Complaint against auction conditions dismissed as late

15.1995.00187Altro tribunale24 mag 1996Inadmissible

Sintesi

The supervisory chamber of the Ticino appellate court examined a complaint against the auction conditions for the realization of a parcel in composition proceedings. The complainant challenged the cash payment requirement of CHF 15,000 for the liquidator’s expenses, seeking nullity and reduction. The court held that the complaint period started on 21 August 1995, the first day the conditions were deposited and publicly accessible, and expired on 31 August 1995. Because the complaint was filed only on 1 September 1995, it was time-barred and therefore inadmissible. No costs or compensation were charged.

Regest

Art. 17 cpv. 2 and 31 cpv. 1 LEF; timeliness of a complaint against deposited auction conditions. For auction conditions deposited at the enforcement office, the complaint period begins on the first day of deposit if the office is publicly accessible and interested persons can inspect the conditions. The day on which the period begins is not counted. A complaint filed after expiry of the ten-day period is inadmissible. In proceedings of this kind, no costs are levied and no party compensation is awarded pursuant to Arts. 67 cpv. 2 and 68 cpv. 2 OTLEF (consid. on timeliness and costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.00187

Data decisione, Autorità: 24.05.1996, CEF

Incarto n. 15.95.00187

Lugano 24 maggio 1996/C/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 1. settembre 1995 della


Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno quale ufficio richiesto nella procedura di realizzazione del fondo part. n. __________ RFD di __________ nella procedura concordataria concernente


in materia di condizioni d’asta;

richiamato il decreto presidenziale 5 settembre 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

  • 2 ottobre 1995 della __________

  • 4 settembre 1995 e 5 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  • che nel concordato della __________, con rogatoria di vendita del 17 luglio 1995 la liquidatrice, __________, ha incaricato l’UEF di Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà della ditta al beneficio del concordato;

  • che con avviso d’incanto del 2 agosto 1995 __________, l’UEF di Locarno ha fissato al 21 agosto 1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 26 settembre 1995 la data dell’incanto;

  • che al n. 10 delle condizioni d'asta l’UEF ha stabilito che “i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:

  • se l’offerta supera Fr. 135’000.--: il saldo in contanti o a mezzo assegno bancario al momento dell’aggiudicazione e il resto entro 30 giorni con l’interesse del 7 %;

  • oltre a Fr. 10’000.-- quale acconto spese di realizzazione e di trapasso e Fr. 15’000.-- quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria


  • che con reclamo 1. settembre 1995 la __________. ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità delle condizioni d'asta depositate il 21 agosto 1995, atteso che:

  • il pagamento a contanti di Fr. 15’000.--, previsto al pto 10 del verbale d’incanto, quale acconto spese a favore della liquidatrice concordataria __________, è eccessivo;

  • “non vi è traccia nell’incarto delle spese che la __________ __________ ha dovuto sostenere e non è stato allestito nessun conto delle spese”;

  • “la ricorrente chiede che tale importo venga percepito non già quale acconto, bensì quale somma definitiva. Inoltre che tale importo venga massicciamente ridotto”;

  • che l’UEF di Locarno ha depositato il 21 agosto 1995 il verbale d’incanto d’immobili riferito al fondo di proprietà della __________ __________ alla particella n. __________ RFD di __________

  • che ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;

  • che determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti sia accessibile al pubblico e che gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);

  • che lunedì 21 agosto 1995 l’UEF di Locarno era liberamente accessibile e il termine ha quindi cominciato a decorrere;

  • che per l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere;

  • che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza giovedì 31 agosto 1995;

  • che di conseguenza il reclamo 1. settembre 1995 è irricevibile per tardività;

  • che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;

Per questi motivi

richiamati gli art. 17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF

pronuncia:

  1. Il reclamo 1. settembre 1995 della __________, è irricevibile per tardività.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.Intimazione:______________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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