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15.1996.162 ΓÇó Public auction ordered for debtor’s share in undivided inheritance
15.1996.162Altro tribunale30 ott 1996Granted
The Lugano Enforcement Office requested that the supervisory authority determine how to realize the debtor’s attached interest in an undivided inheritance. After the conciliation attempt on 8 May 1996 failed and the ten-day period fixed by the Office produced no result, the court considered public auction appropriate. It therefore ordered realization by public auction of the debtor’s share in the inheritance/community estate and directed service of the order on the Enforcement Office and all interested persons.
Art. 132 LEF; Arts. 9 and 10 of the Federal Supreme Court Regulation on the Realization of Rights in Common: if conciliation fails and the debtor does not voluntarily realize the attached share within the period set, the supervisory authority may order realization by public auction. The choice of method depends on the circumstances and on procedural economy; where no alternative realization method is forthcoming, public auction is appropriate (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.162
Data decisione, Autorità: 30.10.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00162
Lugano 30 ottobre 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 23 settembre 1996 dell'UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
nelle esecuzioni n. __________ e __________ come pure in quelle riferite al gruppo n. __________ dell’UE di Lugano promosse dai vari creditori partitamente indicati nelle varie esecuzioni;
preso atto della domanda di vendita 11 ottobre 1995;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi l'8 maggio 1996;
rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato con provvedimento 8 maggio 1996 dell'UE di Lugano non ha sortito effetto alcuno;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,
PRONUNCIA:
E' ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________ nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni n. __________ e __________ come pure in quelle riferite al gruppo n. __________ dell’UE di Lugano.
Intimazione all’UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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