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15.1996.31 ΓÇó Complaint against service by edict declared inadmissible
15.1996.31Altro tribunale2 mag 1996Inadmissible
The supervisory complaint concerned the edictal service of a payment order by the Locarno debt enforcement office. The complainant asked that the publication be amended, arguing the debtor no longer lived at the listed address and that the publication harmed the company. The creditor later stated that the debt had been paid. The court held that the complainant lacked standing because it was a third party to the enforcement and did not show a legally protected interest. It also held that the complaint had lost any current practical purpose because the enforcement had ended. Any damages claim had to be pursued before the civil court. The complaint was declared inadmissible and no costs or indemnity were awarded.
Art. 17 LEF; standing to complain and current practical interest in supervisory complaint proceedings; a complaint is admissible only if the contested enforcement measure affects the complainant's legally protected interests and if an open enforcement proceeding still exists with a concrete procedural purpose. A third party foreign to the enforcement, lacking representation of the debtor or any enforceable interest in the realization, is not entitled to complain. Nor may the supervisory complaint be used to lay the groundwork for a later damages action; liability claims under Arts. 5, 6 and 7 LEF belong before the civil judge. Where federal law so provides, no court costs or indemnity are levied (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.31
Data decisione, Autorità: 02.05.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00031
Lugano 2 maggio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 febbraio 1996 di
patr. dallo Studio legale __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione n. __________ promossa da
rappr. __________
contro
__________,
in materia di notifica di precetto esecutivo in via edittale;
viste le osservazioni 19 febbraio 1996 della creditrice e 1° marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che l’UEF di Locarno ha notificato a __________ in via edittale il precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________;
che la creditrice ha indicato il recapito all'estero dell'escusso "__________
che la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale riporta il recapito così come indicato dalla precettante;
che con tempestivo reclamo 13 febbraio 1996 __________ ha chiesto sia ordinato "all'UEF di Locarno di pubblicare ulteriormente in via edittale il nome della __________ quale recapito presso il quale si troverebbe il sig. __________ ", protestate spese e ripetibili, atteso che:
l'escusso "da ben due anni non si trova più presso l'azienda, essendo verosimilmente ritornato in __________ ";
"la personalità dell'azienda è già stata inutilmente lesa a seguito della sua menzione nell'ambito di tale estrema forma di notificazione";
nella pubblicazione non va indicata la persona presso la quale l'escusso aveva l'ultimo recapito noto oppure presso la quale è stato inutilmente cercato;
la pubblicazione è inopportuna e lesiva dell'art. 66 cpv.4 LEF.
che la precettante ha reso noto il 19 febbraio 1996 che l'escusso ha provveduto al pagamento e che pertanto "il reclamo dovrebbe essere privo d'oggetto";
che secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 112 III 3 cons.1b con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 m.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. p.56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 m.16);
che il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.6. a);
che nel caso di specie la reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione e non è lesa nei suoi interessi specifici dal profilo del diritto esecutivo;
che il gravame è pertanto irricevibile per carenza del presupposto processuale della legittimazione processuale;
che
che in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.1.1. b);
che nel caso in esame il ritiro dell'esecuzione dimostra che la procedura esecutiva si è conclusa;
che quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che anche per questo motivo il reclamo è irricevibile;
che
che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12);
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così imposto per norma di diritto federale;
richiamati gli art. 5 e 17 LEF; 2 e 7 LPR
PRONUNCIA
Il reclamo 13 febbraio 1996 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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