AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00215
Data decisione, Autorità:
11.01.1999, CEF
Incarto n.
15.97.00215
Lugano
11 gennaio 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28
novembre 1997 di
patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di __________, ,
nella procedura fallimentare n. concernente
richiamata l’ordinanza presidenziale 2 dicembre 1997,
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
viste le osservazioni 5 gennaio 1998 della __________
in __________, __________, 7 gennaio 1998 dell’Ufficio esazione e condoni,
__________, 8 gennaio 1998 del Comune di __________ e 16 febbraio 1998 dell’UF
di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento di
__________., __________, decretato dal Pretore del Distretto di __________ il
28 luglio 1992, l’UF di __________ procede alla realizzazione del fondo Part.
__________ di __________ di proprietà della fallita.
B. Con
avviso d’incanto pubblicato sul __________ del 26 settembre 1997, __________ ha
fissato al 18 novembre 1997 il deposito delle condizioni d’asta e al 4 dicembre
1997 la data dell’incanto, facendo inoltre riferimento in merito al termine per
la notifica di oneri fondiari “all’elenco oneri depositato l’8 luglio 1996
presso l’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________, __________ ”.
C. Nell’elenco
oneri 8 luglio 1996 riferito alla part. __________, Succursale di __________
figura iscritta sub cifra 4 quale creditore pignoratizio per un credito
di complessivi Fr. 2’298’202.60 garantito da due cartelle ipotecarie al
portatore di primo grado (valore nominale di Fr. 950’000.--) e di secondo grado
(valore nominale di Fr. 480’000.--).
Il
credito di __________ è preceduto nell’elenco oneri (dopo rettifica a seguito
di procedura di appuramento) dallo Stato del Cantone Ticino (sub cifra 1) e dal
Comune di __________ (sub cifre 2 e 3) per crediti garantiti da ipoteche legali
per imposte cantonali dal 1988 al 1993 di complessivi Fr. 48’918.-- (imposte
cantonali 1988/1989/1990 per Fr. 20’672.25 + imposte cantonali 1991/1992/1993
per Fr. 28’245.75) oltre interessi, rispettivamente per imposte comunali dal
1987 al 1993 di complessivi Fr. 42’790.35 (imposte comunali 1987/1988/1990 per
Fr. 25’492.05 + imposte comunali 1991/1992/1993 per Fr. 17’298.30) oltre
interessi.
D. Con
scritto 25 settembre 1997 lo Stato del Cantone Ticino ha insinuato in aggiunta
a precedenti notifiche, i seguenti crediti:
crediti
garantiti da ipoteca legale:
imposta
sull’utile 1997 Fr. 10’400.00
“__________
” Fr. 26’000.00
imposta
immobiliare 1997 Fr. 4’460.30
crediti
chirografari:
“__________
(1997) ammortamenti” Fr. 3’952.00
“__________
ordinaria (1997)” Fr. 7’840.00
“__________
vendita” Fr. 196’490.00
“Imposta
sul capitale (1997)” Fr. 759.20
E. Con
scritto 30 settembre 1997 il Comune di __________ ha a sua volta insinuato in
aggiunta a precedente notifica, i seguenti crediti per imposte:
Crediti Crediti
chirografari gar.da
pegno
Imposta Interessi
Imposta Interessi
Importi
definitivi:
1993 744.60 162.50 8’160.-- 1’780.60
1994 744.60 98.10 8’160.-- 1’075.30
1995 744.60 67.45 8’840.--
800.75
1996 744.60 8’840.--
Importo
provvisorio:
1997 744.60 8’840.--
Imposta
Interessi
immobiliare
1993 2’230.10 486.65
1994 2’230.10 293.85
1995 2’230.10 202.--
1996 2’230.10
1997 2’230.10
F. Nelle
condizioni d’incanto depositate il 18 novembre 1997 si legge ai punti 8 e 10:
“8. L’aggiudicatario
deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di
aggiudicazione:
a) le
spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e
cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardi
dei pegni, delle servitù, ecc. (... omissis ...);
b) i
crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli
incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non
iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per
l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
Imposta Comunale
1997 Fr. 11’070.10
Imposta
Cantonale 1997 Fr. 14’860.30
Tassa
canalizzazione 1997 Fr. 1’720.--
“10. I
pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri (...) e 8 qui sopra
devono essere effettuati come segue:
Fr. 542’165.75 Contanti
o assegno, alla delibera, in acconto e garanzia del prezzo di aggiudicazione,
il resto entro 30 giorni con l’interesse del 5%:
Fr.
155’723.75 saldo oneri 1-2-3 (__________.);
-
Fr.
26’000.-- __________ (I. Cantonale Utili Immob.)
