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15.1996.179 ΓÇó Execution costs must match the debtor’s actual loss
15.1996.179Altro tribunale12 mar 1997Granted
The supervisory complaint concerned the allocation of execution costs in a seizure-based enforcement in Lugano. The enforcement office had charged the debtor all costs by reference to the amount stated in the payment order, although the proceeding ended with a definitive debt of only CHF 367.75. The camera held that execution costs are chargeable to the debtor only to the extent of the debtor’s actual unsuccessful resistance, and that the office must not let the creditor’s excessive claim burden the debtor. The complaint was therefore upheld, the cost decision annulled in the contested parts, and the matter remitted for a new cost allocation.
Art. 68 LEF; determination of execution costs where the creditor’s claim was overstated; the debtor bears enforcement costs only to the extent of his actual defeat. The enforcement authority may not base the cost calculation on the amount claimed in the payment order if the enforceable amount established by the final judicial decision is lower. The debtor is not to answer for the creditor’s error; costs caused by the excessive claim remain with the creditor to that extent (consid. 3-4). A cost decision of the enforcement office is challengeable by complaint under Art. 17 LEF; the reviewing authority may annul the cost allocation and remit the file for a new decision consistent with the proper basis of calculation (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.179
Data decisione, Autorità: 12.03.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00179
Lugano 12 marzo 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 5 ottobre 1996 di
contro l’operato dell’UE di Lugano in materia di determinazione delle spese esecutive nell'esecuzione n. __________ (esecuzione a convalida del sequestro n. __________) promossa contro il reclamante da
(patr. dall’avv. __________);
viste le osservazioni 18 ottobre 1996 di __________ e 22 ottobre 1996 dell’UE di Lugano;
considerato
in fatto e in diritto
che __________ procede contro __________ con precetto esecutivo assistito da sequestro per l'importo di Fr. 8'601.25 oltre accessori;
che la procedura esecutiva si è conclusa con la condanna di __________ al versamento a __________ di Fr. 367.75 oltre accessori, importo per il quale è stata respinta in via definitiva l'opposizione con sentenza 27 giugno 1996 del Pretore di Lugano, Sezione 3;
che con provvedimento 24 settembre 1996 l'UE di Lugano ha caricato integralmente all'escusso __________ le spese esecutive;
che con tempestivo reclamo 5 ottobre 1996 __________ ha chiesto che siano ridotte le spese esecutive a suo carico (Fr. 90.--: decreto di sequestro; Fr. 153.--: verbale di sequestro; Fr. 70.--: PE; Fr. 70.--: spese e competenze UE), tenendo conto dell'importo attribuito al precettante (Fr. 367.75) e non di quanto richiesto nel precetto esecutivo (Fr. 8'601.25);
che __________ e l'UE di Lugano chiedono la reiezione del gravame, "non esistendo disposizioni per procedere come preteso dal reclamante";
che per l'art. 68 cpv.1 primo periodo prima proposizione LEF le spese d'esecuzione sono a carico del debitore;
che sulla nozione di spese esecutive si rinvia a DTF 119 III 63-68;
che la determinazione delle spese esecutive avviene con provvedimento dell'organo d'esecuzione impugnabile solo con reclamo (dal 1. gennaio 1997: ricorso) ex art. 17 LEF (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §13 n.8 e §18 n.25 con rif. a DTF 85 III 128; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §17 n.37, p.211);
che
che l'UE di Lugano ha determinato le spese esecutive considerando erroneamente l'importo di Fr. 8'601.25 preteso in termini esuberanti con il precetto esecutivo, in luogo di riferirsi ai decisivi Fr. 367.75 attribuiti a __________ con il giudizio pretorile cresciuto in giudicato;
che a __________ sono state caricate più spese esecutive di quanto sia giustificato dalla sua soccombenza;
che di conseguenza il reclamo va accolto, il provvedimento 24 settembre 1996 dell'UE di Lugano annullato limitatamente alle quattro poste su cui vi è stata disputa e l'incarto retrocesso all'UE di Lugano perché si determini sulle spese esecutive con un nuovo provvedimento nel senso dei considerandi;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 68 LEF,
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza il provvedimento 24 settembre 1996 dell'UE di Lugano è annullato limitatamente alle quattro poste di:
Fr. 90.-- per decreto di sequestro
Fr. 153.-- per verbale di sequestro
Fr. 70.-- per PE
Fr. 70.-- per spese e competenze UE.
1.2. L'incarto è retrocesso all'UE di Lugano perché determini le spese esecutive con riferimento al valore di Fr. 367.75 in luogo di Fr. 8'601.25.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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