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15.1996.208 ΓÇó Complaint against seizure notice dismissed; execution office ordered to issue final notice
15.1996.208Altro tribunale13 mag 1997Dismissed
The supervisory complaint in debt enforcement was filed against the Lugano enforcement office after repeated seizure notices and an unsuccessful attempt to carry out the seizure because the debtor was absent. The debtor sought a declaration of nullity of the enforcement. The chamber held that the enforcement proceedings were still pending, that the office had acted correctly in repeating the seizure notice, and that rogatory assistance from Zurich was permissible if the debtor could not be found. The complaint was dismissed. The court also ordered the Lugano office to issue one last seizure notice with the statutory warnings and set no costs or indemnities.
Art. 17, 89-91 LEF; seizure notice and rogatory assistance in enforcement proceedings: where the debtor cannot be located at his domicile, the enforcement office may repeat the seizure notice and, if execution remains impossible, seek assistance of another office by rogatory means. A complaint is unfounded if the enforcement proceedings are still pending and the office has not yet been able to complete its statutory enforcement steps. In such supervisory proceedings, costs and indemnities may be waived pursuant to the applicable OTLEF provisions (consid. in fine).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.208
Data decisione, Autorità: 13.05.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00208
Lugano 13 maggio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 28 novembre 1996 di
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dal
in materia di awiso di pignoramento;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che l'8 novembre 1996 __________ ha chiesto l'annullamento dell'awiso di pignoramento 4 ottobre 1996;
che con prowedimento 13 novembre 1996 l'UE di Lugano ha accolto il gravame di __________ e annullato ex art. 11 LPR l'awiso di pignoramento per contestuale emissione dell'awiso di pignoramento 13 novembre 1996 per il 19 novembre 1996;
che il 19 novembre 1996 il cursore non ha potuto eseguire il pignoramento per assenza dell'escusso dal domicilio;
che il cursore ha convocato l'escusso lo stesso giorno del tentativo infruttuoso, mettendo nella cassetta delle lettere di __________ l'awiso di presentarsi entro tre giorni all'Ufficio esecuzione di Lugano per le incombenze di pignoramento;
che l'escusso non si è presentato;
che l'UE di Lugano, accertato che l'escusso ha un recapito a __________, ha richiesto l'intervento per rogatoria dell'Ufficio esecuzione di Zurigo;
che con reclamo 28 novembre 1996 __________ ha chiesto la declaratoria di nullità dell'esecuzione;
che con decreto presidenziale 23 dicembre 1996 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
che, contrariamente all'assunto dell'escusso, I'esecuzione n. __________ è tuttora pendente, atteso che l'opposizione interposta da __________ è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del __________ e che l'UE di Lugano non ha ancora potuto procedere nelle sue incombenze istituzionali;
che, a seguito di domanda di prosecuzione del Comune di __________ l'Ufficio esecuzione di Lugano si è correttamente determinato con l'awiso di pignoramento, ripetuto per l'impossibilità di reperire l'escusso al suo domicilio di __________
che l'UE di Lugano, in applicazione dei principi procedurali dedotti dalla LEF, ha correttamente richiesto l'intervento per rogatoria dell'UE di Zurigo, reiterandosi l'impossibilità di eseguire a __________ il pignoramento imposto dalla legge;
che il reclamo 28 novembre 1997, al limite del temerario, va respinto;
che l'UE di Lugano si determinerà nel senso di emanare un ulteriore e ultimo awiso di pignoramento, da eseguire al domicilio dell'escusso a __________, entro un nuovo termine non inferiore a quattordici giorni, ritenuto che - ove anche questo atto dovuto non potesse aver luogo per l'assenza di __________ - altro non rimarrà se non richiedere l'intervento dell'UE di Zurigo nelle forme rogatoriali imposte dalla LEF, riservate le sanzioni penali previste dagli art. 164 n.1 e 323 n.1 e 2 CP;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 89, 90 e 91 LEF
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza l'UE di Lugano emetterà un ultimo awiso di pignoramento nel senso dei considerandi e con la comminatoria che il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n.1 CP), indicando - sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento - tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 164 n.1 e 323 n.2 CP).
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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