-
Fr.
196’490.-- __________ (Imposta Federale Utili Immob.)
-
Fr.
3’952.-- __________ Ammortamenti
Fr.
160’000.-- Acconto garanzia
Fr. 60’000.-- contanti
o assegno, alla delibera, in acconto e garanzia spese di realizzazione e
trapasso.
In
calce alla terza pagina del verbale d’incanto, con riferimento al punto 10
sopra riportato, si legge inoltre la seguente nota:
- Gli
importi indicati corrispondono all’imposta massima posta a carico
dell’amministrazione del fallimento, quale tassa sugli utili conseguiti con la
realizzazione dell’immobile. Tali tasse potranno essere comunque quantificate
unicamente dopo la realizzazione, cioè quando il prezzo conseguito dalla
realizzazione sarà noto alle autorità fiscali, le quali emaneranno specifica
tassazione soggetta a reclamo a norma della vigente __________.
Le
imposte dovute dall’amministrazione del fallimento sono considerate spese di
massa a norma dell’ art. __________ e prelevate sul prezzo di aggiudicazione
prima della distribuzione. L’amministrazione del fallimento pagherà tali
importi, oggetto di specifica tassazione, qualora nessun creditore ipotecario
interessato intenda contestare la tassazione chiedendone la cessione a norma dell’art.
260 LEF”.
G. Con
ricorso 28 novembre 1997 __________ formula il seguente petitum:
“In
via principale
-
Il
ricorso è accolto.
-
La decisione
dell’Ufficio dei fallimenti di __________ d’inserire al p.to 8 lett. b delle
condizioni d’incanto l’imposta comunale 1997 di Fr. 11’070.10 e l’imposta
cantonale 1997 di Fr. 14’860.30, e quindi di imporne all’aggiudicatario
l’assunzione senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione, è annullata.
§ Nella misura in
cui ciò non potesse più essere tempestivamente ordinato, gli importi versati a
tale titolo dall’aggiudicatario gli dovranno essere restituiti.
- La decisione è
pure annullata per quanto riguarda:
a) l’inserimento,
al p.to. 10 delle condizioni d’incanto, dell’eventuale imposta di Fr.
196’490.-- da pagare in contanti o mediante assegno, alla delibera, a titolo di
__________ (utile di vendita);
b) l’inserimento,
al pt.o 16 delle stesse, nella nota __________, nel senso che il suddetto
eventuale utile di vendita massimo è considerato debito di massa e, come tale,
da prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima della distribuzione.
- L’eventuale
imposta federale diretta sull’utile di vendita è invece prelevata sul ricavo
della vendita di tutti gli ev. altri beni della massa.
In via
subordinata
-
Il
ricorso è accolto.
-
La decisione
dell’ufficio dei fallimenti di __________ d’inserire al pt.o 8 lett.b delle
condizioni d’incanto l’imposta comunale 1997 è ammessa limitatamente a Fr.
2’230.15 (imposta immobiliare) e d’inserire nelle stesse l’imposta cantonale
1997 è ammessa limitatamente a Fr. 4’460.30 (imposta immobiliare).
§ Nella misura in
cui ciò non potesse più essere tempestivamente ordinato, gli importi versati in
eccesso a tale titolo dall’aggiudicatario gli dovranno essere restituiti.
- La
decisione è pure annullata per quanto riguarda:
a) l’inserimento,
al p.to. 10 delle condizioni d’incanto, dell’eventuale imposta di Fr.
196’490.-- da pagare in contanti o mediante assegno, alla delibera, a titolo di
__________ (utile di vendita);
b) l’inserimento,
al __________ delle stesse, nella nota *, nel senso che il suddetto eventuale
utile di vendita massimo è considerato debito di massa e, come tale, da
prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima della distribuzione.
- L’eventuale
imposta federale diretta sull’utile di vendita è invece prelevata sul ricavo
della vendita di tutti gli ev. altri beni della massa.”
A
sostegno delle proprie richieste la ricorrente afferma in sostanza:
-
che
per quanto riguarda l’imposta cantonale 1997 e quella comunale 1997 indicate al
punto 8 lett.b delle condizioni d’incanto, le stesse dovrebbero essere in via
principale stralciate, la loro natura di imposta “reale” - alla quale sarebbe
limitato per le persone giuridiche il beneficio della garanzia reale,
presupposto per l’applicazione dell’art. 49 cpv. 1 lett.b RFF - non essendo
stata sufficientemente specificata in sede di notifica; in via subordinata, le
stesse dovrebbero essere ammesse soltanto “nella misura in cui dovessero
consistere nell’imposta immobiliare comunale 1997 a norma degli art. __________
LT risp. nell’imposta immobiliare cantonale 1997 a’ sensi degli art. 95 e 98 lett.b
LT , ossia - tenuto conto di un valore di stima ufficiale del fondo di Fr.
