Debt enforcement complaint declared inadmissible as late

15.1995.121Altro tribunale21 giu 1995Dismissed

Sintesi

The supervisory complaint against the Locarno debt collection office concerned enforcement measures connected with seizures over hereditary rights. The complainant sought, in substance, to have the blocking of two parcels lifted and to avoid mentioning the deceased former owner in the enforcement file. The court held that the complaint was filed out of time because the contested measures were already known long before the April 1995 filings, and the later office letter had no autonomous significance. It further found that the complainant lacked a practically and legally protected interest. The complaint was therefore inadmissible; no costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 17 cpv. 2 LEF; legitimazione e interesse al reclamo in materia di esecuzione e fallimento: il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. La tardività comporta irricevibilità. Inoltre, la legittimazione sussiste solo per chi sia leso in interessi giuridicamente protetti; un interesse meramente morale o pietatis verso terzi, privo di incidenza sul diritto esecutivo, non basta. Se il reclamo è irricevibile per tardività e difetto di interesse, non si prelevano spese né si assegnano indennità ai sensi degli artt. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.121

Data decisione, Autorità: 21.06.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00121

Lugano 21 giugno 1995/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 19/29 aprile 1995 di


rappr.


contro l’operato dell’UEF di Locarno in varie procedure esecutive connesse a sequestri contro

__________ e ora d'ignota dimora;

esaminati atti e documenti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

che sul FUC di novembre e dicembre 1994 vi sono state notifiche in via edittale contro la debitrice di ignota dimora __________ indicata erroneamente come __________ in luogo del corretto nata __________;

che con lettera 15 dicembre 1994 __________ jun. ha chiesto all'UEF di Locarno di rettificare l'erronea indicazione;

che l'UEF di Locarno vi ha sollecitamente provveduto;

che il 19 aprile 1995 __________, rappresentato da __________, ha chiesto all'UEF di Locarno - con riferimento alla pregressa lettera del 15 dicembre 1994 - "lo svincolo del blocco sulle due particelle" oggetto di pignoramento, atteso che:

  • "mio nipote intende chiedere all'Ufficio registri di Lugano il trapasso dei due boschi a __________, tuttora intestati al suo defunto padre, agli attuali proprietari, e cioè:

  • la particella __________ RFD di __________ alla legataria __________ nata __________ attuale proprietaria;

  • la particella __________ RFD di __________ all'erede testamentario __________ fu __________, attuale proprietario";

che la domanda è finalizzata ad "evitare che nella procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga ancora citato il nome del compianto __________ __________ precedente proprietario, che era persona molto corretta e stimata";

che l'UEF di Locarno in sede di osservazioni ha evidenziato la tardività del gravame, tutte le procedure esecutive contro __________ essendo del 1994, ritenuto altresì che nel merito si è limitato ad eseguire il sequestro, decretato dal Pretore di Locarno-Campagna, dei diritti ereditari spettanti alla debitrice __________ nella successione relitta dal defunto __________, fu ____________________, deceduto il 26 marzo 1987;

che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;

che lo scritto 21 aprile 1995 dell'UEF di Locarno non ha portata autonoma, riferendosi all'esecuzione del sequestro che ha determinato il pignoramento in data 29 settembre 1994 dei "diritti e ragioni spettanti all'escussa __________ nella Comunione ereditaria fu


che pignoramento e pregressi sequestri erano noti all'interessato ____________________ già prima del 15 dicembre 1994 (cfr. sua lettera all'UEF di Locarno);

che l'atto 29 aprile 1995, come pure quello pregresso del 19 aprile 1995, sono quindi abbondantemente tardivi;

che il gravame è pertanto irricevibile per tardività;

che il gravame è irricevibile anche per carenza di interesse procedurale pratico e attuale, non bastando in sede di reclamo in materia di esecuzione e fallimento l'intento - in sè lodevole dal profilo morale, fondato sulla pietas verso i defunti - volto ad evitare che "nella procedura esecutiva in corso a carico di __________ nata __________ venga ancora citato il nome del compianto __________, precedente proprietario, che era persona molto corretta e stimata";

che secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona lesa da una misura dell'Ufficio nei propri interessi giuridicamente protetti (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 e rinvii; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 n.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §6 n.19 e 20);

che il reclamante non è in tutta evidenza leso nei propri interessi giuridicamente protetti dal profilo del diritto esecutivo;

che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'UEF di Locarno si è determinato in conformità del diritto esecutivo;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

PRONUNCIA:

  1. Il reclamo 19/29 aprile 1995 __________., __________, è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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