AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00207
Data decisione, Autorità:
06.10.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00207
Lugano
6 ottobre 1998 /MR/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 ottobre 1997
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ nella
procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato l’11 settembre 1996
dalla Pretura del Distretto di Bellinzona su istanza di
contro
__________,
indicato
come “già presso le __________ ”
viste
le osservazioni 13 novembre 1997 della __________ e 18 novembre 1997 dell’UEF
__________,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
decisione 11 settembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
decretato, per un credito da locazione di fr. 9’060.25 oltre accessori
____________________ nei confronti , il sequestro della ”
presso la ditta __________, sulla base dell’art. 271 cpv.1 n. 2 LEF.
B. Il
13 settembre 1996 l’UEF __________ ha allestito il relativo verbale - spedito alle
parti il 18 settembre 1996 - , indicando quale oggetto del sequestro “la
liquidazione del fondo di previdenza LPP delle __________, fino a concorrenza
dell’importo di Fr. 12’000.--”.
Il
medesimo giorno l’Ufficio ha provveduto mediante formulario Form. N.9 alla
notifica ex art. 99 LEF. __________.
C. Con
lettera 16 settembre 1996 all’indirizzo __________, la ditta __________, ha
comunicato al debitore di non poter esaudire la sua “richiesta del 3.9.us.” a
seguito del sequestro notificatole dall’UEF __________.
D. Con
scritto 18 marzo 1997 indirizzato al “Fondo di Previdenza delle __________ ” a
__________, l’UEF facendo riferimento al sequestro notificato il 13 settembre
1996 ha chiesto l’invio “della liquidazione del fondo di previdenza LPP spettante
al debitore(..), sino a concorrenza della somma di fr. 15’000.--, mediante la
polizza allegata”.
E. Con
scritto 20 marzo 1997, con copia all’UEF, la __________ la richiesta di
versamento della liquidazione del fondo formulata dall’Ufficio , informando la
banca che ___________ aveva lasciato l’impresa il 29 luglio 1994 per la
__________, e che “il capitale del fondo di previdenza delle __________,
maturato durante la sua attività, è depositato in un conto di libero passaggio
presso il Vostro istituto”.
F. Nuovamente,
il 20 maggio 1997, l’UEF, facendo riferimento allo scritto 20 marzo 1997 della
__________ e al decreto di sequestro 11 settembre 1996, ha chiesto __________
il versamento della “liquidazione del fondo di previdenza LPP spettante al signor
__________, sino a concorrenza della somma di fr. 15’000.--”.
G. Con
scritto 26 settembre 1997 __________, per il tramite del Servizio giuridico del
Gruppo __________, ha dichiarato all’UEF __________ che “(...) non è possibile
dar seguito alla (vostra) richiesta (...) stante come la Fondazione di libero
passaggio , presso la quale si sarebbe se del caso dovuto sequestrare
l’avere previdenziale spettante ad un assicurato, ha la propria sede a
(), per cui chi è abilitato ad ordinarne il sequestro e a metterlo in
esecuzione sono le competenti autorità del __________ ”.
H. L’UEF
__________ si è rivolto allora con scritto 29 settembre 1997 alla Fondazione di
libero passaggio __________, alla quale ha riformulato la richiesta di versamento
della liquidazione spettante al debitore sequestrato fino a concorrenza di
fr.15’000.--
I. Il
20 ottobre 1997 l’UEF ha quindi inviato al Servizio giuridico __________ di
Lugano uno scritto del tenore seguente:
“ Con
riferimento al decreto di sequestro sopracitato ed alla nostra raccomandata del
29 settembre 1997, vi comunichiamo che l’oggetto del sequestro è la
liquidazione del fondo di previdenza LPP delle __________ e per cui di
competenza delle Autorità del nostro circondario.
Pertanto
vi invitiamo nuovamente a volerci trasmettere la liquidazione del fondo di
previdenza in questione, sino a concorrenza dell’importo di fr. 15’000.--,
mediante la polizza allegata.
La
presente vale quale decisione. Contro la stessa è data facoltà di ricorso
entro 10 giorni dalla notifica, presso la Camera esecuzione e fallimenti del
Tribunale di Appello in __________ e per il tramite del nostro ufficio.”
