No partitioned estate: realization request inadmissible

15.1996.22Altro tribunale27 mar 1996Inadmissible

Sintesi

The Locarno debt enforcement office asked the supervisory bankruptcy/enforcement chamber to determine how to realize the debtor’s interest in an alleged undivided inheritance. After conciliation failed, the court established from the inheritance certificate that the debtor was not a coheir in a joint estate but the sole heir. Since the prerequisite of an undivided inheritance was absent, the special realization procedure for rights in common ownership could not be used. The application was therefore declared inadmissible.

Regest

Art. 132 LEF; Art. 1 cpv. 1 RDC; realization of rights in common ownership in succession communities presupposes the existence of an actual undivided inheritance. If the debtor is sole heir, the special procedure for seizure and realization of shares in a community does not apply and the request is inadmissible (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.22

Data decisione, Autorità: 27.03.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00022

Lugano 27 marzo 1996/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

vista l'istanza 13 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso


nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto


nelle varie esecuzione di cui ai gruppi 1 e 2 dell’UEF di Locarno promosse dai creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di riferimento;

preso atto che il 23 gennaio 1996 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 13 febbraio 1996;

accertato che __________ non è membro della comunione ereditaria fu __________ - come prospettato dall'UEF di Locarno - bensì unico erede, come risulta dal certificato ereditario 2 agosto 1994 del Pretore di Locarno-Campagna;

rilevato che viene quindi a mancare il presupposto dell'esistenza di una eredità (successione) indivisa (art. 132 cpv.1 LEF e 1 cpv.1 RDC) e pertanto non si può far luogo alla procedura ex Regolamento 17 gennaio 1923 del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (Eugen Spirig, Einigungsverhandlung, in: BlSchK 1977 p.109; Magdalena Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der kantonalen Betreibungsbehörden, in: BlSchK 1975 p.97; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 all'art. 132 LEF, p.430-431);

PRONUNCIA:

  1. L'istanza 13 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno è irricevibile.

  2. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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