Complaint against bankruptcy warning rejected for lack of formal grounds

15.1995.191Altro tribunale20 ott 1995Dismissed

Sintesi

The supervisory complaint against the Lugano debt enforcement office’s bankruptcy warning was rejected. The court held that review of a bankruptcy warning is limited to formal defects, such as lack of subject-matter applicability of bankruptcy enforcement, public-law claims, pending disentitlement proceedings, lack of enforceability of the opposition decision, or territorial incompetence. Because the complainant raised no such formal ground, the complaint failed. The court ordered no costs and no indemnity.

Regest

Art. 17 and 161 LEF; supervisory complaint against bankruptcy warning: review is confined to formal defects of the warning and does not extend to the merits of the enforcement. The debtor must invoke a cognizable formal ground, such as non-applicability of ordinary bankruptcy enforcement, public-law nature of the claim, pending action of denial of debt following provisional release, lack of finality of the opposition decision, or territorial incompetence of the enforcement office (consid. 1-3). Absent any such ground, the complaint is to be dismissed. Costs and compensation may be waived pursuant to Art. 67 cpv. 2 and Art. 68 cpv. 2 OTLEF (consid. 4).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.191

Data decisione, Autorità: 20.10.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00191

Lugano 20 ottobre 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 29 agosto 1995 di


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 agosto 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da


rappr. dalla __________

viste le osservazioni 12 settembre 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. La __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr. 26’110 oltre interessi e accessori.

Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto.

Con decisione 19 luglio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione. Con sentenza 12 aprile 1995 questa Camera, per intervenuto ritiro, ha stralciato dai ruoli la procedura di appello inoltrata contro la sentenza pretorile.

B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 24 agosto 1995 la comminatoria di fallimento.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron. Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul dirittto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è preclusa.

  2. Ritenuto che il reclamante non indica nessuna ragione formale legittimante l’annullamento della comminatoria in esame, il reclamo va respinto.

  3. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati

pronuncia

  1. Il reclamo 29 agosto 1995 di __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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