Supercautelary custody of mortgage certificates after prior attachment

15.1997.00181Altro tribunale17 ott 1997Granted

Sintesi

The supervisory chamber held that bearer mortgage certificates belonging to the debtor and relating to property already under attachment must, as a protective measure, be taken into custody by the enforcement office when they cannot themselves be attached. The court reasoned that leaving the titles with the debtor would expose creditors to the risk of an effective additional encumbrance through transfer or pledge. It therefore ordered the Lugano enforcement office to take immediate supercautelary custody of the three certificates held at the land registry office for as long as the attachment of the condominium units continues. No costs were imposed.

Regest

Art. 98 LEF; custody of bearer mortgage certificates when the underlying property is already attached. Where mortgage certificates belong to the debtor and relate to property already under seizure, they may not be left at the debtor’s disposal even if their own seizure is excluded; in order to preserve the enforcement substratum and protect the participating creditors, the enforcement office must take them into custody as a supercautelary measure for the duration of the attachment, save for exceptional cases not relevant here (consid. 2). The risk consists in the transformation of a merely virtual security right into an effective encumbrance through transfer or pledge, thereby diminishing the value of the seized property.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.00181

Data decisione, Autorità: 17.10.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00181

Lugano 17 ottobre 1997 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo su segnalazione da parte della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di seconda istanza in procedura sommaria nell'ambito dell'esecuzione n. __________ (Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano) promossa a convalida del sequestro n. __________ da


contro

__________.

preso atto della decisione del 17 ottobre 1997 di questa Camera su appello di __________ contro il decreto di sequestro 26 settembre 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, emanato su istanza 17 settembre 1997 di __________ contro __________ (inc.n.__________);

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con decreto 16 luglio 1996 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza di __________ contro __________ __________ ha ordinato il sequestro delle unita PPP n. __________, __________ e __________, fondo base part. n. __________ RFD __________, intestate alla debitrice del sequestro;

che siffatto decreto è stato eseguito dall’Ufficio esecuzione di Lugano (sequestro n. __________), il quale ha chiesto lo stesso giorno l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1 n.2 CC;

che __________ ha promosso in seguito l’esecuzione a convalida del sequestro (esecuzione n. __________) che ha portato al pignoramento delle unità PPP sequestrate (cfr. verbale di pignoramento 12 agosto 1997, spedito alle parti il 15 settembre 1997);

che venuto a conoscenza dell’esistenza presso l’Ufficio dei registri di Lugano di tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo grado i fondi pignorati (le unità PPP n. __________, n. __________ e __________, fondo base part. n. __________ RFD __________) e di valore nominale di fr. 350’000.-- (le prime due) rispettivamente di fr. 260’000.--, __________ ne ha chiesto al giudice il sequestro con istanza 17 settembre 1997;

che pendente l’istanza di sequestro __________ con scritto 19 settembre 1997 ha chiesto all’UE di prendere in custodia le cartelle rispettivamente di fare ordine all’Ufficiale del registro fondiario di trattenere le stesse fino a ulteriore disposizione dell’UE (cfr. doc. R inc.n.__________);

che contro il rifiuto opposto dall’UE alla sua richiesta, __________ ha dapprima introdotto a questa Camera un ricorso ex art. 17 LEF, poi ritirato con dichiarazione 25 settembre 1997 (cfr. inc. n. 15. 97.162);

che ricevuto il decreto di sequestro 26 settembre 1997, che ha concesso il chiesto sequestro delle tre cartelle ipotecarie seppure con l’indicazione “purché il fondo gravato non sia già oggetto di pignoramento o sequestro”, __________ ha presentato appello contro siffatta decisione, postulando la radiazione dalla stessa dell’indicazione sopra menzionata;

che con decisione 17 ottobre 1997 la Camera di esecuzione e fallimento ha dichiarato irricevibile l’appello, trasmettendo la sua decisione e l’intero incarto a questa autorità per esame della questione della presa in custodia delle cartelle ipotecarie non sequestrate;

che il Tribunale federale ha già avuto modo in diverse occasioni di esprimersi sulla questione della presa in custodia di titoli di pegno a nome del proprietario del fondo (rispettivamente di titoli di pegno al portatore in mano al proprietario del fondo), quando a seguito di precedente pignoramento del fondo gravato non si può procedere al loro sequestro o pignoramento (cfr. DTF 113 III 144 ss.; 104 III 15 ss.;91 III 69 ss.);

che in particolare è stata riconosciuta in principio la necessità di prendere in custodia siffatti titoli per la durata del pignoramento del fondo, salvo in alcuni casi specifici che qui non entrano in linea di conto (cfr. DTF 104 III 18s. cons.2d ), onde escludere che l’escusso ne possa disporre con conseguente pregiudizio dei creditori per i quali è stato già pignorato il fondo: dovesse infatti l’escusso cedere i titoli in proprietà o costituirli in pegno a favore di un terzo, il diritto di pegno da essi incorporato e fino ad allora soltanto virtuale diventerebbe reale, con corrispondente effettivo aggravio del fondo e conseguente diminuzione del suo valore (cfr. DTF 91 III 76 cons.3c/aa);

che nel caso concreto le tre cartelle ipotecarie giacenti presso l’Ufficio del registro fondiario sono indicate come appartenenti all’escussa e proprietaria del fondo e questo è tuttora oggetto di precedente pignoramento;

che pertanto non potendo essere sequestrate, le cartelle costituiscono reale pericolo per gli interessi dei creditori partecipanti al pignoramento delle unità PPP, se le cartelle vengono lasciate nella disponibilità dell’escussa;

che si impone quindi la loro presa in custodia in via supercautelare da parte dell’Ufficio esecuzione di Lugano quale misura ex art. 98 cpv. 3 LEF intesa ad assicurare la conservazione del substrato esecutivo determinato mediante il (precedente) pignoramento delle unità PPP nell’ambito della esecuzione n. __________;

che resta riservato alle parti il diritto di essere sentite;

Richiamato l’art. 98 LEF

pronuncia:

  1. E’ fatto ordine in via supercautelare all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di prendere immediatamente in custodia nell’ambito dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ i seguenti titoli di pegno, che si trovano attualmente presso l’Ufficio del registro fondiario di Lugano:
  • Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350’000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, e costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. __________);

  • Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350’000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, e costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. __________);

  • Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 260’000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, costituita il 25 luglio 1995 (dg n. __________),

e ciò per tutta la durata del pignoramento delle unità PPP gravate dalle cartelle ipotecarie sopra menzionate.

  1. Non si prelevano spese per questa decisione.

  2. Intimazione a: _________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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