalla moglie del ricorrente, non è stato compilato nel marzo 1997,
bensì il 28 marzo 1996. Inoltre tutti gli atti sono stati spediti all’indirizzo
del ricorrente in via __________ a __________.
F. In
attesa dell’evasione del ricorso l’UE di Lugano ha sospeso l’incanto previsto
per il giorno 14 luglio 1997.
G. Interrogato
formalmente __________ ha dichiarato che nel marzo 1996 abitava ancora in via
__________ con sua moglie __________. Egli ha lasciato l’appartamento coniugale
nel dicembre 1996 e vi è tornato in aprile 1997, allorquando sua moglie ne è
uscita. Nel 1995 vi è stato con sua moglie un tentativo di concilazione,
tuttavia senza esito favorevole, seguito da un altro nel 1996. Già allora non
vi era più comunicazione ed entrambi avevano un rappresentante legale. Il
ricorrente ha affermato che il suo recapito postale era sempre in via
__________, tuttavia sua moglie non gli consegnava la sua corrispondenza, anzi
la distruggeva. Non ha ricevuto l’atto di pignoramento e non ricorda che gli
sia stato consegnato l’avviso di pignoramento. Al pignoramento non era presente
ed il verbale interno per le operazioni di pignoramento datato 28 marzo 1996 è
stato firmato da sua moglie. Dal 1992 e fino al 15 maggio 1997 gestiva un bar,
per cui era assente dall’abitazione coniugale da mattino a sera.
Considerato
in diritto:
- Ex
art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
Il
ricorso in oggetto è tempestivo, il ricorrente essendosi aggravato il 30
giugno 1997 (data del timbro postale del ricorso) contro l’avviso d’incanto
datato 23 giugno 1997.
a) Ex
art. 64 cpv. 2 n. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 12 n. 19 p. 92).
Secondo
l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad
assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP).
b) Interrogato
formalmente il ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto l’avviso di
pignoramento, di non essere stato presente al pignoramento e di non essere mai
entrato in possesso dell’atto di pignoramento. Egli non ha tuttavia eccepito la
mancata notifica del relativo PE, per cui va ritenuto che __________ era a
conoscenza della procedura esecutiva promossa dalla creditrice nei suoi
confronti. Dalle sue dichiarazioni risulta inoltre che nel 1996 egli abitava
ancora con la moglie __________ in via __________ a __________, avendo lasciato
l'appartamento coniugale solo il mese di dicembre 1996. Dal verbale interno per
le operazioni di pignoramento datato 28 marzo 1998 si evince che il
pignoramento è stato eseguito in presenza della moglie dell’escusso __________,
la quale l’ha pure sottoscritto. Pertanto non solo il ricorrente, essendo a
conoscenza della procedura esecutiva doveva attendersene il proseguimento, ma
dalla documentazione agli atti risulta che l’avviso di pignoramento 27 marzo
1996 è stato correttamente inviato al suo indirizzo in __________ a __________,
che il pignoramento è avvenuto in presenza di sua moglie e che l’atto di
pignoramento è stato di nuovo correttamente spedito al predetto indirizzo.
Pertanto gli atti esecutivi relativi al pignoramento in oggetto sono stati
correttamente notificati. Se, come il ricorrente ha fatto valere, sua moglie
non glieli ha consegnati, è questione che riguarda unicamente i rapporti
interni tra i coniugi __________ Anzi, essendo il ricorrente a conoscenza della
sua situazione coniugale, era suo compito predisporre in modo che venisse a
conoscenza degli invii a lui destinati. La notificazione degli atti concernenti
l’avviso d’incanto in questione va pertanto considerata corretta.
-
Il
ricorso 28 giugno 1997 di __________ va quindi respinto.
-
La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con
le proprie osservazioni va respinta. Infatti seppure il diritto al gratuito
patrocinio che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è escluso per
principio nella procedura di ricorso all’Autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss.;
cfr. anche nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997), esso presuppone in
ogni caso, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza della parte richiedente,
anche che essa non sia in grado di far valere da sola le proprie ragioni.
Orbene, per decidere se l’avviso d’incanto contestato è stato effettivamente
emesso in seguito ad una procedura di pignoramento avvenuta ad insaputa del
ricorrente, l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti
rilevanti. Se la creditrice ha ritenuto di dovere far capo ad un patrocinatore,
non l’ha fatto per necessità oggettiva, ma solo per sua comodità.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 64 e 90 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 28 giugno 1997 __________, __________ è respinto.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 10 luglio 1997 1997 di __________,
__________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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