Distribution schedule in composition with abandonment of assets upheld

15.1996.110Altro tribunale15 ott 1996Partially Granted

Sintesi

The Ticino supervisory chamber decided a complaint against a provisional distribution schedule in a composition with abandonment of assets. After the liquidator produced a pledge-and-assignment deed, the complainant accepted that the dispute could be resolved on the basis of its subsidiary request. The court therefore held that the schedule remained in force, while clarifying that the deed secures any additional claim, even above CHF 136,518.40, pending the outcome of the rank-list action and the sale of the relevant parcel. It also limited future objections to that point. No costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 316n LEF; Art. 67 cpv. 2 and 68 cpv. 2 OTLEF; supervisory complaint against a provisional distribution schedule in a composition with abandonment of assets. Where, after production of a pledge-and-assignment deed, the complainant no longer contests the matter on the merits, the authority may maintain the provisional distribution schedule and merely clarify the security function of the deed for any additional claim, including amounts exceeding the currently admitted claim, pending the result of the rank-list challenge and the sale of the pledged asset. If no contentious issue remains, no costs or indemnities are to be awarded.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.110

Data decisione, Autorità: 15.10.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00110

Lugano 15 ottobre 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 21 giugno 1996 di


patr. dall'avv. __________

contro

l’operato del già commissario e ora liquidatore avv. __________, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio presentato il 21/26 luglio 1996 nel concordato con abbandono dell’attivo del


ritenuto che con il citato reclamo la __________ ha chiesto:

A. In via principale

  1. Il reclamo é accolto nella sua domanda principale.

  2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é annullato.

  3. Si farà luogo innanzitutto alla vendita del mappale __________ di __________: una volta venduto il medesimo e destinato il ricavato secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e pertanto accertato definitivamente il credito da insufficienza di pegno della __________, il liquidatore emanerà un nuovo stato di riparto.

  4. Protestate spese e ripetibili.

B. In via subordinata

  1. Il reclamo é accolto nella sua domanda subordinata.

  2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é modificato in modo da far partecipare al riparto previsto anche il credito della __________ iscritto fra quelli garantiti da pegno.

  3. Una volta venduto il mappale __________ di __________ e destinato il ricavo secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria, e pertanto accertato definitivamente l’ammontare dell’insufficienza del pegno, quanto coperto dal pegno verrà versato alla __________ solo nella misura percentuale necessaria alla copertura al 100% del credito così garantito.

  4. protestate spese e ripetibili.

C. In via ancor più subordinata

  1. Il reclamo é accolto nella sua domanda ancor più subordinata.

  2. Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é mantenuto, tuttavia a condizione che venga garantito alla __________ il pagamento del dividendo concordatario anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.

  3. Protestate spese e ripetibili.”

viste le ossservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore __________;

preso atto che con scritto 18 luglio 1996 il liquidatore __________ ha prodotto copia dell’atto generale di pegno e cessione sottoscritto da __________ (doc. 10), a garanzia per l’eventuale maggior credito della __________ nei confronti del __________ in liquidazione concordataria a dipendenza sia dell’esito dell’azione di contestazione della graduatoria e del presente reclamo, che della vendita della part. n. __________ di __________;

rilevato che con lettera 6 settembre 1996 la reclamante, sulla base della documentazione ricevuta da questa Camera e dal liquidatore __________, ed in particolare del suddetto atto generale di pegno e cessione doc. 10, ha comunicato che il reclamo può essere evaso con l’accoglimento della domanda ancor più subordinata e la constatazione che l’atto di pegno garantisce la __________;

ritenuto non esservi più contenzioso, riservati i diritti di chi non è qui parte di formulare reclamo limitatamente al novum ex disp. n. 1.1.,

richiamati gli art. 316n LEF; 67 cpv. 2 e 68 cpv.2 OTLEF

pronuncia

  1. Il reclamo 21 giugno 1996 della __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio allestito il 21/28 luglio 1996 dal liquidatore __________ nel concordato con abbandono dell’attivo del __________, Lugano, é mantenuto, ritenuto che l’atto di pegno e di cessione doc. 10 serve quale garanzia per l’eventuale maggior credito __________, anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.

1.2. Il liquidatore depositerà nuovamente lo stato di riparto provvisorio, con facoltà di inpugnativa limitata nel senso del cons. 1.1.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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