Car seizure partly excluded from pledge as work tool

15.1996.28Altro tribunale18 giu 1996Partially Granted

Sintesi

The supervisory complaint concerned a seizure over a CHF 9,000 insurance indemnity paid for the destruction of the debtor’s car. The debtor argued that he needed a vehicle for his current job and could not reasonably use public transport. The reviewing court held that enforcement authorities must assess the debtor’s situation ex officio at the time of seizure and that, in the circumstances, the car was a necessary professional tool under Art. 92 no. 3 DEBA. The complaint was therefore partially upheld: CHF 5,000 of the indemnity was excluded from seizure, while the remainder stayed attached. No costs or indemnity were awarded.

Regest

Art. 17 DEBA; Art. 92 no. 3 DEBA; duty of ex officio review in seizure proceedings and exemption of professional tools. In seizing income or assets, the enforcement authority must determine ex officio the debtor’s current income and subsistence needs at the time of enforcement; later changes may be considered only through a request for reassessment. Objects indispensable for the debtor’s professional activity are exempt from seizure, including assets functionally necessary to maintain the exercise of the profession. A vehicle may qualify as such a tool where, considering working hours, travel requirements and the debtor’s circumstances, use of public transport cannot reasonably be expected. The exempt portion may be limited to the amount necessary to replace the tool.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.28

Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00028

Lugano 18 giugno 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 6 febbraio 1996 di


Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 24 gennaio 1996 in diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da


(rappr __________) (esec. n. __________)


(rappr. __________) (esec. n. __________)

viste le osservazioni: - 15 febbraio 1996 dello __________

  • 23 febbraio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

completata l’istruttoria;

ritenuto

in fatto:

A. __________ procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.

B. Con provvedimento 24/30 gennaio 1996 l’Ufficio esecuzione di Lugano ha pignorato al reclamante tra l’altro un credito di Fr. 9’000.-- vantato da __________ nei confronti della __________ a dipendenza di un indennizzo assicurativo in seguito all’incendio della sua autovettura.

C. Con reclamo 6 febbraio 1996 __________ ha sostenuto che per svolgere la sua attività gli è indispensabile l’uso di un’automobile. Interrogato formalmente egli ha dichiarato di essere ancora domiciliato a __________ ma di abitare provvisoriamente in territorio di __________ presso i magazzini __________. Fino alla fine di aprile 1996 ha ricevuto dalla Cassa disoccupazione Familia un importo lordo di Fr. 5’802.--, da cui andavano dedotti Fr. 1’990.95 mensili, guadagnati quale insegnante a tempo parziale, e Fr. 1’300.-- per il pagamento di tasse comunali arretrate. Per arrotondare le sue entrate eseguiva dei lavori saltuari, per i quali doveva usare l’automobile, per spostarsi sia in Ticino che nella Svizzera tedesca. Il 2 maggio 1996 ha iniziato a lavorare presso l’Ufficio strade cantonali con un salario di Fr. 3’380.-- lordi. Questo impiego è previsto attualmente per sei mesi. Il mattino deve presentarsi a Rivera alle ore 07.00 ed il pomeriggio a Taverne. In seguito i luoghi di lavoro potrebbero variare. Il reclamante ha rilevato che è impossibilitato a far uso dei mezzi pubblici (bus e treno) sia per una questione di orari che di costi, considerato tra l’altro che dovrebbe in tal caso consumare il pasto di mezzogiorno fuori casa.

D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’uffico le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.

b) Ex art. 92 cifra 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi e gli strumenti, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. L’esercizio della professione da parte del debitore deve essere garantito. Pertanto viene riconosciuta l’impignorabilità di tutti gli oggetti necessari ad esercitarla (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 m. 16 p. 175/176).

c) Dalle dichiarazioni del reclamante si evince che se precedentemente l’automobile gli serviva per eseguire lavori saltuari, che lo inducevano a spostamenti sia in Ticino che nella Svizzera tedesca, con l’inizio della sua attività quale dipendente dell’Ufficio strade cantonali essa è divenuta strumento necessario per raggiungere il posto di lavoro. Infatti considerati gli orari ed il tragitto che il reclamante deve compiere - egli abita in territorio di __________ e deve giungere a Rivera al mattino alle ore 07.00 per poi spostarsi nel pomeriggio a Taverne - non può essere preteso, che egli faccia uso dei mezzi pubblici (bus e treno). Ad __________ va pertanto riconosciuta ex art. 92 cifra 3 LEF la necessità di usare l’automobile quale strumento per l’esercizio della sua professione.

L’importo di Fr. 9’000.-- corrispondente all’indennizzo riconosciuto ad __________ dalla __________ in seguito all’incendio della sua autovettura va di conseguenza escluso dal pignoramento nella misura eccedente Fr. 5'000.--, importo sufficiente per l'acquisto di un'auto d'accasione.

  1. Il reclamo 6 febbraio 1996 di __________ va quindi parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 92 cifra 3 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 6 febbraio 1996 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’importo di Fr. 5’000.--, quale parte del credito vantato da __________ nei confronti della __________, viene escluso dal pignoramento di cui all’atto 24/30 gennaio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità

  2. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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