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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.73
Data decisione, Autorità:
11.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00073
Lugano
11 giugno 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 6 maggio 1996 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano in materia di notifica dell'esecuzione dei
sequestri e dei connessi precetti esecutivi come pure dell'avviso ai locatari
circa il pagamento del canone locatizio nelle esecuzioni n. __________ e
__________ (esecuzione a convalida dei sequestri n. __________ e __________),
promosse contro il reclamante da
viste le osservazioni 30 maggio 1996 dello Stato del
Cantone Ticino e 31 maggio 1996 dell’UE di Lugano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
la disputa è limitata all'esecuzione n. __________ (esecuzione per Fr.
25'728.30 oltre accessori a convalida del sequestro n. __________), dopo che la
parte creditrice ha ritirato l'esecuzione n. __________ connessa al sequestro
n. __________ divenuto così caduco;
che
le censure sulle presunte carenze di notifica sono irricevibili per evidente
mancanza del presupposto dell'interesse pratico e attuale (sulla nozione, cfr.
Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia
di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.19, n. 3.1.2.), l'escusso avendo
interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo ancora pendente;
che
con provvedimento 25 aprile 1996 l’UE di Lugano ha ingiunto a __________ e
__________, locatari dell’immobile oggetto del sequestro, di versare all’UE le
pigioni dovute a __________ "fino a nostro ordine contrario";
che
con contestuale atto 25 aprile 1996 (form. RFF 6) l'UE di Lugano ha reso noto
al proprietario escusso __________ che i canoni locatizi saranno incassati
dall'organo d'esecuzione, ritenuto che "conformemente all'art. 102 LEF l'UE
deve infatti intervenire nell'amministrazione dei beni sequestrati, il cui
ricavo, che verrà tenuto in deposito fino all'emissione del formale atto di
pignoramento, andrà a beneficio dei creditori procedenti" (cfr.
raccomandata 25 aprile 1996 UE di Lugano);
che
con confuso atto 6 maggio 1996 __________ ha chiesto "una rettifica
rispettivamente un abbassamento dell'importo pignorato a Fr. 1'000.-- al mese
fino a estinzione del credito" come pure che si prenda atto che al PE è
stata interposta tempestiva opposizione, protestate spese e ripetibili;
che
l'UE di Lugano ha preso atto che al PE è stata interposta tempestiva
opposizione, ritenuto che non occorreva formulare reclamo per esprimere
ritualmente la volontà di opporsi al precetto esecutivo;
che
su questo punto il reclamo è irricevibile per carenza di gravamen (cfr. Cometta,
op. cit., p.19, n. 3.1.2.);
che
il gravame è invece ricevibile in linea di principio nella misura in cui
contesta il blocco degli affitti;
che
ex art. 102 cpv.1 LEF il pignoramento di un immobile comprende anche i frutti e
gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai
creditori con pegno immobiliare, ritenuto che per il cpv.2 l’Ufficio esecuzione
deve dare comunicazione del pignoramento anche agli inquilini dell’immobile
sequestrato;
che
pertanto l’UE di Lugano si è correttamente determinato con il provvedimento 25
aprile 1996;
che
le norme sul pignoramento sono applicabili all’esecuzione del sequestro per il
rinvio dell'art. 275 LEF;
che
il reclamante sviluppa confuse questioni di merito sottratte al potere di
cognizione dell’Autorità di vigilanza;
che
in DTF 113 III 2-5 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha ribadito il principio secondo cui la pretesa di diritto materiale
sottesa all’esecuzione non può essere in linea di principio oggetto d’esame
avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza per il loro limitato potere
cognitivo;
che
è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero quella di permettere al
creditore di iniziare un’esecuzione senza dover previamente provare il
fondamento della sua pretesa (cfr. DTF 113 III 3 cons.2b);
che
nell’esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro
costituisce titolo esecutivo (Vollstreckungstitel) unicamente il precetto
esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e
nemmeno l’eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;
che,
per il fatto che il PE viene emesso senza esame della legittimazione materiale
della pretesa in esecuzione, considerazioni di merito sono sottratte al potere
di cognizione degli organi d’esecuzione come pure dell’Autorità cantonale di
vigilanza;
che
l’Ufficio esecuzione non deve sostituirsi in alcun modo al giudice ordinario,
non può esigere spiegazioni sulla natura della pretesa e non può rifiutarsi di
emettere un precetto o di continuare un'esecuzione neppure ove la causa del
credito gli sembri discutibile o strana;
che
l’UE deve limitarsi ad intervenire nelle evenienze, del tutto eccezionali, in
cui è manifesto che il precettante abusi dei propri diritti per scopi che non
hanno la benché minima attinenza con l’istituto dell’esecuzione, in specie per
angariare deliberatamente l’escusso (DTF 115 III 21 cons.3b);
che
decisivi per stabilire se vi è abuso di diritto (sulla nozione nel diritto
esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio
della buona fede, in: SJZ 1991 p. 297 ss.) sono gli elementi noti all’Ufficio
esecuzione al momento dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 115 III 22
cons.3c) e non quelli solo successivamente portati a conoscenza dell'Autorità
di vigilanza adita su reclamo;
che
nel caso di specie nulla induce a ritenere che vi siano attitudini costitutive
di abuso di diritto;
che
il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 102 LEF, 2 e 7 LPR
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 6 maggio 1996 __________ per quanto ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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