Life insurance proceeds deemed temporarily unseizable; seizure procedure required

15.1996.42Altro tribunale22 ago 1996Granted

Sintesi

The State of Ticino challenged the Lugano Debt Enforcement Office's refusal to seize a life-insurance deposit. The court held that, because the policy named the spouse as beneficiary, the policyholder's insurance rights were protected from execution under Art. 80 LCA and treated as absolutely unseizable under Art. 92 LEF. However, the office had to follow the special ordinance procedure for seizure of insurance rights and could not simply exclude the asset outright. The complaint was upheld, the office's decision annulled, and the file remitted for seizure in proper form. No costs or compensation were imposed.

Regest

Art. 92 LEF; Art. 80 LCA; arts. 4-5 of the Ordinance of 10 May 1910 on the seizure, attachment and realization of rights arising from insurance policies; seizure of life-insurance rights with spouse or descendants as beneficiaries. Rights under a life-insurance policy benefiting the policyholder's spouse or descendants are, save for pledge rights, exempt from execution and thus absolutely unseizable. Nevertheless, the enforcement office must first proceed under the special ordinance: it must identify the beneficiaries and beneficiary clause, notify the creditor, and grant the statutory deadlines so that the creditor may either accept the exemption or challenge the beneficiary designation. Only after compliance with this procedure may the rights be definitively excluded from the seizure record; otherwise the office's refusal is unlawful (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.42

Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00042

Lugano 22 agosto 1996B/fc/bsn

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 4 marzo 1996 di


rappr. da: __________

Contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il provvedimento 27 febbraio 1996 in merito al pignoramento di un deposito relativo ad una polizza assicurativa nell’esecuzione __________ promossa dal reclamante contro

__________ (patr. dall’avv. dott. __________

viste le osservazioni:

18 marzo 1996 di __________ - 20 marzo 1996 dell’UE di Lugano

ritenuto

in fatto

A. Il creditore procede per l’incasso di Fr. 673’221.65 interessi e spese compresi.

Sulla base dell’attestato di carenza beni n. __________ del 27 novembre 1995, lo __________ ha chiesto il 20 dicembre 1995 il pignoramento del deposito n. 819 in relazione alla polizza n. __________, intestato a __________, presso la __________ (in seguito: __________).

B. Con provvedimento 27 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha deciso che la polizza assicurativa n. __________ intestata a __________, depositata presso la __________, non può essere oggetto del pignoramento, rilevando che secondo la comunicazione dell’assicurazione il contratto assicurativo è riferito ad una polizza di previdenza individuale, che non può essere forzatamente estinta.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato lo __________ argomentando che il deposito, pur condizionato dal contratto 31 marzo/20 aprile 1994, dovrebbe essere pignorabile senza alcuna limitazione, trattandosi infatti di un conto remunerato, che ha grandi analogie con i conti bancari, dal quale la compagnia d’assicurazioni preleva direttamente i premi.

D. Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

1.a) Dal contratto di assicurazione prodotto dal debitore con le sue osservazioni emerge che in casu le prestazioni assicurate caratterizzano un contratto d’assicurazione sulla vita di tipo misto in cui vi è certezza che l’assicuratore dovrà pagare un capitale di Fr. 108’000.-- oppure una rendita: incerto è solo il momento del pagamento (nel caso di incapacità lavorativa, al decesso dello stipulante oppure alla scadenza contrattuale del 1. maggio 2015). Beneficiari sono in caso di vita l’assicurato e in caso di decesso la moglie.

b) Secondo l’art. 80 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), norma di diritto cogente, se i beneficiari di un’assicurazione sono il coniuge o i discendenti dello stipulante, il diritto d’assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante: si tratta di un’eccezione a favore della previdenza familiare in deroga al principio dell’art. 79 cpv. 1 LCA secondo cui il beneficio di terzi nell’assicurazione sulla vita si estingue con il pignoramento del credito derivante dall’assicurazione.

