AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00015
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00015
Lugano
29 maggio 1998/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 gennaio 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________
agente in via rogatoriale, su richiesta dell'Ufficio dei fallimenti del
Distretto di __________, nella procedura fallimentare concernente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 27 gennaio 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
viste
le osservazioni 6 febbraio 1997 della __________ in Nachlassliquidation,
__________, 11 febbraio 1997 dello Stato del Cantone Ticino, 13 febbraio 1997 dell’UF
__________,
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento
__________, decretato il 31 luglio 1990 dal Pretore del Distretto di
__________, l’UF __________ con rogatoria di vendita del 28 ottobre 1996 ha
incaricato l’UEF __________ di procedere alla realizzazione in via rogatoriale
del fondo Part. 837
RFD __________ di proprietà della fallita.
B. Con
avviso d’incanto 13 novembre 1996, l’UEF __________ ha fissato al 10 gennaio
1997 il deposito delle condizioni d’asta e al 31 gennaio 1997 la data
dell’incanto, facendo inoltre “esplicito riferimento all’elenco oneri
depositato quale parte integrante della graduatoria, in data 1 ottobre 1991,
dall’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________, e cresciuto in giudicato”.
C. Nell’elenco
oneri 1° ottobre 1991 riferito alla part. 837 RFD __________ figura iscritta sub
cifra 3 quale creditore pignoratizio per un credito di complessivi fr.
1’264’993.35 garantito da cartella ipotecaria al portatore di primo grado. Il
credito ________ è preceduto dalle seguenti ipoteche legali a favore di enti
pubblici:
Ipoteche legali
Cifra 1 - Stato del Cantone
Ticino
Imposta cantonale 1987 fr.
4’697.00
Interessi fr.
826.35
Imposta cantonale 1989 fr.
4’521.50
Interessi fr.
231.50
Imposta cantonale 1990 fr.
302’835.50
Interessi fr.
72.35 313’184.45
Cifra 2 - Comune di
Imposta comunale 1987 fr. 5’354.80
Imposta comunale 1988 fr.
802.75
Imposta comunale 1989 fr. 3’615.75
Imposta comunale 1990 fr.
257’182.75
Saldo contr.canalizzazioni
__________ fr. 9’712.60
276’668.75
D. Con
scritto 19 dicembre 1991 lo Stato del Cantone Ticino aveva insinuato - in
aggiunta a precedenti notifiche del 28 novembre 1990 e del 9 ottobre 1990 -
crediti fiscali riferiti agli anni 1991e 1992 (di fr. 3’735.55 ciascuno),
aggiornando gli interessi sui crediti fiscali relativi agli anni 1987-1990 già
iscritti a elenco oneri (maggiori interessi per complessivi fr. 19’144.65).
Con
scritto 24 dicembre 1996 lo Stato ha quindi ulteriormente aggiornato gli
interessi sui crediti fiscali notificati in precedenza (relativi agli anni dal
1987 al 1992 compresi, per complessivi interessi maggiori -rispetto
all’aggiornamento 19 dicembre 1991- di complessivi fr.95’887.60 per gli anni
1987-1990 e di complessivi fr.2’468.60 per gli anni 1991-1992), insinuando
inoltre crediti garantiti da ipoteca legale per imposte 1993 -1997, per
complessivi fr. 14’177.50 (fr.2’835.50 per ogni anno, importo indicato come
provvisorio).
E. Con
scritto 3 gennaio 1997 il Comune di __________ ha a sua volta in particolare
aggiornato al 31.01.1997 gli interessi sui crediti fiscali 1987-1990 precedentemente
notificati (interessi per complessivi fr.82’263.40), nonché ha insinuato le
seguenti imposte comunali dal 1991 al 1997 (importi indicati come provvisori):
imposta
comunale 1991 fr. 2’182.25
interesse
721.05
imposta
comunale 1992 fr. 2’182.25
interesse
579.20
imposta
comunale 1993 fr. 2’182.25
interesse
437.35
imposta
comunale 1994 fr. 2’182.25
interesse
227.30
imposta
comunale 1995 fr. 2’227.25
interesse
120.65
imposta
comunale 1996 fr. 2’227.25
interesse 9.30
imposta
comunale 1997 fr. 1’484.75
F. Nelle
condizioni d’incanto di cui al verbale depositato il 10 gennaio 1997 si legge
in particolare al punto 8:
“
8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul
prezzo di aggiudicazione:
a) (omissis)
b) i crediti
assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte
fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti
nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua
potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.”
