Accessories in mortgage enforcement inventory list

15.1996.00158Altro tribunale30 gen 1998Dismissed

Sintesi

A third party complained against an inventory list drawn up in mortgage enforcement, seeking express exclusion of furniture and other equipment allegedly owned by him. The court held that these items were not listed as accessories, were not requested by creditors for inclusion, and were not clearly accessories under local usage. They therefore did not form part of the realization of the pledged real estate, so no express exclusion was required in the inventory or auction notice. The complaint was dismissed, with no costs or indemnity awarded.

Regest

Art. 644, 805, 946 CC; Art. 34, 38, 102 RFF; mortgage enforcement sale and inventory of encumbrances: movables located in the property are included in the realization only if they qualify as accessories, are entered as such in the land register, or their accessory character is at least doubtful and timely claimed for inclusion. Where no accessory entry exists and local usage does not treat the movables as accessories, the enforcement office need not expressly state in the inventory or auction conditions that such items are excluded from the sale. Questions of ownership over the movables fall outside the scope of the inventory-list complaint procedure.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.00158

Data decisione, Autorità: 30.01.1998, CEF

Incarto n. 15.96.00158

Lugano 30 gennaio 1998 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 2 settembre 1996


Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto __________ e meglio contro l'elenco oneri del 21 agosto 1996, nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare __________ promosse da


contro

richiamato il decreto presidenziale 2 ottobre 1996, con il quale al reclamo non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 6 settembre 1996 del Comune __________, 11 settembre 1996, 16 settembre 1996 __________ e 17 settembre 1996 dell’UE;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa dall’__________ (in seguito __________) contro __________ mediante precetto esecutivo 12/16 gennaio 1996 dell’Ufficio Esecuzione __________, lo stesso istituto ha chiesto con domanda 17 luglio 1996 la vendita delle particelle __________ e n. __________ intestate all’escusso.

B. In data 23 luglio 1996 l’UE __________ ha inviato per raccomandata agli interessati, e a __________ per rogatoria, copia dell’avviso di incanto unico relativo alle due particelle oggetto dell’ esecuzione con l’indicazione, tra l’altro, della data, dell’ora e del luogo dell’incanto (29 novembre 1996 alle ore 15.00 a __________, del termine per le insinuazioni di oneri fondiari (16 agosto 1996) e del termine a partire dal quale si sarebbero potute consultare le condizioni d’asta (13 novembre 1996). Identico avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC n. __________ del __________.

C. Con domanda 18 agosto 1996, __________ ha presentato la domanda di vendita della particella n. __________ anche nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, pure da lei promossa contro __________ con __________ dicembre 1996/2 gennaio 1996.

D. In data 21 agosto 1996 __________ ha comunicato per raccomandata agli interessati, a __________ per rogatoria, l’elenco oneri relativo alle due particelle n. __________ e n. __________e riferito alle esecuzioni n. __________.

E. Con reclamo 2/4 settembre 1996 __________ chiede l’annullamento dell’elenco oneri 21 agosto 1996 rispettivamente la sua rettifica con conseguente nuovo deposito, asseverando in sostanza che siccome nell’elenco oneri impugnato non vi è alcun accenno sul destino “del mobilio e degli altri impianti” - dei quali egli dichiara essere il proprietario e che si trovano negli immobili da realizzare - “un terzo ovvero l’aggiudicatario potrebbe ritenere che, acquistando all’incanto i due immobili (...) abbia acquistato anche il mobilio e gli altri impianti”; a mente del reclamante occorrerebbe invece rendere “noto al pubblico in modo chiaro, vale a dire prima e durante la vendita all’incanto e nella pubblicazione” che il mobilio e gli altri impianti non sono di proprietà dell’escusso, bensì del reclamante, e (...) “che con l’aggiudicazione l’aggiudicatario non acquisterà alcun mobilio e alcun altro impianto”. Inoltre egli rileva che gli “devono essere garantiti (...) dopo la data della vendita all’incanto la possibilità di accedere agli immobili (...) e il tempo necessario per prelevare la sua proprietà”.

F. Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 644 cpv.2 CC sono accessori le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all’uso, al godimento o alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse o altrimenti poste perché servissero alla medesima. Accanto ad elementi oggettivi (la durevole destinazione all’uso, al godimento o alla conservazione della cosa principale da un lato rispettivamente l’annessione o connessione con la medesima dall’altro), la nozione di accessorio contiene anche un elemento di carattere soggettivo: l’attribuzione della qualità di accessorio dall’uso locale oppure dalla manifesta volontà del proprietario (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 3a. ed., Berna 1997, § 28 n.1081 ss. p.298 ss; Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed. Zurigo 1995, § 88 p.668 s.). Se la cosa principale è un fondo, il proprietario che intende attribuire a determinati oggetti la qualità di accessori (del medesimo), può chiedere che ne sia fatta menzione a registro fondiario (cfr. art. 946 cpv. 3 CC): in tal caso si avrà la presunzione che gli oggetti ivi menzionati sono accessori del fondo, e ciò fino a quando non venga provato il contrario (per l’assenza di uno o alcuni degli elementi oggettivi richiesti dall’ art. 644 cpv. 2 CC, non bastando infatti la sola volontà del proprietario, anche se confermata nella menzione a registro fondiario, alla qualifica di accessorio, cfr. Steinauer, op.cit. Vol. I, § 28 n.1101 ss. p.302 e Steinauer, op.cit. Vol. III, 2a. ed. Berna 1996, § n.2725, p.1423 e rif. ; Kurt Amonn, Ausgewählte Probleme der Zwangsverwertung von Grundstücken, in: BlSchK 1985, p. 8). Se da un lato la menzione a registro fondiario non è sufficiente per qualificare un oggetto come accessorio, dall’altro essa non è neppure necessaria, la volontà del proprietario potendosi manifestare anche in altro modo oppure la qualità di accessorio derivando in concreto dall’uso locale.

