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15.1995.25 ΓÇó Complaint against foreclosure auction declared inadmissible as late
15.1995.25Altro tribunale29 mar 1995Dismissed
The Ticino supervisory chamber dismissed a complaint against the Lugano enforcement office in a mortgage foreclosure auction. It held that the complaint filed on 3 February 1995 was out of time because the ten-day period under Art. 17 LEF began on 20 January 1995, when the auction conditions were publicly accessible, and expired on 30 January 1995. In passing, the court noted that the conditions for postponing the auction under Art. 123 LEF were not met. No costs or indemnities were charged.
Art. 17 cpv. 2, Art. 31 cpv. 1 LEF; dépôt des conditions d'enchères et délai de plainte: lorsque l’office des poursuites est librement accessible au public, le délai de plainte contre les conditions d’incanto commence à courir dès le premier jour du dépôt. Le jour initial n’est pas compté dans le délai. Une plainte déposée après l’échéance est irrecevable. En outre, le différé de la vente selon l’art. 123 LEF présuppose une requête formée à temps, la vraisemblance d’une difficulté financière sans faute et le paiement de la première tranche exigée; à défaut, la demande doit être rejetée.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.25
Data decisione, Autorità: 29.03.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00025
Lugano 29 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 febbraio 1995 di
contro l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il reclamante da
rappr. Dal __________
in materia di incanto immobiliare (sospensione);
richiamato il decreto presidenziale 3 febbraio 1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 21 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto
che l’UE di Lugano ha depositato il 20 gennaio 1995 le condizioni d’incanto riferite all’immobile di proprietà di __________ alle particelle n.__________ e __________ RFD di __________ la cui vendita era prevista per il 3 febbraio 1995 alle ore 15.00;
che il 3 febbraio 1995 __________ ha consegnato all’UE di Lugano alle ore 14.15 il reclamo con istanza di effetto sospensivo, volto al rinvio dell’incanto ormai prossimo, con “aggiornamento della perizia” e modifica delle condizioni d’asta “come a reclamo che presenterò entro il 10 febbraio 1995”;
che con decreto presidenziale l’effetto sospensivo non è stato concesso e il 3 febbraio 1995 le particelle n.__________ e __________ RFD di __________ sono state aggiudicate per complessivi Fr. 480’000.-- al__________, creditrice ipotecaria in primo rango;
che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio esecuzione sia accessibile al pubblico e gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);
che venerdì 20 gennaio 1995 l’Ufficio esecuzione di Lugano era liberamente accessibile e il termine ha quindi iniziato a decorrere;
che per l’art. 31 cpv.1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere
che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza lunedì 30 gennaio 1995;
che il reclamo 3 febbraio 1995 è pertanto irricevibile per tardività;
che, in via abbondanziale, come rettamente dimostrato dall’Ufficio esecuzione di Lugano, vi è stato l’ossequio della normativa esecutiva, atteso che:
a) presentare tempestivamente la domanda, ritenuto che l’istanza di differimento è tardiva se è stata presentata qualche giorno prima dell’incanto, dopo che il debitore è rimasto a lungo inattivo;
b) affermare e rendere verosimile di trovarsi in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua;
c) aver versato la prima rata richiesta e determinata dall’UE;
che, ancora in via abbondanziale, la censura sul presunto non accertamento del valore aggiornato della stima è al limite del temerario, atteso che - come rettamente ha evidenziato l’UE di Lugano - vi è stato l’aggiornamento della stima con la perizia 14 novembre 1994 del , resa nota al reclamante con l’avviso d’incanto 18 novembre 1994 nonchè con pubblicazione sul FUC n. del __________;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
pronuncia
Il reclamo 3 febbraio 1995 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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