Complaint against bankruptcy notice dismissed for merits objections

15.1996.105Altro tribunale6 ago 1996Dismissed

Sintesi

The cantonal supervisory authority in debt enforcement dismissed a debtor’s complaint against a bankruptcy notice issued after withdrawal of opposition. The debtor argued that the withdrawal had been conditional and that the creditor had breached the collective labor agreement, but the court held that these were substantive objections not cognizable in supervisory complaint proceedings. Such arguments should have been raised by challenging the hearing-minute decision of 24 April 1996. The court ordered no costs and no compensation.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 161 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy notice is inadmissible for merits objections. The supervisory authority examines only formal defects within its material competence; disputes concerning the underlying claim or the validity/conditionality of the withdrawal of opposition must be pursued by attacking the relevant procedural decision or in the appropriate ordinary proceedings. If the complaint merely reasserts substantive defenses, it is dismissed for lack of material jurisdiction (consid. 1-3). Costs and indemnities may be waived under the special rules applicable to supervisory complaints (consid. 4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.105

Data decisione, Autorità: 06.08.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00105

Lugano 6 agosto 1996 /B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 5 maggio 1996 di


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 3/4 giugno 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da


rappr. da: __________

viste le osservazioni: - 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;

  • 18 giugno 1996 del __________;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 3’877.60 oltre interessi e spese.

Avendo l’escusso interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Durante l’udienza di contraddittorio 24 aprile 1996 davanti al Pretore di Locarno-Campagna __________ ha dichiarato di ritirare l’opposizione, per cui il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo.

B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 3 giugno 1996 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escusso il 4 giugno 1996.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che il ritiro dell’opposizione era subordinato ad una condizione, che però __________ non ha adempiuto. Il reclamante ha dichiarato di aver trattenuto l’importo in questione, poichè Il creditore ha infranto il contratto collettivo di lavoro. L’opposizione, secondo __________, è pertanto giustificata.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

  2. Il reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni impugnando, se del caso, la decisione di cui al verbale di udienza 24 aprile 1996.

  3. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il reclamo 5 maggio 1996 di __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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