Pignoramento immobiliare despite alleged unattachable unemployment benefits

15.1996.14Altro tribunale12 mar 1996Dismissed

Sintesi

The debtor filed a supervisory complaint against an enforcement office seizure order. He argued that the debt stemmed from unemployment benefits, which he claimed were unseizable, and that the benefits did not cover his minimum subsistence. The court held that the office had not seized benefits at all, but had levied the debtor’s 1/2 co-ownership share in real estate under Art. 95(2) LEF. Those objections were therefore irrelevant. To the extent the complaint attacked the underlying claim, it was inadmissible. The complaint was dismissed insofar as receivable, with no costs or compensation.

Regest

Art. 17 LEF; Art. 95 cpv. 2 LEF; supervisory complaint against a seizure order: objections based on the unseizability of income and on the debtor’s minimum subsistence are irrelevant where the enforcement office has not seized salary or benefits but immovable property. Under Art. 95 LEF, movable assets and credits are to be seized first; immovables may be seized when movables are insufficient or by common request of creditor and debtor. A complaint against the seizure act cannot be used to contest the existence or amount of the underlying claim. Cost allocation follows the special rules of OTLEF; no fees or indemnity may be ordered where the statute so provides.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.14

Data decisione, Autorità: 12.03.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00014

Lugano 12 marzo 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 24 gennaio 1996 di


Contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 12/16 gennaio 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da


viste le osservazioni: - 29 gennaio 1996 della


  • 31 gennaio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:

A. La Cassa disoccupazione __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 1’645.10.

B. Con atto di pignoramento 12/16 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante la sua quota di comproprietà di ½ sulla PPP __________ sita in territorio del Comune di __________.

C. Contro l’atto di pignoramento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che l’origine del credito in oggetto va ricercata nell’indennità di disoccupazione, che tuttavia secondo l’art. 93 LEF non è pignorabile. Inoltre l’indennità non ha coperto lo stretto necessario che gli serve per vivere e nel 1995 non ha guadagnato nulla.

D. Delle osservazioni della Cassa disoccupazione __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

b) Ex art. 95 cpv. 1 LEF si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti. Saranno pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, e i meno necessari prima degli indispensabili. Secondo il cpv. 2 i beni immobili non possono essere pignorati, se non in quanto i beni mobili non bastino a coprire il credito, o se creditore e debitore di comune accordo lo richiedano.

c) Le allegazioni del reclamante in merito all’impignorabilità dell’indennità di disoccupazione ed al fatto che tale indennità non era sufficiente a coprire il suo minimo vitale sono in casu inconferenti. Infatti l’UE di Lugano non ha pignorato indennità alcuna, ma ha proceduto ex art. 95 cpv. 2 LEF a pignorare i suoi beni immobili. Inoltre le sue argomentazioni in merito all’impossibilità di coprire il minimo vitale con l’indennità di disoccupazione sono estranee a questa procedura e vanno respinte.

  1. Il reclamo è irricevibile nella misura in cui __________ contesta, almeno così sembra, il credito posto a fondamento dell'esecuzione.

  2. Il reclamo 24 gennaio 1996 __________ va di conseguenza respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 95 cpv. 2 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia

  1. Il reclamo 24 gennaio 1996 __________, in quanto ricevibile, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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