progetti
15.1996.00046 ΓÇó Provisional seizure allowed after provisional dismissal of objection
15.1996.00046Altro tribunale22 apr 1996Dismissed
The supervisory complaint concerned a provisional seizure ordered by the Locarno enforcement office after a provisional dismissal of objection. The complainant argued that his timely debt-denial action made the seizure inadmissible because the dismissal was not yet final. The court rejected this view, holding that under the revised case law only formal finality of the provisional dismissal is required. Since the debtor had not appealed the dismissing judgment, it had become formally final; the debt-denial action merely prevents definitive seizure. The complaint was dismissed, with no costs or compensation awarded.
Art. 83 SchKG; provisional seizure after provisional dismissal of objection; formal finality of the dismissal decision is sufficient. Following the revised Supreme Court case law, provisional seizure presupposes only that the judgment granting provisional dismissal of objection has entered into formal legal force. A timely action for debt denial under Art. 83(2) SchKG does not hinder provisional seizure; it merely prevents the seizure from becoming definitive. The supervisory complaint against the enforcement office's act is therefore unfounded. No costs and no indemnity are awarded where the applicable fee provisions so provide (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00046
Data decisione, Autorità: 22.04.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00046
Lugano 22 aprile 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 29 marzo 1996
contro
l’operato dell’UEF di Locarno nell'esecuzione ordinaria n. __________ promossa contro il reclamante da
in materia di pignoramento provvisorio;
viste le osservazioni 1° aprile 1996 dell'UEF di Locarno;
ritenuto di dover procedere in via analogica ex art. 9 cpv.2 LPR;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con sentenza 12 settembre 1995 il Pretore di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;
che l'escusso non ha impugnato il pronunciato sommario e ha formulato il 3 ottobre 1995 azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF;
che il 19 gennaio 1996 il __________ ha chiesto il pignoramento provvisorio;
che l'11 marzo 1996 l'UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento provvisorio, intimando il 18 marzo 1996 (recte: il 20, come rettamente ha evidenziato il reclamante) il corrispondente atto di pignoramento provvisorio;
che il 29 marzo 1996 __________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando che non è ammissibile ordinare pignoramenti provvisori quando il rigetto dell'opposizione non è ancora divenuto definitivo perché l'escusso ha formulato tempestiva azione di disconoscimento di debito;
che l'escusso si è richiamato espressamente al cambiamento di giurisprudenza operato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella sentenza 22 gennaio 1996;
che il citato pronunciato, destinato a pubblicazione, non ha però la portata che il reclamante sostiene;
che infatti la massima Corte si è limitata ad affermare - modificando la consolidata giurisprudenza quasi centenaria risalente a DTF 23 I 955-956 e confermata in DTF 47 III 68 e 55 III 173 cons.2, allineandosi mutatis mutandis all'opinio iuris ticinese in Rep 1993 p.123 n.3a - che il pignoramento provvisorio presuppone che la sentenza di rigetto provvisorio sia cresciuta in giudicato formale;
che nel caso di specie siffatto presupposto si realizza, atteso che __________ non ha impugnato il pronunciato pretorile di rigetto provvisorio, che è pertanto cresciuto in giudicato formale;
che l'azione di disconoscimento di debito, tempestivamente promossa dall'escusso, è inidonea ad evitare il pignoramento provvisorio, pur impedendo che divenga definitivo (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §19 n.58-59);
che il reclamo va pertanto respinto, ritenuto che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamato l'art. 83 LEF,
PRONUNCIA
Il reclamo 29 marzo 1996 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster