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15.1996.131 ΓÇó Complaint against bankruptcy warning dismissed for lack of competence
15.1996.131Altro tribunale16 ago 1996Dismissed
The Ticino supervisory chamber dismissed a debtor’s complaint against a bankruptcy warning issued by the Bellinzona enforcement office. The debtor argued that the withdrawal of the earlier objection had been unjustified and that the claimed interest was unfounded. The court held that these were merits arguments and not formal defects that can be raised by supervisory complaint against the warning. Such objections had to be brought before the Pretura and, if needed, challenged there. The complaint was therefore rejected, with no costs or indemnities imposed.
Art. 17 LEF, Art. 161 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy warning is admissible only for formal defects or lack of competence, not for merits objections. Arguments concerning the substantive validity of the claim, the withdrawal of opposition, or the amount of interest must be raised in the underlying judicial proceedings and, if necessary, challenged by the appropriate appeal. The supervisory authority lacks material competence to review such substantive grievances (consid. 1-3). Costs and indemnities may be waived under the applicable OTLEF provisions where the complaint is dismissed without special grounds for allocation (consid. 4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.131
Data decisione, Autorità: 16.08.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00131
Lugano 16 agosto 1996/B/fc/bsn
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 luglio 1996 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________
promossa contro la reclamante da
(patr. dall’avv. __________)
viste le osservazioni:
22 luglio 1996 di __________
29 luglio 1996 dell’UEF di Bellinzona
ritenuto
in fatto
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi e spese.
Avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Durante l’udienza di contraddittorio 7 dicembre 1995 davanti al Segretario assessore della Pretura di Bellinzona i rappresentanti dell’escussa hanno dichiarato di ritirare l’opposizione interposta contro il PE in oggetto, per cui la procedura è stata stralciata dai ruoli.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Bellinzona ha emesso il 24 giugno 1996 la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata alla debitrice il 26 giugno 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si é tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che in sede pretorile l’opposizione al PE é stata ritirata ingiustificatamente, essendo compito del Pretore chiarire i motivi fatti valere con l’opposizione. La reclamante ha poi rilevato che gli interessi pretesi con la comminatoria di fallimento non sono giustificati, spettando questi ai titolari del conto, nel caso fosse stata effettivamente depositata la garanzia di Fr. 120’000.--. Inoltre allorquando é stata interposta opposizione, diversi lavori non erano ancora stati terminati.
D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso in seguito.
Considerato
in diritto:
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni in sede pretorile e impugnare, se del caso, la decisione di cui al verbale di udienza 7 dicembre 1995.
Il reclamo 3 luglio 1996 __________ applicata va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
Il reclamo 3 luglio 1996 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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