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15.1997.00137 ΓÇó Debt collection office need only review formal validity of summons
15.1997.00137Altro tribunale15 ott 1997Dismissed
The supervisory complaint against a debt collection summons was dismissed. The court held that the debt collection office checks only the formal validity of the request and the existence of procedural prerequisites under the LEF. The appellant's argument that the same wage claim was already seized in another proceeding and could not be pursued under Art. 131(2) LEF concerned the substantive admissibility of the claim, a matter reserved to the opposition-removal procedure, not to supervisory review. No costs or compensation were ordered.
Arts. 67, 69 f. LEF; supervisory review of a debt collection summons: the office examines ex officio only the formal validity of the request and the procedural prerequisites for commencement of enforcement. Objections directed at the material enforceability of the asserted claim, including whether a claim may be realized under Art. 131 cpv. 2 LEF, fall outside the scope of supervisory complaint and must be raised in the opposition-removal proceedings (consid. 1-4). Where the summons complies formally with the request for execution, the complaint must be dismissed.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00137
Data decisione, Autorità: 15.10.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00137
Lugano 15 ottobre 1997 /MR/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 22 agosto 1997
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l'emissione del precetto esecutivo n. __________ del 14 agosto 1997 nell'esecuzione promossa da
nei confronti della ricorrente;
richiamata l’ordinanza presidenziale 27 agosto 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano e 11 settembre 1997 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro __________ l’UE di Lugano ha proceduto il 23 ottobre 1996 al pignoramento del credito da salario per fr. 6’370.-- relativo al mese di ottobre 1996 e vantato dall’escusso nei confronti della __________;
che contro siffatto pignoramento, in particolare contro il relativo atto di pignoramento intimato il 18 dicembre 1996, __________ __________ ha interposto ricorso a questa Camera in data 23 dicembre 1996, tuttora pendente;
che con domanda di esecuzione 13 agosto 1997 la __________ __________ ha promosso esecuzione contro la __________ per un credito di fr. 6’370.-- oltre accessori indicando quale titolo di credito “assegno per l’incasso di ragioni creditorie, art. 131-2 LEF, esecuzione No. __________ UE Lugano”;
che l’UE di Lugano in data 14 agosto 1997 ha spiccato contro la __________ il precetto esecutivo n. __________;
che il 18 agosto 1997 l’escussa ha interposto opposizione;
che con ricorso 22 agosto 1997 la __________ chiede in via principale l’annullamento, in via subordinata la sospensione, del PE n. __________ del 14 agosto 1997, atteso in sostanza che:
l’esecuzione promossa dalla __________ con il PE impugnato “porta sul medesimo credito già inventariato nell’atto di pignoramento 23.10.96, ossia la quota salario del mese di ottobre 1996 dell’importo di Fr. 6’370.--, quota appunto contestata con il reclamo 2/97 __________ alla CEF”;
l’assegnazione dei crediti, oppure la cessione dei crediti prevista dall’art. 131 LEF è una forma di realizzazione dei beni inventariati nell’atto di pignoramento”;
“nella fattispecie la realizzazione dei beni è tuttora sospesa in seguito all’interposizione del reclamo 2/97 da parte del dipendente __________, che contesta l’atto di pignoramento 23.10.96, segnatamente la quota di salario da pignorare”;
che “tale reclamo (...) non è ancora stato evaso”;
che “pertanto l’UE Lugano non avrebbe dovuto stendere il PE oggetto di questo reclamo”;
che ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo con il contenuto e le formalità stabiliti dalla legge (art. 69 e 70 LEF), limitandosi ad esaminare la validità formale della domanda di esecuzione in conformità all’art. 67 LEF, nonché l’esistenza di tutti i presupposti procedurali per dare avvio all’esecuzione, ogni questione relativa alla fondatezza materiale o all’esecutività della pretesa dedotta in esecuzione essendo demandata al giudice nell’ambito dell’apposita procedura introduttiva (“Einleitungsverfahren”; cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 17 n.1, p. 105);
che nel caso concreto l’UE ha emesso il PE n. __________ dando seguito alla domanda di esecuzione 13 agosto 1997;
che sullo stesso precetto esecutivo sono indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua validità, elementi ripresi letteralmente dai dati indicati dalla __________ nella domanda di esecuzione;
che anche quest’ultima da un profilo formale soddisfa i requisiti posti dall’art. 67 LEF;
che nulla ostava all’emissione di un precetto esecutivo come quello impugnato, atteso che risultano dati tutti i presupposti procedurali;
che la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto attinente alla possibilità stessa per la __________ di dedurre in esecuzione la pretesa salariale di __________ nei confronti della __________, sulla base dell’art. 131 cpv. 2 LEF, non rientra invece tra i presupposti procedurali che l’UE deve esaminare d’ufficio e sfugge alla verifica - su ricorso - da parte dell’autorità cantonale di vigilanza: l’esame della stessa è infatti demandato alla procedura di rimozione dell’opposizione - opposizione che __________ già ha interposto al precetto esecutivo qui impugnato (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 18 n.9 p. 111);
che in questo senso il ricorso va respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 ss. , 67, 69 s. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 agosto 1997 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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