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Numero d'incarto:
15.1995.142
Data decisione, Autorità:
31.10.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00142
Lugano
31 ottobre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 9 giugno 1995 di
patr. dallo Studio legale
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione del sequestro decretato il 26 maggio 1995 dalla Segretaria
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, contro
viste le osservazioni: - 23 giugno 1995 di
- 27 giugno
1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. La Segretaria assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 4, con decreto 26 maggio 1995 ha sequestrato ”presso la
__________: il salario, gratifiche, eventuali guadagni supplementari percepiti
dal debitore nei limiti della pignorabilità e fino a concorrenza dell’importo
dedotto in esecuzione”.
B. Con provvedimento 29 maggio 1995 l’UE di Lugano ha
ritenuto il salario del debitore non pignorabile, non superando il minimo di
esistenza, sulla base del seguente computo:
Introiti
salario Fr. 3’106.--
assegno per figlio minorenne Fr.
181.--
Minimo
di esistenza
minimo base per coniugi Fr. 1’370.--
supplemento per figlio minorenne Fr. 300.--
locazione Fr. 700.--
spese Fr. 150.--
AVS Fr. 167.--
cassa malati Fr. 72.15
cassa pensione e prev. Fr. 92.55
trasferte Fr. 220.--
pasti Fr. 220.--
assic. disocc. Fr. 46.90
totale Fr. 3’319.30 Fr. 3’287.--
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente
aggravato l’avv. __________ sostenendo che la moglie dell’escusso percepisce un
salario a seguito dell’attività svolta a __________ quale barista, che l’UE
deve considerare nell’apprezzamento generale della situazione, segnatamente nel
calcolo del minimo base dei coniugi. L’UE di Lugano ha inoltre calcolato le
singole deduzioni sulla base di criteri validi nel Cantone Ticino. Il
deprezzamento della valuta italiana ha tuttavia provocato di fatto un
miglioramento della situazione finanziaria dei lavoratori frontalieri parificabile
ad un aumento dello stipendio fino al 20% dello stesso. Per quanto attiene al
quantum relativo alla concreta fattispecie il reclamante si rimette al libero
apprezzamento di questa Camera. Lo stesso vale per il canone di locazione,
ritenuto che la giurisprudenza ha stabilito per una famiglia composta da due
adulti e un minorenne un importo mensile di Fr. 750.--. Il creditore ha poi
rilevato che l’importo per i pasti consumati fuori dall’economia domestica
eccede il supplemento stabilito dalla Tabella dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo. Infine l’avv. __________ ha contestato la somma
di Fr. 220.-- al mese per le spese di trasferta, sostenendo che __________
dista ca. Km 25 da Lugano e che l’importo di Fr. 11.-- al giorno computato dall’UE
non è giustificato.
D. Delle osservazioni del debitore e dell’UE di Lugano si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 119 III 71, 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13
cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
In merito al preteso introito della moglie del
debitore va rilevato che dal verbale di pignoramento risulta che __________,
dichiarando che le sue indicazioni sono esatte, ha indicato solo il suo
introito. Egli ha poi prodotto l’attestato italiano di disoccupazione della
moglie, sul quale l’ultimo timbro è stato apposto il 27 aprile 1995. L’UE di
Lugano, non avendo indizio alcuno in merito ad un’eventuale attività della
moglie del debitore, ha pertanto agito correttamente, considerando solo il
guadagno di quest’ultimo. Se il reclamante ritiene che le dichiarazioni di
__________ non corrispondono al vero, è rinviato alla procedura penale.
-
La Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo (in seguito: Tabella) prevede un importo base mensile per
coniugi, comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute e oneri domestici di Fr. 1’370.--. Tuttavia il rapporto
di cambio di ca. Fr. 7.-- per Lit. 10’000 (già comprensivo delle oscillazioni
di +/- 10%) giustifica una decurtazione in linea di principio del 10% sul
predetto importo base mensile, ritenuto il minor costo in Italia dei singoli
elementi considerati nel calcolo del minimo vitale. Pertanto quale importo base
mensile va computato l’importo di Fr. 1’233.-- ( = Fr. 1’370.-- ./. Fr. 137.--).
L’importo
di Fr. 700.-- per la locazione più Fr. 150.-- di spese, per una famiglia
composta di due coniugi più un figlio, appare invece giustificato, considerato
che la sentenza del Tribunale federale citata dal reclamante risale al 1989 e
che i canoni di locazione in Italia nelle grosse agglomerazioni in prossimità
del confine con la Svizzera non sono rilevantemente inferiori a quelli
svizzeri.
-
Secondo il punto 2.4.3. della Tabella a chi è
costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica è riconosciuto un
supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale. Al debitore va
pertanto riconosciuto l’importo mensile di Fr. 180.--, ossia Fr. 9.-- per 20
giorni lavorativi al mese.
-
Per il punto 2.4.4. della Tabella quali spese di
trasferta per raggiungere il posto di lavoro in automobile sono riconosciute le
spese fisse e correnti (escluso l’ammortamento).
Considerato
che __________ dista da Lugano ca. Km 25-30, il debitore percorre giornalmente
ca Km 50-60 per recarsi al lavoro. Calcolando una media di 5-6 litri di
benzina a Fr. 1.20 al litro, ossia Fr. 6.-- /7.20 più le spese fisse e
correnti, l’importo di Fr. 11.-- al giorno è giustificato.
- Sulla base delle precedenti considerazioni il minimo
di esistenza di __________ va calcolato pertanto come segue:
introito Fr. 3’106.--
assegno
mensile per figlio minorenne Fr. 181.--
Fr. 3’287.--
minimo
base per coniugi Fr. 1’233.--
figlio
minorenne Fr. 300.--
locazione Fr.
700.--
spese Fr.
150.--
AVS Fr.
167.--
cassa
malati Fr. 72.15
cassa
pensione e previdenza Fr. 92.55
trasferte Fr.
220.--
pasti Fr.
180.--
ass.
disocc. Fr. 49.60
totale Fr. 3’164.30 Fr.
3’287.--
L’eccedenza
mensile pignorabile ammonta pertanto a Fr. 122.70, arrotondati a Fr. 122.--.
- Il reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ va di
conseguenza parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF)
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
- Il
reclamo 9 giugno 1995 dell’avv. __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 29 maggio 1995 dell’UE di Lugano è
riformato nel senso che sullo stipendio di __________ va pignorato
l’importo mensile di
Fr.
122.--.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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