Complaint against rent blocking in seizure enforcement dismissed

15.1996.73Altro tribunale11 giu 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino supervisory chamber dismissed, insofar as admissible, a complaint against Lugano enforcement office measures in seizure-validation proceedings. The debtor’s complaints about alleged notification defects were inadmissible because he had already filed a timely objection to the payment order. The challenge to the rent blocking failed: under Art. 102 SchKG, the seizure of real property covers fruits and revenues, and tenants must be notified; those rules also apply by analogy in seizure enforcement under Art. 275 SchKG. The court also rejected merits-based arguments and found no manifest abuse of rights. No fees or indemnity were ordered.

Massima Omnilex

Art. 17, 102 and 275 SchKG; supervisory complaint against enforcement measures and rent interception in real-property seizure proceedings; admissibility requires a practical and current interest. Defects in notification are not reviewable where the debtor has already lodged timely opposition and no effective relief remains available. In enforcement matters, the supervisory authority cannot examine the substantive merits of the claim underlying the payment order; the enforcement office may not substitute itself for the ordinary courts. Intervention for abuse of rights is exceptional and only warranted where, on the facts known to the office when issuing the payment order, a manifest misuse of enforcement proceedings is evident. Fruits and revenues of seized immovable property may be collected by the office, with notification to tenants.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.73

Data decisione, Autorità: 11.06.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00073

Lugano 11 giugno 1996/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 6 maggio 1996 di


contro l’operato dell’UE di Lugano in materia di notifica dell'esecuzione dei sequestri e dei connessi precetti esecutivi come pure dell'avviso ai locatari circa il pagamento del canone locatizio nelle esecuzioni n. __________ e __________ (esecuzione a convalida dei sequestri n. __________ e __________), promosse contro il reclamante da


viste le osservazioni 30 maggio 1996 dello Stato del Cantone Ticino e 31 maggio 1996 dell’UE di Lugano;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che la disputa è limitata all'esecuzione n. __________ (esecuzione per Fr. 25'728.30 oltre accessori a convalida del sequestro n. __________), dopo che la parte creditrice ha ritirato l'esecuzione n. __________ connessa al sequestro n. __________ divenuto così caduco;

che le censure sulle presunte carenze di notifica sono irricevibili per evidente mancanza del presupposto dell'interesse pratico e attuale (sulla nozione, cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.19, n. 3.1.2.), l'escusso avendo interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo ancora pendente;

che con provvedimento 25 aprile 1996 l’UE di Lugano ha ingiunto a __________ e __________, locatari dell’immobile oggetto del sequestro, di versare all’UE le pigioni dovute a __________ "fino a nostro ordine contrario";

che con contestuale atto 25 aprile 1996 (form. RFF 6) l'UE di Lugano ha reso noto al proprietario escusso __________ che i canoni locatizi saranno incassati dall'organo d'esecuzione, ritenuto che "conformemente all'art. 102 LEF l'UE deve infatti intervenire nell'amministrazione dei beni sequestrati, il cui ricavo, che verrà tenuto in deposito fino all'emissione del formale atto di pignoramento, andrà a beneficio dei creditori procedenti" (cfr. raccomandata 25 aprile 1996 UE di Lugano);

che con confuso atto 6 maggio 1996 __________ ha chiesto "una rettifica rispettivamente un abbassamento dell'importo pignorato a Fr. 1'000.-- al mese fino a estinzione del credito" come pure che si prenda atto che al PE è stata interposta tempestiva opposizione, protestate spese e ripetibili;

che l'UE di Lugano ha preso atto che al PE è stata interposta tempestiva opposizione, ritenuto che non occorreva formulare reclamo per esprimere ritualmente la volontà di opporsi al precetto esecutivo;

che su questo punto il reclamo è irricevibile per carenza di gravamen (cfr. Cometta, op. cit., p.19, n. 3.1.2.);

che il gravame è invece ricevibile in linea di principio nella misura in cui contesta il blocco degli affitti;

