Complaint against wage garnishment rejected

15.1996.91Altro tribunale18 nov 1996Dismissed

Sintesi

A creditor challenged a Bellinzona debt enforcement office’s wage garnishment protocol and the issuance of a certificate of lack of assets. He argued that the debtor’s monthly income of CHF 1,500 was doubtful and requested additional inquiries, including AVS records, the company’s activity permit, and AI documentation. The supervisory court held that the enforcement office had adequately clarified the decisive circumstances, that later changes could only be considered through a review of the garnishment, and that the requested further investigations fell outside the complaint procedure. The complaint was dismissed, with no costs or indemnities.

Regest

Art. 17 and 93 LEF; supervisory complaint against wage garnishment and sufficiency of ex officio investigation. In garnishment proceedings, the enforcement authority must ascertain ex officio the decisive circumstances existing at the time of execution, in particular the debtor’s income and the needs of the debtor and family. Subsequent changes are relevant only in the context of a review of the garnishment. In supervisory proceedings, the authority is not obliged to pursue evidentiary requests that exceed the scope of review; if a party alleges falsity of statements, it must resort to the remedies provided by criminal law. Evidence requests concerning matters outside the complaint are inadmissible.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.91

Data decisione, Autorità: 18.11.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00091

Lugano 18 novembre 1996 /B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani, (quest'ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 2 maggio 1996 di


patr. da: avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro il verbale di pignoramento 17/23 aprile 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dal reclamante contro


viste le osservazioni 13 giugno 1996 dell’UEF di Bellinzona;

ritenuto

in fatto

A. Il Garage __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di Fr. 13’773.25 interessi e spese compresi.

B. Dal verbale di pignoramento 17 aprile 1996 risulta che l’UEF di Bellinzona non ha potuto procedere al pignoramento del salario del debitore, non risultando eccedenza pignorabile e ha emesso un attestato di carenza di beni.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato il creditore contestando l’introito mensile del debitore ammontante a Fr. 1’500.-- e chiedendo la sua audizione.

D. Il 9 maggio 1996 __________ ha dichiarato che il debitore lavora alle sue dipendenze, percependo un salario lordo di Fr. 1’500.--.

Il 30 maggio 1996 l’UEF di Bellinzona ha comunicato al reclamante di avere interrogato __________, il quale ha dichiarato di essere coniugato, di avere due figli a carico e di lavorare quale tassista al 50% alle dipendenze di __________. Per questa attività percepisce Fr. 1’500.-- al mese. Il debitore ha affermato di essere in attesa di una decisione dell’Assicurazione invalidità. Per il resto ha confermato le dichiarazioni contenute nel verbale di pignoramento 17 aprile 1996.

Il 10 giugno 1996 il reclamante ha dichiarato di dubitare della vericidità della dichiarazione di __________, per cui ha preteso oltre al richiamo dalla competente Cassa AVS del conteggio relativo al debitore, anche una verifica del permesso di attività della ditta __________ e dalla Commissione AI la documentazione relativa alla prevista rendita di invalidità.

Con le sue osservazioni 13 giugno 1996 l’UEF di Bellinzona ha rilevato che l’audizione del debitore è stata ammessa, ma che il reclamante, senza avervi partecipato, ha chiesto ulteriori giusitificativi, che secondo l’UEF esulano dal suo potere indagatorio

Considerato

in diritto

a) Ex art. 19 cpv. 1 LPR l’Autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti nei limiti delle allegazioni delle parti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento e applica d’ufficio il diritto.

b) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

c) Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento datato 10 maggio 1996 si evince che __________, interrogato dall’UEF di Bellinzona, ha dichiarato di lavorare al 50% come tassista per __________, guadagnando Fr. 1’500.-- al mese, di essere coniugato e di avere due figli minorenni. Il debitore paga Fr. 540.-- al mese per l’affitto, Fr. 331.-- per la cassa malati e Fr. 270.-- ogni tre mesi per il posteggio di tassista. Egli ha poi rilevato di essere in attesa dell’AI. Inoltre non possiede né beni immobili, né mobili. L’autovettura Peugeot 605, che gli serve per il suo lavoro, non gli appartiene. Queste indicazioni sono state dichiarate vere dall’escusso, dopo essere stato edotto sulle conseguenze penali che comporta la dissimulazione di beni, l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati o l’incompleta indicazione dei beni che gli appartengono.

Dalla documentazione agli atti risulta che con scritto 9 maggio 1996 __________ ha dichiarato che il debitore lavora alle sue dipendenze a metà tempo e che percepisce un salario lordo di Fr. 1’500.-- al mese, confermando pertanto la dichiarazione dell'escusso in merito al suo introito. Dovesse il reclamante ritenere che le suddette dichiarazioni non corrispondano al vero, egli dovrà procedere nei termini che il diritto penale consente, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in tal senso. Appare pertanto superflua la richiesta del conteggio AVS, mentre la pretesa verifica del permesso di attività della ditta __________ e della documentazione relativa alla rendita AI esula dal reclamo in oggetto.

  1. Il reclamo 2 maggio 1996 del Garage __________ va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 2 maggio 1996 del Garage __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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