2’230’160.-- - al massimo a Fr. 2’230.15 ( pari al 1%o) per l’imposta comunale
1997 e Fr. 4’460.-- (pari al 2%o) per quella cantonale 1997;
-
che
l’imposta federale diretta (__________) sull’utile di vendita (di Fr.
196’490.--) di cui al punto 10 e alla nota in
calce sub (*) delle condizioni d’asta non costituirebbe un debito della
massa, come ammesso __________, in sostanza non essendo determinante per la
qualifica della natura di debito di massa unicamente il criterio temporale
della nascita dopo la dichiarazione del fallimento, bensì anche quello
dell’esistenza di un legame del debito con l’attività di liquidazione svolta
dall’amministrazione fallimentare, legame che lo scopo e l’oggetto della citata
imposta federale escluderebbero a priori;
-
che
inoltre la qualifica del debito per __________ quale debito di massa
comporterebbe l’ammissione di “un privilegio a favore del fisco , che verrebbe
soddisfatto mediante il provento della vendita dei beni della massa prima della
distribuzione ai creditori del fallimento, privilegio questo non giustificato
da alcuna base legale (__________non godendo in particolare del beneficio
dell’ipoteca legale) e in contrasto con il principio della “par conditio
omnium creditorum”.
H. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se
necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto di disputa è in sostanza da una parte la
messa a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di
aggiudicazione delle imposte comunali 1997 e cantonali 1997 di complessivi Fr.
25’930.40, di cui al punto 8 lett. b delle condizioni d’incanto, e dall’altra
parte il punti 10 e la relativa nota sub (*) delle medesime condizioni
d’incanto nella misura in cui prevedono che l’importo di Fr. 196’490.--
indicato sub punto 10 - da pagare in contanti o mediante assegno alla delibera
- a titolo di __________ (__________.) sia considerato debito di massa “e, come
tale, da prelevare sul prezzo di aggiudicazione, prima della distribuzione”.
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I,
Zurigo 1984, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’amministrazione del
fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior
somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare
nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si applicano per
analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono
indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni
da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da
estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve
sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135
cpv.1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione
speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di
aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto
liberatorio per il fallito (cfr. art.130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In
merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare,
al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in
giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher
Bestandteil”) delle medesime (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro,
ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese
sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro
crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2
LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla
massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal
registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di
tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto
dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che
esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv.1
primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).
b) Per
l’art. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto
alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono
effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi
nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in
principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il
ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF)
rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei
confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella
graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.
85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto,
vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv.2 RFF).
c) Crediti
assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la
realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in
contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.
130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi
non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza imputazione
sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art. 49 cpv.1 lett.b
RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà
essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
a) Relativamente
alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di
un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di
conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed.,
Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti
manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta
ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece
essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del
Cantone Ticino e del Comune di L. (inc. n.15.96.114 e n.15.96.118)].
b) Nel
fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento
dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106-109 LEF come
quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF
rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF; Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren
(art. 106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989,
p.21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della
contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri) speciali ex
art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art.
247 cpv.2 LEF). I principi valgono tuttavia, mutatis mutandis, anche per
l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale
di cui all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti
all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale
provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la
graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in
via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure
con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF)
quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche
l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali
(cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit.,
Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque
unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie
(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie fatte valere dagli enti pubblici costituiscono crediti garantiti da
ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base
legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere
iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno
collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame
preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono
essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex
art. 49 lett.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo C.S. c. T.SA,
cons.5 in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).
-
Iscritti
nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono
essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti
al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di
massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente
dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla
liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del
fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p.
391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra
“Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa
o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal
giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione
dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, N.33 ad art. 262 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit.,
p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque
esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria
(rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri)
oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine),
atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente
riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto
retroattivo (DFT 106 III 123s. e rif. ivi).
-
In
concreto, le imposte comunali (di Fr. 11’070.10) e cantonali (di Fr.
14’860.30), oggetto della presente disputa, riguardano l’anno fiscale 1997, e
dunque - a non averne dubbio - sono sorte ope legis durante la
liquidazione fallimentare apertasi nel 1992. Ora a prescindere dalla questione
se, rispettivamente in quale misura, siffatti crediti fiscali beneficiano della
garanzia dell’ipoteca legale, essi non possono a priori essere inseriti nelle
condizioni d’incanto e poste a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul
prezzo di aggiudicazione ex art. 49 lett. b RFF, siffatta norma dovendosi
applicare a crediti nei confronti del fallito (“Konkursforderungen”), dunque
già esistenti all’apertura del fallimento, seppure non ancora scaduti al
momento dell’incanto e dunque non iscritti nell’elenco oneri. Ne consegue
che vanno depennati dalle condizioni d’incanto sub 8 lett.b) l’importo di Fr.