La pretesa di diritto assicurativo privato è considerata, nell’ipotesi che beneficiari siano il coniuge o i discendenti dello stipulante, assolutamente impignorabile ex art. 92 LEF e di conseguenza sottratta ai creditori dello stipulante __________ cfr. Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2. ed., Berna 1986, p. 432; Bernard Viret, Droit des assurances privées, Zurigo 1983, p. 181; Willy König, Der Versicherungsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/2, Basilea e Stoccarda 1979, p. 716-719; Hans Roelli/Carl Jaeger, Kommentar zum Schw. BG über den Versicherungsvertrag, vol. III, Berna 1933, n. da 46 a 52 agli art. 79/80 LCA; Werner Blauenstein, Assurance-vie et protection de l’expectative de bénéfice dans le nouveau régime matrimonial de la participation aux acquêts, in SVZ 1988 p. 33).

  1. La conseguenza dell’impignorabilità ex art. 92 LEF presuppone l’ossequio della procedura prevista dall’Ordinanza 10 maggio 1910 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d’assicurazione, a termini della LCA (cfr. Flavio Cometta, La clausola beneficiaria del contratto di assicurazione nel diritto esecutivo, in RTT [Rivista tributaria Ticinese] 1990 p. 257 ss in particolare p. 261-262; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 36 p. 180).

a) Per l’art. 4 della citata Ordinanza quando l’Ufficio di esecuzione, per mancanza di altri beni sufficienti a coprire il credito per cui si procede, deve pignorare diritti derivanti da un contratto d’assicurazione di persone stipulato dall’escusso con designazione del coniuge o dei discendenti quali beneficiari senza essere in possesso della polizza, dovrà procedere secondo le modalità che seguono:

aa) farsi indicare dall’escusso con esattezza, se del caso con la produzione della polizza, il nome e il domicilio dei beneficiari;

bb) richiedere all’escusso la data della clausola beneficiaria e la sua forma (orale o scritta, disposizione fra vivi o per causa di morte);

cc) iscrivere i dati sub aa) e bb) nel verbale di pignoramento o in comunicazione speciale integrativa da notificare al creditore;

dd) pedissequa assegnazione al creditore del termine di dieci giorni (formulario n. 14) per dichiarare se riconosce o meno che i diritti ex contratto d’assicurazione di persone non sono sottoposti all’esecuzione forzata.

b) Se il creditore procedente riconosce espressamente o tacitamente i diritti dei beneficiari, la pretesa di diritto assicurativo di questi ultimi prevarrà sul diritto del creditore al pignoramento: in altre parole dal verbale di pignoramento dovrà essere depennato il bene staggito (art. 4 cpv. 2 Ordinanza).

c) Se il creditore procedente contesta tempestivamente la validità della clausola beneficiaria, l’Ufficio di esecuzione deve assegnargli un nuovo termine di dieci giorni (formulario n. 15) per promuovere azione contro i beneficiari postulante la declaratoria di nullità della loro designazione, con la comminatoria che in caso di mancata insinuazione della contestazione giudiziaria la qualità di beneficiario sarà considerata come riconosciuta (art. 5 cpv. 1 Ordinanza).

  1. Il provvedimento dell’UE di Lugano impugnato è stato emesso disattendendo le modalità di cui all’art. 4 della suddetta Ordinanza, atteso che il pignoramento doveva essere eseguito almeno a titolo provvisorio.

Ne consegue il suo annullamento con retrocessione dell’incarto all’UE di Lugano perchè esegua il pignoramento nelle forme di rito e quo ai diritti derivanti dalla polizza d’assicurazione si determini secondo le prescrizioni procedurali indicate al considerando 2.

  1. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamti gli art. 92 LEF, 80 LCA, 4 e 5 Ordinanza (RS 281.51)

pronuncia

  1. Il reclamo 4 marzo 1996 dello Stato del Canton Ticino è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 27 febbraio 1996 dell’UE di Lugano.

1.2. L’UE di Lugano procederà nell’esecuzione del pignoramento, determinandosi quo ai diritti derivanti dalla polizza d’assicurazione come al cons. 2.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Comunicazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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