Inadmissible request on realization of partnership interest

15.1996.17Altro tribunale28 feb 1996Inadmissible

Sintesi

The Locarno enforcement office sought supervisory determination of the realization method for the debtor’s interest in a simple partnership in several enforcement groups. After conciliation failed, the supervisory court held that the office had not first invited the attaching creditors, debtor, and other co-members to submit proposals as required by Art. 10 RDC. Because that formal prerequisite was missing, the referral under Art. 132 LEF was premature. The request was therefore declared inadmissible and the file remitted to the office for the missing step.

Regest

Art. 10 cpv. 1 RDC; Art. 132 LEF; premature referral to supervisory authority where the enforcement office has not first invited the attaching creditors, debtor and other co-members to submit proposals on the realization measures. The invitation under Art. 10 RDC is a formal prerequisite for supervisory review. If it has not been issued, the file cannot yet be transmitted to the supervisory authority; the request is inadmissible and the matter must be returned to the office so that the omitted step may be completed (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.17

Data decisione, Autorità: 28.02.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00017

Lugano 28 febbraio 1996 FC/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

vista l’istanza 31 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa


(rappr. dall'amministratore unico __________)

nella società semplice composta dei soci


(rappr. dalla liquidatrice __________, a sua volta rappr. dall'avv. __________, vicedirettrice, __________)


(rappr. dall'amministratore unico __________)

nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’UEF di Locarno promosse da



preso atto che il 2 gennaio 1996 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 31 gennaio 1996;

richiamato l'art. 10 cpv.1 primo periodo RDC (Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, del 17 gennaio 1923, in: RS 281.41) secondo cui, se le pratiche di conciliazione sono fallite, l'ufficio d'esecuzione invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte sulle misure di realizzazione;

accertato che siffatto invito non ha avuto luogo e che pertanto la trasmissione dell'incarto all'Autorità di vigilanza per gli incombenti ex art. 132 LEF è prematura, mancandone un presupposto formale;

visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 RDC,

pronuncia: 1. L'istanza 31 gennaio 1996 dell'UEF di Locarno è irricevibile.

  1. L'incarto è retrocesso all'UEF di Locarno affinché proceda nel senso dei considerandi.

  2. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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