Inoltre
in calce alle terza pagina del medesimo verbale d’incanto si trova la nota
seguente:
“N.B.: Le
eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare
__________ di cui all’Art. 66 e segg. LT, ecc.)
-
gli
interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 115’032.25
-
le imposte
cantonali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 24’117.90
“importi provvisori”
-
gli interessi
sulle imposte comunali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr.
82’263.40
-
le imposte
comunali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 16’763.10 “importi
provvisori”
saranno
considerate come debito della Massa (Art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse
dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della
distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo
1996 nella causa Massa fallimentare Le Pins ).
L’Amministrazione
del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della
realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all'imposta
rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori
ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla
ricezione della notifica dell’imposta.”
G. Con ricorso 20 gennaio 1997 __________ postula l’annullamento della decisione dell’Ufficio
dei Fallimenti di __________ “di prelevare dal ricavo della vendita all’asta
della part. no. __________ RFD _________, gli importi necessari al pagamento
dei debiti (e relativi interessi) elencati alla N.B. del verbale d’incanto di
fondi depositato il 10.1.1997 (...) per quanto riguarda le imposte (e relativi
interessi), ad eccezione dell’eventuale imposta sugli utili immobiliari e delle
tasse immobiliari (e relativi interessi)”, nonché l’annullamento della
decisione dell’UEF “per quanto riguarda il prelevamento per il pagamento degli
interessi relativi alle imposte cantonali e comunali dal 1987 al 1990 già
esposte nell’elenco oneri, ad eccezione delle tasse immobiliari” , con l’ordine
all’ufficio di allestire, ad incanto avvenuto, il piano di ripartizione tenendo
conto delle censure sollevate con il ricorso, atteso:
-
che
“la clausola (indicata sub N.B. nel verbale d’incanto, n.d.r.) non è
delle più chiare, perché raggruppa in modo mal articolato oneri diversi” quali
“ (a) le eventuali imposte sull’utile immobiliare (art. 66 e seg. LT), la cui
imponibilità e il cui ammontare non potranno essere stabilite se non dopo
l’incanto”, “(b) gli interessi sulle imposte ordinarie, cantonali e comunali
definitive, dal 1987 al 1990, ammontanti a fr. 115’032.25 risp. a fr.
82’263.40, ossia delle imposte già figuranti sull’elenco oneri” e “(c) le
imposte ordinarie, cantonali e comunali provvisorie dal 1991 al 1997,
ammontanti a fr. 24’117.90 risp. a fr. 16’763.10, non figuranti invece
nell’elenco oneri”;
-
che
pur ammettendo che “detti oneri siano da considerare debiti della massa (in contrapposizione
ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono nati o nasceranno
dopo la dichiarazione del fallimento (12 ottobre 1990)”, “non può essere
condivisa l’opinione dell’UF secondo cui gli stessi andrebbero soddisfatti
“mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del pegno”;
-
che
a mente della ricorrente andrebbero invece operate delle distinzioni in quanto
“non tutti gli oneri sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e
vanno trattati allo stesso modo”;
-
che
innanzitutto in merito all’imposta sugli utili immobiliari, la ricorrente -
facendo riferimento agli art. 127 cpv. 3, __________ LT - riconosce che tale
imposta “gode di un indiscutibile privilegio”, per cui non contesta su questo
punto l’operato dell’UF, rilevando tuttavia che “sarebbe stato più corretto
(...) menzionare i (...) citati disposti di legge, anziché far capo soltanto all’art.
262 LEF”;
-
che
diverso sarebbe “il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte
ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nell’elenco oneri”;
-
che
“tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo l’art. 183
LAC (art. __________) soltanto nella misura in cui hanno una relazione
particolare con l’immobile conformemente all’art. __________ ”;
-
che
“dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto
federale all’istituto dell’ipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese,
ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali
cosiddette < reali>, ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di
stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato
dall’immobile stesso, con esclusione invece dell’imposta sul capitale (...)”;
-
che
“nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr.
24’117.90 risp. fr. 16’763.10) si riferiscono alle tasse immobiliari o anche
alle altre imposte (...)”;
-
che
“contrariamente a quanto sembra ritenere l’UF”, che “ha fondato la sua
decisione sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re Massa fallimentare __________ ”,
“tale giudizio non giustifica affatto la pretesa di addossare l’intero onere
fiscale ai soli creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella
misura in cui non si tratta di tasse immobiliari, non v’è alcuna relazione
particolare né con l’immobile da realizzare, né con la realizzazione stessa,
per cui viene a mancare il presupposto giuridico principale per l’applicazione dell’art.
262 cpv. 2 LEF, ossia il carattere < reale> dell’importo (...)”; e in
secondo luogo perché nella sentenza citata il problema dell’applicabilità dell’art.
