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15.1996.00074 ΓÇó Service of a writ at debtor’s domicile upheld
15.1996.00074Altro tribunale1 lug 1996Dismissed
The complainant challenged the Lugano enforcement office’s competence and the validity of service of a debt-enforcement summons, arguing that her son had disappeared, was no longer domiciled with her, and that she was not his authorized representative. The supervisory authority found, on the basis of the population register, that the debtor remained domiciled in Lugano at the mother’s address. Service on the mother was therefore valid under the DEBL because it was made at the debtor’s home to an adult family member. The complaint was dismissed, with no costs and no indemnity.
Art. 46 cpv. 1 LEF; art. 64 cpv. 1 LEF: the debtor is to be pursued at his domicile, and service at the dwelling is valid, in the debtor’s absence, if effected on an adult family member or an employee. A disappearance report does not by itself displace domicile where the population register still indicates domicile at the address in question. Separate proof of authorization to represent the debtor is unnecessary for valid substitute service under Art. 64 cpv. 1 LEF. The enforcement office retains territorial competence so long as domicile in the district subsists (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00074
Data decisione, Autorità: 01.07.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00074
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 22 maggio 1996 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa da
in tema di notifica di atti esecutivi (precetto esecutivo);
viste le osservazioni 7 giugno 1996 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 10/19 maggio 1996 dell’UE di Lugano __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 2’450.65 oltre accessori. Il PE è stato notificato il 19 maggio 1996 alla madre dell’escusso che vi ha interposto opposizione.
B. Con tempestivo reclamo 22 magio 1996 __________ ha postulato in via principale la declaratoria di nullità del PE n. __________ e in via subordinata la constatazione della nullità della notifica alla reclamante, atteso che:
”è madre di __________, questi è nato il 15 marzo 1968 ed è pertanto maggiorenne”;
”__________ è straniero, di cittadinanza __________ a beneficio di un permesso C della polizia degli stranieri, egli risiedeva a __________ presso i genitori”;
”verso il 20 gennaio 1995 __________ è volato a __________ (...) e dal 31 gennaio 1995 si sono purtroppo perse le sue tracce”;
”a dipendenza di ciò, le autorità della polizia degli stranieri sono ora intenzionate a revocare il permesso di soggiorno”;
”o __________ è morto, ed allora l’esecuzione è nulla perché un defunto non può essere escusso”;
”oppure egli è vivo ma irraggiungibile e non tiene i contatti con la famiglia, ed allora va dedotto che ha abbandonato __________ con l’intento di non farvi più ritorno, per cui non può essere considerato qui domiciliato”;
”in ogni caso la sottoscritta non può essere considerata valida rappresentante del figlio”.
C. Con osservazioni 7 giugno 1996 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
D. Dalla dichiarazione 12 giugno 1996 dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ richiesta dall’Autorità di vigilanza, risulta che l’escusso è domiciliato a __________ in __________
Considerato:
in diritto:
La reclamante contesta la competenza territoriale dell’Ufficio di esecuzione di Lugano sostanzialmente perché il figlio e debitore escusso __________ dal 20 gennaio 1995 non risiede più a __________ presso i genitori. __________ assevera inoltre di non essere valida rappresentante del figlio oramai maggiorenne, chiedendo di conseguenza la declaratoria di nullità della notifica del precetto esecutivo.
Ex art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio. Dalla dichiarazione 12 giugno 1996 dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ richiesta dall’Autorità di vigilanza, risulta che l’escusso è domiciliato a __________ in Via __________ ossia presso la madre __________. Ne consegue che, essendo il debitore ancora domiciliato a __________ malgrado esso sia stato segnalato alla Polizia cantonale quale persona scomparsa, qui può esservi escusso essendovi competenza ratione loci dell’UE di Lugano.
Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, ritenuto che in caso di sua assenza la notificazione è valida se fatta a persona adulta della sua famiglia o a uno dei suoi impiegati.
Nel caso di specie la notifica del precetto esecutivo é ritualmente avvenuta il 19 maggio 1996 alla madre dell’escusso signora __________ al domicilio dell’escusso di Via __________ a Lugano.
Il precetto esecutivo n. __________ è pertanto da ritenere come correttamente notificato, in ossequio all’art. 64 cpv. 1 LEF, a __________, madre dell’escusso che vive come quest’ultimo nell’abitazione di Via __________ a __________, essendo irrilevante che dagli atti non risulta che __________ abbia autorizzato la madre a rappresentarlo nella procedura esecutiva in rassegna.
Da siffatta notifica non possono derivare pregiudizi di sorta all'escusso, la madre avendo interposto tempestiva opposizione nell'interesse del figlio.
Dalla segnalazione di scomparsa allegata al reclamo risulta che __________ è scomparso e che la Polizia cantonale sino al mese di maggio 1996 non ha avuto alcuna indicazione di ritrovamento del debitore. Malgrado ciò, in linea di principio, l’esecuzione è suscettibile di prosecuzione con la sola precisazione che gli ulteriori atti esecutivi non potranno più essere notificati alla madre qualora l’assenza dell’escusso da Lugano perdurasse nelle more della procedura.
Ne consegue la reiezione del reclamo 22 maggio 1996 di __________
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 46 cpv. 1 e 64 cpv. 1 LEF
pronuncia:
Il reclamo 22 maggio 1996 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: ____________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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