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15.1996.104 ΓÇó Seizure of two cars not exempt from attachment
15.1996.104Altro tribunale1 ott 1996Dismissed
The debtor filed a supervisory complaint against the attachment of two cars, arguing that at least one vehicle, and ideally a reserve vehicle as well, was indispensable because of post-surgical medical mobility needs. The enforcement office defended the seizure. The court held that the medical certificate did not show indispensability but only that motorized transport was desirable, and that public transport was available. It therefore rejected the complaint and left the seizure in place. No costs were charged and no indemnity was awarded.
Art. 92 no. 1 SchKG; attachment exemption for personal effects and indispensable items: a motor vehicle is exempt only if the debtor proves that it is genuinely indispensable for personal use or family needs. Mere convenience or medical desirability is insufficient, particularly where public transport remains available. The supervisory authority will not exempt a vehicle on the basis of a medical certificate that does not establish incapacity or actual necessity, nor on the speculative ground that the realization proceeds may scarcely exceed enforcement costs (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.104
Data decisione, Autorità: 01.10.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00104
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 14 giugno 1996 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 11 marzo/3 giugno 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
rappr. dalla __________
viste le osservazioni 3 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 2’856.60 interessi e spese compresi.
B. Con atto di pignoramento 11 marzo/6 giugno 1996 l’UE di Locarno ha pignorato al reclamante tra l’altro due autovetture, un’Opel Manta (anno 1984) ed una Lancia (anno 1975).
C. Contro il citato provvedimento si é tempestivamente aggravato __________ chiedendo che almeno una delle due autovetture venga dichiarata impignorabile. Infatti l’automobile gli è indispensabile per qualsiasi spostamento per ordine medico, in seguito ad un intervento chirurgico per la sostituzione dell’anca sinistra. Il reclamante ha inoltre sostenuto che pure la seconda vettura dovrebbe venire dichiarata impignorabile, in quanto è assolutamente necessario che possa disporre di un veicolo di riserva.
D. Con le sue osservazioni l’UEF di Locarno ha confermato il suo operato.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 92 cifra 1 LEF sono esclusi dal pignoramento gli abiti e gli effetti necessari per l’uso personale del debitore e della sua famiglia, gli attrezzi di cucina, gli utensili di casa e i mobili, in quanto siano indispensabili al debitore e alla sua famiglia o sia senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione.
b) Il reclamante ha prodotto un certificato medico datato 12 giugno 1996 nel quale viene affermato che in seguito ad incidente durante una corsa automobilistica, avvenuto nel 1963, nel 1980 gli è stata sostituita l’anca sinistra con protesi totale, mentre nel 1985 gli é stata sostituita quella destra. Il medico ha poi dichiarato che “per gli spostamenti giornalieri è auspicabile l’uso di un mezzo motorizzato”.
Ora dal certificato medico non risulta che il reclamante è invalido e che l’uso di un’ autovettura gli è indispensabile, bensÌ si evince che l’uso è unicamente auspicabile. Pertanto, considerato che da __________, dove risiede il reclamante, vi sono mezzi pubblici che gli permettono di spostarsi, in casu non sono dati i requisiti che permettono di dichiarare i veicoli in questione come impignorabili ex art. 92 cifra 1 LEF. D’altro canto non può nemmeno essere affermato a priori che il ricavo della vendita delle due autovetture eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificarne la loro realizzazione.
Il reclamo 14 giugno 1996 di __________ va quindi respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richimati gli art. 17 e 92 cifra 1 LEF
pronuncia
Il reclamo 14 giugno 1996 di __________, é respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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