262 cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto
(...)”;
-
che
inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in
__________. “la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale (“Kapitalsteuer”)
non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese di amministrazione
e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in caso di fallimento
dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore pignoratizio
(...)”;
-
che
la stessa sentenza precisa “che l’imposta, in quanto debito della massa,
dev’essere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della
realizzazione del pegno”, “e ciò nemmeno quando l’oggetto gravato dal pegno è
oggetto d’imposta (...), né quando l’attivo della massa lasciato disponibile
dal pegno non basta al pagamento dell’imposta” ;
-
che
“se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione
di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da
alcuna legge (...);
-
che
del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto all’applicazione dell’art.
__________ cpv. 2 __________ non sono stati modificati dalle più recenti
decisioni pubblicate dal Tribunale federale;
-
che
pertanto, in relazione alle imposte cantonali e comunali dal 1991 al 1997, “dal
provento della vendita all’asta della part. __________ potranno essere
prelevati soltanto gli importi necessari per coprire l’eventuale imposta sugli
utili immobiliari e le tasse immobiliari (e relativi interessi), salvo il caso
in cui rimanga un’eccedenza attiva dopo il soddisfacimento dei creditori
pignoratizi”;
-
che
infine “per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali e
comunali definitive, dal 1987 al 1990, (...) gli stessi non possono essere
considerati debito della massa, essendo un accessorio dei debiti della fallita
già esposti nell’elenco oneri” : “soltanto nella misura in cui si riferiscono a
imposte iscritte nell’elenco oneri, ma che beneficiano di un’ipoteca legale,
essi vanno riconosciuti e aggiornati d’ufficio (art. 157 cpv. 2 e 209 LEF)”.”
H. Con
osservazioni 11 febbraio 1997, lo Stato del Cantone Ticino rileva che per
quanto riguarda “gli ammontari corrispondenti all’aggiornamento degli interessi
(sui crediti iscritti nell’elenco oneri, n.d.r.) ”, (essi siano) “da
considerare quale parte integrante del credito d’imposta garantito da ipoteca
legale, senza riferimento al disposto civilistico dettato dall’art. 818
__________ ”. Quanto ai “crediti nati dopo la dichiarazione di fallimento”, lo
Stato condivide l’operato dell’UF “che ha ritenuto di porre nelle condizioni
d’asta questi ulteriori oneri quali debiti di massa in applicazione della
sentenza del Tribunale federale del 1.3.1996”, osservando che “le disquisizioni
(...) circa i termini dell’art. 262 cpv. 1 LEF rispettivamente 262 cpv.2 LEF
sembra abbiano valore puramente teorico giacché in questo caso i beni della
massa sono i medesimi e unici beni gravati da pegno”. Per quanto riguarda la
notifica delle pretese nate dopo la dichiarazione del fallimento lo Stato
precisa inoltre “che il credito indicato è relativo unicamente all’imposta
immobiliare calcolata secondo il principio della Objeksteuer al 2%o del valore
di stima ufficiale” e che “per una svista per il 1991 e 1992 è stato sommato
l’addendo di fr. 900.-- annui riguardante l’imposta sul capitale sociale che
notoriamente il Tribunale federale non ha riconosciuto essere al beneficio
dell’ipoteca legale”. Conclude per la reiezione del ricorso.
I. Delle
osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
L. Il
31 gennaio 1997, nelle more della presente procedura, ha avuto luogo l’incanto,
conclusosi con l’aggiudicazione della part. n.__________ per il prezzo di fr.
670’000.--.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto di disputa è in sostanza l’indicazione
alla nota “N.B.” inserita dall’Ufficio in calce alle condizioni d’incanto,
secondo cui l’(eventuale) imposta cantonale sull’utile immobiliare, le imposte
cantonali e comunali dal 1991 al 1997 con i relativi interessi nonché gli
interessi sulle imposte cantonali e comunali dal 1987 al 1990 “saranno
considerate come debito di massa (...) e pertanto dovranno essere dedotte dalla
somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della
somma netta (...)”.
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite
dall’amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da
ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In
particolare nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si
applicano per analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137
LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali
obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente
sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese
deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135
cpv. 1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione
speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di
aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto
liberatorio per il fallito (cfr. art. 130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In
merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare,
al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in giudicato
e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher Bestandteil”)
delle medesime (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239).
Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro, ingiunge infatti ai
creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo
possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro
pretese insieme con i mezzi di prova (art.232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di
diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi
compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario
e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da
esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere
accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e
passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art.125 cpv.1 primo periodo
RFF, art.58 cpv.2 OAUF).
b) Per
l’art.208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto
alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono
effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi
nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in
principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il
ricavo della realizzazione (cfr. art.135 cpv.1 terzo periodo LEF)
rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei
confronti del fallito - saranno collocati ex art.219 cpv.4 LEF nella
graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr.
art.85 terzo paragrafo OAUF). Se invece non sono scaduti al momento
dell’incanto, vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art.130 e 46
cpv.2 RFF).
c) Crediti
assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la
realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in
contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati
art.130 cpv.1 e art.46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e
quindi non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti
dall’art.49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b
RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di
vendita.
a) Relativamente
alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’esecuzione
speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno),
segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo
capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire
che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza
dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa
creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il
credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da
ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed.,
Berna 1996, p. 195,) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base
legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro
iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza
CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di
b) Nel
fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento
dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art.106-109 LEF come
quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss RRF
rispettivamente i combinati art.102 RFF e art.36 RRF; Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren
(art.106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989,
p.21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della
contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri) speciali ex
art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr.
art.247 cpv.2 LEF). I principi surriferiti valgono tuttavia, mutatis
mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un
fallimento, l’elenco speciale di cui all’art.125 RFF essendo
assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione
speciale (cfr. Amonn/Gasser, op.cit.,
§46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale
dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con
essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art.17 LEF per
violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di
contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il
contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado
degli oneri iscritti negli elenchi speciali (cfr.Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque unicamente
la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie (e con
riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo
dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da
ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base
legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere
iscritti nell’ elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno
collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame
preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono
essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex
art.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo, cons.5 in fine,
in: Rep. 1994, p.441ss.).
-
Iscritti
nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono
essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti
al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di
massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente
dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla
liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del
fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p.
391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra
“Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa
o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal
giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione
dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit.,
p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque
esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria
(rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri)
oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine),
atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente
riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto
retroattivo (__________).
-
Oggetto
di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’UEF in calce alle
condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni
d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo
di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario,
quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF).
Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta
l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella
dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti
siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo
non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in
particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente
- per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando
mediante ricorso un provvedimento dell’amministrazione fallimentare (ammissione
di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa
garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito
proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti
in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a
norma dell’art.261 LEF che la questione della natura, dell’ammontare
rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti
ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora
di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come
esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa -
se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come
debiti di massa possano rientrare nella nozione di “spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso dell’art. 262 cpv. 2
LEF.
La
nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata
A
titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli
anni 1987-1990 in quanto contenuti nell’elenco oneri (cresciuto in giudicato)
rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette “Konkursforderungen”)
e meglio crediti contro il fallito garantiti da ipoteche legali sul
fondo. Siffatti crediti, con gli interessi ad essi relativi e aggiornati al
momento dell’incanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata
dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua
amministrazione e realizzazione a norma dell’art.85 primo paragrafo RUF e dell’art.
__________. In particolare va ricordato che l’esistenza del pegno su detti
crediti non può più essere rimessa in discussione nella procedura
fallimentare in atto. L'Ufficio terrà tuttavia debita-mente conto di quanto
dichiarato dallo Stato del Cantone Ticino in punto alla notifica 19 dicembre
1991, e meglio alla "svista" in cui è incorso insinuando, per gli
anni 1991 e 1992, pretese fiscali garantite da ipoteca legale di fr.
3'735.55 (per ogni anno) in luogo di fr. 2'835,50, e includendo così negli
importi notificati anche la somma di fr. 900.-- (per ogni anno) relativi
all'imposta sul capitale sociale della fallita, credito quest'ultimo che non
beneficia invece della garanzia reale (cfr. osservazioni 11 febbraio 1997, p.
3).
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Per questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso 20 gennaio 1997__________, è accolto
nel senso dei considerandi.
1.1. E’
depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del
seguente tenore:
“N.B.: Le
eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare
TUI di cui all’Art. __________ e segg. LT, ecc.)
-
gli
interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr.
115’032.25
-
le imposte
cantonali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 24’117.90
“importi provvisori”
-
gli
interessi sulle imposte comunali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr.
82’263.40
-
le imposte
comunali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 16’763.10 “importi
provvisori”
saranno
considerate come debito della Massa (Art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse
dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della
distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo
1996 nella causa Massa fallimentare __________).
L’Amministrazione
del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della
realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta
rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori
ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione
della notifica dell’imposta.”
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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