L. Con
atto 24 ottobre 1997, a valere quale “formale ricorso ai sensi dell’art.17
LEF”, __________ ha dichiarato di ritenere “nulla e pertanto priva di qualsiasi
efficacia” la decisone 20 ottobre 1997 dell’UEF, rilevando in sostanza:
-
che
“essendo oggetto del sequestro la liquidazione del Fondo di previdenza LPP
delle __________ ovvero averi destinati dalle __________ alla rispettiva
Fondazione di previdenza - a prescindere dall’esito negativo del sequestro non
risultando alcun conto in tal senso presso __________ (...) il provvedimento
della cui esecuzione siete stati incaricati non coinvolge in alcun modo
l’entità giuridica __________ ”;
-
che
”nel caso in cui si fosse inteso sequestrare l’importo di libero passaggio
spettante al debitore sequestrato in base alla LPP - ciò che non risulta essere
indicato nel decreto di sequestro - tornerebbe applicabile il principio sancito
nella sentenza pubblicata in DTF 107 III 147, (secondo cui) in caso di
sequestri di crediti (non incorporati in un titolo di credito), il cui titolare
dimora all’estero, la competenza è data dal domicilio o sede svizzeri del terzo
debitore”;
-
che
“in simile caso, anche ammettendo per semplice ipotesi l’esistenza di un conto
di libero passaggio a favore del debitore sequestrato, (...) tali conti sono
normalmente aperti a nome della Fondazione di libero passaggio __________
(terzo debitore) che ha (...) la propria sede a __________ e che non dispone
per altro di alcuna succursale in Ticino”;
-
che
pertanto “anche in questa evenienza - ciò che avrebbe comunque dovuto
espressamente essere indicata nel decreto di sequestro correttamente formulato
dalla competente autorità (__________per l’appunto) __________ non sarebbe in
ogni caso stata toccata come entità giuridica a sé stante”.
M. Delle
osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per
l’art. 17 cpv.1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescrive la via
giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni
provvedimento di un organo di esecuzione e fallimento che risulti contrario al
diritto esecutivo oppure quando appaia non giustificato dalle circostanze. La
legittimazione a presentare reclamo dev’essere riconosciuta in linea di
principio ad ogni persona che sia lesa nei suoi diritti giuridicamente
protetti da una misura dell’organo d’esecuzione, costitutiva almeno di un
pregiudizio di fatto attuale, e che quindi abbia un interesse proprio
all’annullamento, alla modifica o all’emanazione di una determinata decisione
(cfr. DTF 112 III 3 cons. 1b con rinvii; K. Amonn/
D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed.,
Berna 1997, § 6 n.24, p.40; P.-R. Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.56; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 8 n.16, p.58).
b) Nel
caso in esame il ricorso __________ è diretto in primo luogo contro l’atto 20
ottobre 1997 indicato dall’ufficio quale “decisione”. Mediante tale atto l’UEF
invita genericamente il Servizio giuridico __________ a “trasmettere la
liquidazione del fondo di previdenza in questione (ossia il fondo di
previdenza LPP delle __________, come indicato appena più sopra nel
medesimo atto, N.d.R.), sino a concorrenza dell’importo di fr.15’000.--,
mediante la polizza allegata”. Siffatto scritto per la sua formulazione può
essere assimilato in sostanza più a un atto di riscossione ex art. 100 LEF nei
confronti del (presunto) terzo debitore di un credito sequestrato scaduto che
non a una semplice (implicita) diffida al terzo debitore ex art. 99 LEF. Sia
come sia, tale atto non coincide con l’esecuzione del sequestro vera e propria,
ma rientra in quelle ”misure cautelari” ex art.98 ss. LEF (cfr. Titolo
marginale agli art. 98 ss. LEF, applicabili per analogia all’esecuzione del
sequestro per l’art. 275 LEF; cfr. H. Fritzsche/
H. U. Walder, op. cit. (Vol. I) , § 23 n. 42, p. 297; DTF 50 III 47 s.)
in linea di principio già riconosciute quali provvedimenti suscettibili di
essere impugnati in via di ricorso dai loro destinatari (cfr. DTF 80 III 123).
Nel caso specifico tuttavia la questione della natura specifica dell’atto
impugnato rispettivamente dell’esistenza di un interesse pratico e attuale
della ricorrente ad impugnarlo può restare indecisa, per le considerazioni che
seguono risultando il decreto di sequestro comunque non eseguibile.
a) Il
creditore sequestrante deve fornire all’autorità del sequestro (nel caso di
specie al pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare
oggetto del decreto e che sono enumerati all’art. 274 cpv. 2 vLEF. Se
l’autorità di sequestro (nel caso di specie il pretore) concede per errore un
sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è
tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto: il suo potere
d’esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del
sequestro, atteso che non gli è possibile verificarne le condizioni materiali,
salvo i casi in cui la nullità del decreto risultasse manifesta (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 51 n.
