Complaint against notice of receipt of sale request dismissed

15.1996.00005Altro tribunale18 giu 1996Dismissed

Sintesi

The debtor filed a supervisory complaint against the Locarno debt-collection office’s notice of receipt of a sale request. She argued that the enforcement was unlawful because the condominium had not validly decided to act and because no proper authorization had been given to the administrator or counsel. The supervisory authority held that the objection had already been definitively removed by the lower courts and the Federal Supreme Court, so the office correctly proceeded with the sale stage. Questions attacking the merits of the claim or the claimant’s standing could not be examined in supervisory proceedings. The complaint was dismissed, with no costs or indemnity.

Regest

Art. 116, 120, 122 cpv. 1 LEF; supervisory complaint against the notice of receipt of the sale request: once the objection has been validly removed, the debt collection office must continue the enforcement upon creditor’s request and serve the sale notice. The supervisory authority is not entitled to review the substantive correctness of the judgment removing the objection; it may only determine whether that judgment constitutes a sufficient title for continuation of enforcement. Allegations concerning the creditor’s internal authorization or other merits objections must be raised in the opposition-removal proceedings or, where available, in the debtor-denial action under Art. 83 cpv. 2 LEF; if the debt is paid, restitution under Art. 86 LEF remains reserved, subject to its conditions. No costs or indemnity are awarded where federal law so provides (consid. 2-6).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.00005

Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00005

Lugano 18 giugno 1996/C/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 11 gennaio 1996


Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla


in tema di avviso di ricezione della domanda di vendita;

richiamato il decreto presidenziale 15 gennaio 1996 di non concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni: - 23 gennaio 1996 della __________

  • 12 e 26 gennaio 1996 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 29 aprile/7 giugno 1993 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito__________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 42’067.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “Contributi condominiali 1988/89/90 relativi agli stabili __________ ”.

L’opposizione interposta al PE è stata respinta in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 8 giugno 1994, confermata dapprima dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino con pronunciato 13/23 gennaio 1995 e poi dal Tribunale federale con dispositivo intimato il 28 aprile 1995.

B. Il 19 luglio 1994 la creditrice ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, ritenuto che l’escussa non ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo all’appello 21 giugno 1994 e che non ha presentato alcuna azione di disconoscimento del debito.

Il 16 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha pignorato le PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di __________.

C. Il 22 dicembre 1995 la creditrice ha quindi presentato la domanda di vendita. Il 2 gennaio 1996 l’UEF di Locarno ha trasmesso alla reclamante l’avviso di ricezione della domanda di vendita.

D. Con tempestivo reclamo 11 gennaio 1996 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dell’avviso di ricezione della domanda di vendita, atteso che:

  • ”già in sede di rigetto dell’opposizione l’escussa aveva sollevato l’eccezione della legittimità della procedura esecutiva, in quanto nessuna formale decisione dei condomini era stata presa al riguardo e ancor meno era stato dato un formale incarico all’__________ di __________ di fungere da amministratrice, rispettivamente di dare mandato all’avv. __________ di stare in lite”;

  • ”in via preliminare l’UEF doveva quindi chiedere all’amministratrice, rispettivamente al patrocinatore che legittimassero il loro agire attraverso una formale decisione dei condomini. Ciò che manifestamente non è avvenuto”;

  • ”contro l’illegale agire degli istanti, la reclamante ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno-Campagna atta a stabilire più di una irregolarità nelle varie procedure pendenti”;

  • ”la pratica era però stata sospesa per tentare un accomodamento. Chiedere ora addirittura la realizzazione forzata contravviene alle più elementari norme sulla buona fede processuale”;

  • ”simile agire ci obbliga -per prima cosa- a riattivare la procedura giudiziaria n. __________ e -in secondo luogo- a predisporre una causa di risarcimento danni”.

E. Con osservazioni 12 gennaio 1996 l’UEF di Locarno ha asseverato che la domanda di vendita “fa seguito al verbale di pignoramento 16 maggio 1995, cresciuto in giudicato”.

Considerato

in diritto:

  1. __________ ha postulato la declaratoria di nullità dell’avviso di ricezione della domanda di vendita del 2 gennaio 1996, asseverando sostanzialmente che la procedura esecutiva non sarebbe legittima perché “nessuna formale decisione dei condomini era stata presa al riguardo e ancor meno era stato dato un formale incarico all’__________ di __________ di fungere da amministratrice, rispettivamente di dare mandato all’avv. __________ di stare in lite”.

  2. Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.):

a) il debitore ritiri l’opposizione;

b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’oppo-sizione;

c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo;

d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di ricono-scimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione.

  1. Con sentenza 8 giugno 1994, confermata dapprima dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino con pronunciato 13/23 gennaio 1995 e poi dal Tribunale federale con dispositivo intimato il 28 aprile 1995, il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza formulata il 22 marzo 1994 dalla __________, rigettando l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________. L’UEF di Locarno si è quindi determinato correttamente: infatti, rigettata l’opposizione interposta dall’escussa, la procedura esecutiva deve continuare, ricevuta domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 116 LEF), con l’avviso di ricezione della domanda di vendita (art. 120 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita (art. 122 cpv. 1 LEF). Non è compito dell’UE e dell’Autorità di vigilanza accertare la conformità al diritto della sentenza di rigetto dell’opposizione, dovendosi limitare le autorità esecutive a stabilire se essa è titolo legittimante la prosecuzione dell’esecuzione.

  2. Asserendo che la procedura esecutiva non sarebbe legittima perché “nessuna formale decisione dei condomini era stata presa al riguardo e ancor meno era stato dato un formale incarico all’__________ di __________ di fungere da amministratrice, rispettivamente di dare mandato all’avv. __________ di stare in lite”, la reclamante allega poi questioni di merito che sfuggono al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza. L’escussa poteva e doveva far ritualmente valere siffatte allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento del debito.

  3. La reclamante è comunque resa attenta che non subirà alcun pregiudizio irreparabile, atteso che potrà far capo, se del caso e dopo aver pagato l’importo in esecuzione, all’istituto della ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, ovviamente nell’ipotesi ancor tutta da verificare che ne ricorrano i presupposti.

  4. Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________ va pertanto respinto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

Per questi motivi

richiamati gli art. 79, 83 cpv. 2, 86, 116, 120 e 122 cpv.1 LEF

pronuncia:

  1. Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.Intimazione a:______________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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