Attachment minimum of existence must be based on current income

15.1995.77Altro tribunale2 mar 1999Dismissed

Sintesi

A creditor challenged the Bellinzona debt office’s recalculation of the debtor’s minimum existence in wage attachment proceedings, arguing that the office should have relied on older income figures and that the debtor received additional expense reimbursements. The supervisory court held that the relevant income is the debtor’s actual income at the time of attachment, not earlier earnings used for a maintenance judgment years before. Because the office had recalculated the attachment based on the employer’s current payroll data, its approach was correct. The complaint was dismissed, and no costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 93 LEF; wage attachment minimum existence and determinative income; in attachment proceedings the enforcement authority must ascertain ex officio the debtor’s actual economic situation at the time of attachment, in particular current income and family needs. Earlier income figures, including those used in maintenance judgments or prior proceedings, are not decisive for the attachment calculation. Later changes in circumstances may be taken into account only by way of reassessment of the attachment. Third parties holding information about the debtor are subject to the duty to provide information under Art. 91 cpv. 4 LEF. In supervisory complaint proceedings under the enforcement law, costs and indemnities are generally not levied pursuant to the applicable federal provisions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.77

Data decisione, Autorità: 02.03.1999, CEF

Incarto n. 15.95.00077

Lugano 2 marzo 1999/FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 giugno 1994 di


(patr. dall’avv. __________)

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 3 maggio 1994 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di


(patr. dall’ avv. __________)

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 luglio 1994, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 9 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti dell’ex marito __________ per l’incasso del proprio credito.

B. Il 2 febbraio 1994 l’UEF di Bellinzona ha pignorato il salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo:

Introiti fr. 5’900.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1’025.--

alimenti fr. 2’305.--

locazione fr. 1’400.--

cassa malati fr. 178.--

riscaldamento fr. 100.--

spese diverse fr. 392.--

Totale deduzioni fr. 5’400.--

Eccedenza mensile pignorabile fr. 500.--

In data 17 febbraio 1994 l’UEF di Bellinzona ha inviato alla ditta __________, datrice di lavoro dell’escusso, la notificazione di pignoramento di salario a far tempo dal mese di febbraio 1994.

C. Il 22 marzo 1994 il legale del debitore ha comunicato all’Ufficio che l’atto di pignoramento del 2 febbraio 1994 riporta un salario non corrispondente a quello percepito attualmente __________, ammontante a fr. 4’055.25 mensili. Con scritto 28 marzo 1994 l’UEF di Bellinzona ha affermato che il calcolo sarebbe stato effettuato sulla base del reddito accertato dalla I CCA nella sentenza 12 gennaio 1993 emanata nell’ambito della separazione tra i coniugi __________ ed ammontante a fr. 5’900.-- mensili.

D. Il 15 aprile 1994 la __________ ha comunicato all’Ufficio l’ammontare del salario mensile percepito dall’escusso pari a fr. 4’950.-- lordi, oltre a fr. 455.-- di assegni famigliari. Il 3 maggio 1994 l’UEF di Bellinzona ha quindi eseguito un nuovo calcolo del minimo vitale sulla base dei nuovi dati:

Salario lordo fr. 4’950.--

Assegni famigliari fr. 455.--

Minimo di esistenza

Importo base fr. 1’025.--

Alimenti fr. 2’305.--

Affitto fr. 1’400.--

AVS/AI fr. 249.95

Assic. Inf./AD fr. 99.55

Cassa malati (privata) fr. 178.--

Cassa pensione fr. 351.30

Cassa malati fr. 142.05

Trasferte e pasti fr. 300.--

Riscaldamento fr. 100.--

Totale fr. 6’150.85

Saldo negativo fr. 745.85

L’Ufficio comunicava quindi nel contempo, al legale della debitrice, di aver annullato la trattenuta mensile di fr. 500.-- a carico dell’escusso.

E. Con lettera 10 maggio 1994 il legale di __________ ha affermato che __________ percepisce, oltre allo stipendio indicato, anche un congruo importo a titolo di rimborso spese. A comprova di ciò egli ha prodotto una lettera della ditta __________ datata 24 giugno 1993 ed un certificato di salario relativo al mese di agosto 1992 indicante un salario netto di fr. 7’612.45. L’Ufficio ha affermato, il 15 giugno 1994 che il calcolo dell’eccedenza pignorabile è stato modificato ed allestito sulla base dello stipendio attuale percepito dall’escusso, assegnando nel contempo alla debitrice un termine di dieci giorni per impugnare tale decisone.

F. Con ricorso 24 giugno 1994 __________ postula l’annullamento della decisone impugnata e l’allestimento di un nuovo calcolo del minimo di esistenza sulla base delle medesime considerazioni espresse nello scritto 10 maggio 1994.

G. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

Per l’art. 91 cpv. 4 LEF i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena, lo stesso obbligo di informare del debitore (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 16 ad art. 93; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 35/36, p. 156; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 91).

  1. Nel caso di specie il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile eseguito il 2 febbraio 1994 è stato effettuato sulla base di dati risalenti al 1993 e non più corrispondenti all’effettivo introito del debitore al momento del pignoramento. Infatti la sentenza della I CCA del 12 gennaio 1993 relativa alla determinazione del contributo alimentare, è basata sullo stipendio percepito da __________ nel 1992, quindi ben due anni prima del pignoramento. La ricorrente pretende il pignoramento del salario dell’escusso in virtù dell’introito percepito da quest’ultimo negli anni 1992/ 1993. Orbene tale tesi è in manifesto contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo cui per il calcolo dell’eccedenza pignorabile è determinante il reddito percepito dal debitore al momento del pignoramento (cfr. DTF 112 III 21, 108 III 12; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 17 ad art. 93).

Il conteggio dell’UEF di Bellinzona il 3 maggio 1994 è da ritenere corretto, in quanto allestito sulla base del questionario, compilato dalla ditta __________ in data 15 aprile 1994 ed attestante l’attuale reddito di __________. L’operato dell’Ufficio, nella determinazione del reddito pignorabile a carico dell’escusso, non può quindi essere censurato essendo conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ambito di pignoramento di salario.

  1. Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 91 cpv. 4 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 24 giugno 1994 di __________, è respinto

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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