Restoration of time limit and late objection in debt enforcement

15.1997.103Altro tribunale26 gen 1998Granted

Sintesi

The debtor applied for restoration of the deadline to lodge opposition against a payment order in Bellinzona. The enforcement office referred him to the restoration mechanism. The supervisory court invited the creditor to state whether it accepted the late opposition; the creditor remained silent. The court treated that silence as tacit acceptance under the rule allowing waiver of a deadline set solely in the party’s interest, granted restoration, admitted the late opposition, and ordered its entry in the enforcement register. No costs or compensation were imposed. A ten-day recourse to the Federal Supreme Court was indicated.

Regest

Art. 33 paras. 3 and 4 SchKG; Art. 74 para. 1 SchKG; tacit waiver of reliance on a missed deadline in debt enforcement. Where a procedural time limit is established exclusively in one party’s interest, that party may renounce invoking lateness. If the party, after being expressly warned that silence will be treated as acceptance, does not react, its silence may be construed as tacit consent to the late act. Upon restoration, the late opposition must be admitted and entered in the enforcement register. Costs and indemnities may be waived under the applicable enforcement procedural rules (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.103

Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00103

Lugano 26 gennaio 1998/B/fc/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 4 luglio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da


nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa contro l'istante da


richiamata l’ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

che con atto 24 giugno 1997 __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona la restituzione del termine per poter far opposizione;

che il 26 giugno 1997 l'UEF di Bellinzona ha rinviato l'escusso a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF;

che con domanda 4 luglio 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all’Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n. __________ Egli ha sostenuto che il PE in oggetto non gli è stato notificato, infatti la firma sarebbe stata falsificata. Il PE è stato messo nella sua bucalettere e allorquando ne ha preso conoscenza, si è accorto che lo stesso non era stato ritirato da sua madre, che pertanto non ha potuto interporre opposizione. Essendo già trascorsi 10 giorni, gli è poi stato notificato l’avviso di pignoramento;

che con ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;

che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;

che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997);

che la __________ non si è determinata;

che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);

che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,

PRONUNCIA

  1. L'istanza di restituzione del termine 4 luglio 1997 di __________ è accolta.

1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 4 luglio 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.

1.2. L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità cantonale di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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