La qualità di accessorio di una cosa mobile fa sì che quest’ultima sia presunta seguire lo stesso destino giuridico della cosa principale (cfr. art. 644 cpv.1 CC); in particolare, fatta salva una convenzione contraria tra le parti, il diritto di pegno costituito su un fondo si estende anche agli accessori (art. 805 CC; cfr. Arthur Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 73 e 76 ad art. 644 e 645 CC; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, § 82 n. 2726 s. p. 143).

  1. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare la realizzazione si opera secondo le disposizioni degli art. da 122 a 143 LEF (per il rinvio dell’art. 156 primo periodo LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF, questi ultimi applicabili tuttavia secondo l’art. 102 RFF per analogia. In particolare va tenuto presente che nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, al contrario dell’esecuzione in via ordinaria, non vi è necessità di esecuzione del pignoramento, il substrato esecutivo essendo già definito dal pegno a garanzia del credito dedotto in esecuzione (cfr. K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §9 n.13 p.66 e §32 n.2 ss. p.261).

a) L’art. 34 cpv. 1 lett. a RFF stabilisce che l’elenco oneri deve contenere tra l’altro “l’indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento. Nell’ambito di un’esecuzione in via realizzazione immobiliare - dove non si ha pignoramento - siffatta norma, per il rinvio dell’art. 102 RFF, va applicata nel senso che sono da iscriversi nell’elenco oneri gli oggetti menzionati nel registro fondiario come accessori (art. 805 cpv.2 e 946 cpv.2 CC) oppure il cui carattere di accessorio sia dubbio (cfr. art. 11 cpv.2 primo periodo RFF), mentre non occorre indicare gli oggetti che secondo l’uso del luogo sono senz’altro considerati come parti costitutive o accessori del fondo (art. 11 cpv.1 RRF) (cfr. DTF 59 III 77 ss). In altri termini l’organo esecutivo può prescindere dall’inserire d’ufficio come accessori nell’elenco oneri oggetti che si trovano nell’immobile solo quando sulla loro qualità di accessorio vi sia certezza secondo l’uso del luogo, sia in senso positivo che evidentemente in senso negativo, non dovendosi cioè iscrivere neppure oggetti manifestamente non accessori. Ai creditori pignoratizi resta tuttavia riservata la facoltà di chiedere, entro il termine di contestazione dell’elenco oneri, che vengano iscritti come accessori del fondo anche altri oggetti oltre a quelli indicati d’ufficio. In tal caso l’organo esecutivo è tenuto in linea di principio a far luogo alla domanda (cfr. art. 38 cpv.1 RFF e art. 11 cpv.3 RFF). Eventuali contestazioni che dovessero sorgere sul carattere accessorio di oggetti iscritti nell’elenco oneri saranno esaminate e decise dal giudice di merito nella procedura di appuramento dell’elenco oneri (cfr. art. 11 cpv.4 RFF in relazione all’art. 38 cpv.2 RFF; sull’assegnazione dei ruoli e del termine per agire cfr. in particolare l’ art. 19 delle Istruzioni della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del tribunale federale in tema di formulari e altri atti concernenti la realizzazione forzata dei fondi del 7 ottobre 1920/ 29 novembre 1976/ 22 luglio 1996; Meier-Hayoz, op. cit., n.104s. ad art. 644 e 645 CC).

  1. In concreto nell’elenco oneri 21 agosto 1996 impugnato non vi è alcuna indicazione di cose mobili iscritte come accessori, in particolare non sono iscritti come accessori gli oggetti indicati dal reclamante come “il mobilio e gli altri impianti che si trovano negli immobili” (reclamo, p. 2) con riferimento a un inventario annesso quale doc.2 __________ ”) e dei quali egli rivendica la proprietà.

Dall’estratto fondiario agli atti relativo alle part. n. __________ e n. __________ non risulta alcuna menzione di accessori, né risulta che sia stata fatta richiesta d’iscrizione degli oggetti reclamati dal ricorrente da parte di creditori pignoratizi (art. 38 cpv. 1 RFF). In siffatte condizioni, i beni mobili di cui all’inventario doc. 2 potrebbero essere realizzati con i fondi oggetto dell’ esecuzione soltanto qualora secondo l’uso locale fossero senz’altro da considerare accessori dei fondi, ciò che invece con tutta evidenza non è il caso, atteso che nel Cantone Ticino neppure i mobili di un albergo sono considerati tali (cfr. Rep. 1929, p. 365). Né lo stesso creditore pignoratizio ha del resto mai preteso il contrario (cfr. osservazioni __________, p.2). Gli oggetti indicati dal reclamante non sono pertanto inclusi nella realizzazione dei fondi, e ciò senza necessità di esplicita indicazione in tal senso nell’elenco oneri (o nelle condizioni di asta), come sembra volere il reclamante, e impregiudicata la questione - che esula manifestamente da questa procedura - relativa alla proprietà sugli stessi.

Ne consegue che il reclamo __________ va respinto.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 136, 140 e 156 LEF, 11, 34, 37, 38, 45 e 102 RFF, 644, 645, 805 e 946 CC

pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 1996 ____________________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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