che ex art. 102 cpv.1 LEF il pignoramento di un immobile comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare, ritenuto che per il cpv.2 l’Ufficio esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento anche agli inquilini dell’immobile sequestrato;

che pertanto l’UE di Lugano si è correttamente determinato con il provvedimento 25 aprile 1996;

che le norme sul pignoramento sono applicabili all’esecuzione del sequestro per il rinvio dell'art. 275 LEF;

che il reclamante sviluppa confuse questioni di merito sottratte al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza;

che in DTF 113 III 2-5 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha ribadito il principio secondo cui la pretesa di diritto materiale sottesa all’esecuzione non può essere in linea di principio oggetto d’esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza per il loro limitato potere cognitivo;

che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero quella di permettere al creditore di iniziare un’esecuzione senza dover previamente provare il fondamento della sua pretesa (cfr. DTF 113 III 3 cons.2b);

che nell’esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo (Vollstreckungstitel) unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l’eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;

che, per il fatto che il PE viene emesso senza esame della legittimazione materiale della pretesa in esecuzione, considerazioni di merito sono sottratte al potere di cognizione degli organi d’esecuzione come pure dell’Autorità cantonale di vigilanza;

che l’Ufficio esecuzione non deve sostituirsi in alcun modo al giudice ordinario, non può esigere spiegazioni sulla natura della pretesa e non può rifiutarsi di emettere un precetto o di continuare un'esecuzione neppure ove la causa del credito gli sembri discutibile o strana;

che l’UE deve limitarsi ad intervenire nelle evenienze, del tutto eccezionali, in cui è manifesto che il precettante abusi dei propri diritti per scopi che non hanno la benché minima attinenza con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso (DTF 115 III 21 cons.3b);

che decisivi per stabilire se vi è abuso di diritto (sulla nozione nel diritto esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p. 297 ss.) sono gli elementi noti all’Ufficio esecuzione al momento dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 115 III 22 cons.3c) e non quelli solo successivamente portati a conoscenza dell'Autorità di vigilanza adita su reclamo;

che nel caso di specie nulla induce a ritenere che vi siano attitudini costitutive di abuso di diritto;

che il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 102 LEF, 2 e 7 LPR

PRONUNCIA:

  1. Il reclamo 6 maggio 1996 __________ per quanto ricevibile, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementseizurerentsnotificationadmissibilitypractical interestabuse of rightssupervisory complaintcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint about alleged notification defects was admissible despite a pending timely objection to the payment order.

Decisione estratta

No; the challenge lacked a practical and current interest because the debtor had already lodged a timely objection that was still pending.

Motivazione estratta

The complained-of defects could not provide any practical relief once opposition had been filed, so the grievance was inadmissible for lack of gravamen.

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement office lawfully instructed tenants to pay rents to the office in connection with seizure enforcement.

Decisione estratta

Yes; under Art. 102 SchKG, the seizure of real property includes its fruits and revenues, and the enforcement office must notify tenants; the measure also applies in seizure-validation proceedings via Art. 275 SchKG.

Motivazione estratta

The office acted correctly by intercepting rents, which fall within the seizure of immovable property and are handled under the rules referred to by the seizure provisions.

Questione giuridica chiave

Whether the complaint could be upheld on the basis of alleged merits-related arguments or abuse of rights by the creditor.

Decisione estratta

No; the supervisory authority cannot review the substantive debt claim, and no manifest abuse of rights was shown on the facts known to the enforcement office when issuing the payment order.

Motivazione estratta

Substantive objections are outside the limited review of enforcement and supervisory authorities; intervention for abuse of rights is exceptional and requires clear indicia, which were absent.

Questione giuridica chiave

Whether costs and compensation should be awarded in the supervisory complaint proceedings.

Decisione estratta

No; no court fees were charged and no compensation was awarded.

Motivazione estratta

The court applied the relevant enforcement fee rules and declined to order indemnities.

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