11’070.10 a favore del Comune di __________ e l’importo di Fr. 14’860.30 a
favore dello Stato del Cantone Ticino per imposte comunali e cantonali 1997.
Come sopra esposto la qualifica di debito di massa di tali crediti non riguarda
però stricti iuris la controversia su cui vi è disputa, ed è anzi
prematura, potendo se del caso essere oggetto d’esame in sede di ripartizione (art.
261 ss. LEF) da parte del giudice del merito competente: l’esame a questo
stadio procedurale, inteso a stabilire se nelle condizioni d’asta dev’essere
indicato quanto __________ di __________ ha inserito e la ricorrente vuole sia
depennato, è infatti soltanto pregiudiziale.
-
Oggetto
di controversia è pure l’indicazione nelle condizioni d’incanto sub 10
riferita al pagamento in contanti dell’importo di Fr. 196’490.-- “a saldo
__________ (Imposta Federale Utili Immob.) nonché la precisazione sub (
*) in calce al verbale, secondo la quale - in particolare - l’importo citato da
pagarsi alla delibera sia considerato debito di massa “e, come tale, da
prelevare sul prezzo di aggiudicazione, prima della distribuzione”.
Come
accennato in precedenza (cons.2) le condizioni d’incanto devono indicare tra
l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come
delle altre spese a carico dell’aggiudicatario, quale parte va pagata in
contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF).Non rientra invece nel
contenuto necessario delle condizioni d’asta l’indicazione della destinazione
dell’importo richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa,
tantomeno l’indicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una
garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, come del resto
lo stesso __________ riconosce nelle sue osservazioni, ma è anzi inopportuna in
quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il
creditore pignoratizio, a reagire immediatamente -per non vedersi
successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un
provvedimento dell’amministrazione fallimentare (ammissione di un credito come
debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di
ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto
anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito
lo stato di riparto a norma dell’art. 261 LEF che la questione della natura,
dell’ammontare rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale
relativamente a crediti ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti
di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice
competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui
ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti
fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di
“spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso
dell’art. 262 cpv. 2 LEF.
Il
punto 10 delle condizioni d’asta va dunque rettificato con l’indicazione dell’
importo complessivo (in concreto Fr. 542’165.75) da pagarsi a contanti da parte
dell’aggiudicatario “in acconto e garanzia del prezzo di aggiudicazione”, senza
qualsivoglia indicazione di destinazione, prematura a questo stadio di
procedura; va inoltre interamente depennata la nota sub (*) in calce al verbale
d’incanto.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Per questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso di 28 novembre 1997, è accolto nel
senso dei considerandi.
- Sono
depennate dalle condizioni d’incanto sub punto 8 lett. b:
“Imposta Comunale 1997 fr. 11’070.10
Imposta Cantonale 1997 fr. 14’860.30”
- Al
punto 10 delle condizioni d’incanto va depennato:
"Fr.
155’723.75 saldo oneri 1-2-3 (I.L.);
-
Fr.
26’000.-- __________ (I. Cantonale Utili Immob.)
-
Fr.
196’490.-- __________ (Imposta Federale Utili
Immob.)
-
Fr.
3’952.-- __________ Ammortamenti
Fr.
160’000.-- Acconto garanzia”
3.1. Per
il resto il punto 10 delle condizioni d’incanto rimane invariato.
- E’
depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub (*) del seguente tenore:
- Gli importi indicati
corrispondono all’imposta massima posta a carico dell’amministrazione del
Fallimento, quale tassa sugli utili conseguiti con la realizzazione
dell’immobile. Tali tasse potranno essere comunque quantificate unicamente dopo
la realizzazione, cioè quando il prezzo conseguito dalla realizzazione sarà
noto alle autorità fiscali, le quali emaneranno specifica tassazione soggetta a
reclamo a norma della vigente __________
Le imposte dovute
dall’amministrazione del fallimento sono considerate spese di Massa a norma dell’art.
262 LEF e prelevate sul prezzo di aggiudicazione prima della distribuzione.
L’amministrazione del fallimento pagherà tali importi, oggetto di specifica
tassazione, qualora nessun creditore ipotecario interessato intenda contestare
la tassazione chiedendone la cessione a norma dell’art. 260 LEF”.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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