49s. p. 416) . Egli deve invece verificare la regolarità formale del decreto di
sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 118 III 7 s.,112 III 117 ss. cons. 2,
107 III 36 ss. cons. 4; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons. 1; cfr. anche P.-R. Gilliéron, op.cit., p. 384 s.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 58 p. 467 ss.).
In particolare, per quanto qui di rilievo, l’ufficio deve rifiutare
l’esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando i beni da sequestrare
sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 34), non esistono (DTF
107 III 37-38,105 III 141, 80 III 87), oppure sono fuori della giurisdizione
del circondario di esecuzione (DTF 107 III 116, 80 III 126, 75 III 26).
b) Nel
caso concreto è stato decretato il sequestro della “liquidazione __________
presso la ditta __________”. Ora ai fini della sua esecuzione una simile
formulazione del decreto di sequestro risulta alquanto generica e
insufficiente, in particolare in punto all’oggetto specifico colpito dal
provvedimento esecutivo. Infatti non è dato di sapere chi sia il (terzo)
debitore della liquidazione intesa quale prestazione di libero passaggio a
seguito di abbandono della __________ da parte del debitore, se la stessa ditta
__________ luogo del sequestro - (ciò che però non sembra essere il caso alla
luce dello scritto scritto 20 marzo 1997 con cui la ditta gira la richiesta dell’UEF
alla succursale _________ della __________) oppure se l’istituzione di
previdenza presso la quale la società ha un conto intestato al debitore. Del
resto della carenza del decreto e della conseguente sua non eseguibilità fa
prova anche la circostanza che l’atto impugnato è preceduto da identiche
richieste di versamento da parte dell’UEF a differenti (presunti) terzi
debitori, e meglio alla “Fondazione di libero passaggio ” (del 29
settembre 1997, richiamata nell’atto 20 ottobre 1997), a “ ” (del 20
maggio 1997, a sua volta richiamata nello scritto 29 settembre 1997), e al
“Fondo di Previdenza delle __________, ” (18 marzo 1997).
L’indicazione
precisa dell’identità del terzo debitore (del credito oggetto del sequestro) è
tanto più rilevante nel caso concreto, dove il debitore sequestrato risulta
essere domiciliato all’estero, in __________: per costante giurisprudenza
federale infatti crediti non incorporati in un titolo di credito - come è la
prestazione di libero passaggio in oggetto - possono essere sequestrati al
domicilio svizzero del creditore (e debitore del sequestro) oppure, se questi
non ha domicilio in __________, al domicilio __________ del terzo debitore, sia
esso la sede principale oppure la succursale dove sono avvenute le operazioni
all’origine del credito oggetto del sequestro (DTF 112 III 119, 107 III 149 ss.
e rif.; cfr. anche H. Fritzsche/ H.U. Walder,
op.cit. (Vol.II), § 57 n. 6 p. 457, P.-R.
Gilliéron, op. cit., p. 374). Per l’esecuzione del sequestro, così come
per la sua stessa validità, risulta pertanto essenziale conoscere l’identità
precisa del terzo debitore della pretesa sequestrata così come il luogo in cui
tale terzo debitore ha la sede, atteso che in quel luogo si trova, per
finzione, anche il credito da sequestrare: soltanto conoscendo questo dato il
giudice del sequestro può verificare allora la propria competenza territoriale,
rispettivamente l’organo esecutivo competente può dare seguito all’ordine di
sequestro. Si tratta di un requisito fondamentale di cui il decreto 13
settembre 1996 della Pretura __________ fa palesemente difetto.
Ne
consegue che __________ non può evidentemente procedere al sequestro di un
credito di cui non gli siano stati indicati anche il l’identità,
rispettivamente il domicilio del terzo debitore.
Non
effettuandosi più il sequestro del credito in questione viene a cadere
evidentemente anche la necessità per l’ufficio di prendere “misure cautelari”
ex art. 98 ss. LEF a tutela dell’oggetto sequestrato. In questo senso il
ricorso di __________ va accolto e l’atto 20 ottobre 1997 dell’UEF __________ -
così come del resto tutti gli atti compiuti in esecuzione del sequestro 13 settembre
1996 del Pretore di __________ - va dichiarato nullo e privo di ogni effetto.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 98 ss., 271 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso di __________, del 24 ottobre 1997 è
accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E’
dichiarato nullo l’atto 20 ottobre 1997 dell’UEF __________ indirizzato al
Servizio giuridico __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, a __________ per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di Appello, __________ in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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