Complaint against bankruptcy warning dismissed for lack of competence

15.1996.131Altro tribunale16 ago 1996Dismissed

Sintesi

The Ticino supervisory chamber dismissed a debtor’s complaint against a bankruptcy warning issued by the Bellinzona enforcement office. The debtor argued that the withdrawal of the earlier objection had been unjustified and that the claimed interest was unfounded. The court held that these were merits arguments and not formal defects that can be raised by supervisory complaint against the warning. Such objections had to be brought before the Pretura and, if needed, challenged there. The complaint was therefore rejected, with no costs or indemnities imposed.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 161 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy warning is admissible only for formal defects or lack of competence, not for merits objections. Arguments concerning the substantive validity of the claim, the withdrawal of opposition, or the amount of interest must be raised in the underlying judicial proceedings and, if necessary, challenged by the appropriate appeal. The supervisory authority lacks material competence to review such substantive grievances (consid. 1-3). Costs and indemnities may be waived under the applicable OTLEF provisions where the complaint is dismissed without special grounds for allocation (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.131

Data decisione, Autorità: 16.08.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00131

Lugano 16 agosto 1996/B/fc/bsn

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 3 luglio 1996 di


Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________

promossa contro la reclamante da


(patr. dall’avv. __________)

viste le osservazioni:

22 luglio 1996 di __________

29 luglio 1996 dell’UEF di Bellinzona

ritenuto

in fatto

A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi e spese.

Avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Durante l’udienza di contraddittorio 7 dicembre 1995 davanti al Segretario assessore della Pretura di Bellinzona i rappresentanti dell’escussa hanno dichiarato di ritirare l’opposizione interposta contro il PE in oggetto, per cui la procedura è stata stralciata dai ruoli.

B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Bellinzona ha emesso il 24 giugno 1996 la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata alla debitrice il 26 giugno 1996.

C. Contro siffatto provvedimento si é tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che in sede pretorile l’opposizione al PE é stata ritirata ingiustificatamente, essendo compito del Pretore chiarire i motivi fatti valere con l’opposizione. La reclamante ha poi rilevato che gli interessi pretesi con la comminatoria di fallimento non sono giustificati, spettando questi ai titolari del conto, nel caso fosse stata effettivamente depositata la garanzia di Fr. 120’000.--. Inoltre allorquando é stata interposta opposizione, diversi lavori non erano ancora stati terminati.

D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

  2. La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni in sede pretorile e impugnare, se del caso, la decisione di cui al verbale di udienza 7 dicembre 1995.

  3. Il reclamo 3 luglio 1996 __________ applicata va quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 3 luglio 1996 di __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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