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15.1995.123 ΓÇó Complaint against bankruptcy warning dismissed for lack of subject matter
15.1995.123Altro tribunale1 giu 1995Dismissed
The Ticino supervisory chamber dismissed the debtor’s complaint against two bankruptcy warnings issued after provisional dismissal of his oppositions in rent enforcement proceedings. The debtor argued that he had already made payments and had offsetting damage claims, but the court held that such arguments concern the merits and cannot be examined in supervisory complaint proceedings. Only formal defects in the warning are reviewable. The chamber ordered no costs and no compensation.
Art. 17 LEF, Art. 161 LEF; complaint against bankruptcy warning, scope of supervisory review: the supervisory authority may examine only formal defects of the bankruptcy warning, such as lack of subjection to bankruptcy, public-law character of the claim, pending action for debt disavowal, non-finality of the opposition dismissal, or territorial incompetence of the enforcement office. Merits objections, including payment allegations or counterclaims for damages, are inadmissible and must be asserted in the opposition proceedings or in the ordinary action for debt disavowal (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.123
Data decisione, Autorità: 01.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00123
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 29 aprile 1995 di
Contro
__________ e meglio contro le comminatorie di fallimento 24 aprile 1995 nelle esecuzioni __________ e __________ promosse contro il reclamante da
(patrocinato dall’avv.
viste le osservazioni:
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ in via esecutiva per l’incasso di due canoni di locazione per i mesi di novembre e dicembre 1994 di ciascuno Fr. 1’610.-- oltre interessi e accessori.
Avendo l’escusso interposto opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisioni 6 marzo 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto le opposizioni ai PE n. __________ risp. __________ in via provvisoria.
B. Su domanda di prosecuzione delle esecuzioni, l’UE di Lugano ha emesso il 24 aprile 1995 le comminatorie di fallimento che sono state notificare all’escusso il 25 aprile 1995.
C. Contro siffatti provvedimenti si è tempestivamente aggravato __________ contestando l’emissione delle comminatorie di fallimento in quanto avrebbe pagato al procedente una somma totale di Fr. 14’745.-- più Fr. 1’384.50, tramite la sua assicurazione, per riparazioni del pavimento del salotto. Inoltre le sue autovetture avrebbero subito dei danni per Fr. 4’800.-- sul parcheggio locatogli dal creditore.
D. L’UE di Lugano osserva di avere dato seguito alle domande di emissione delle comminatorie in quanto conformi ai requisiti richiesti.
considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jäger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incomptente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento di debito.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 29 aprile 1995 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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