AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00109
Data decisione, Autorità:
17.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00109
Lugano
17 novembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 10 aprile 1995 della
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare
promossa dalla
contro
in materia di stato di riparto;
viste le osservazioni: - 27 aprile 1995 della
- 2
maggio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 17 novembre 1993 dell’UE di
Lugano __________ procede contro __________ in via realizzazione del pegno
immobiliare Fol PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di
__________, di proprietà dell’escusso.
B. L’11 novembre 1993 la creditrice ha formulato la
domanda di vendita.
C. Con provvedimento 26 luglio 1994 __________ l’UE di
Lugano ha fissato al 18 agosto 1994 il termine per le insinuazioni degli oneri
fondiari, al 21 novembre 1994 il deposito delle condizioni d’asta e al 15 dicembre
1994 la data dell’incanto.
D. La __________ del condominio __________ ha
tempestivamente insinuato un credito di Fr. 40’000.-- relativo a spese
condominiali arretrate: la pretesa creditoria è stata riconosciuta e collocata
nell’elenco oneri sub n. 4 limitatamente a Fr. 36’601.35 come credito garantito
da “ipoteca legale dei condomini”.
Nell’elenco
oneri, in posizione antecedente al credito __________ sono stati iscritti:
-
Fr.
18’962.85 rispett. Fr. 3’219.60 per le pretese creditorie del Comune di
__________ e dello Stato del Cantone Ticino garantite da ipoteca legale diretta
(sub n. 1 e 2);
-
complessivi
Fr. 576’137.05 per i crediti della __________ garantiti da cartelle ipotecarie
di I, II e III grado (sub n. 3).
E. L’elenco oneri 26 agosto 1994, intimato lo stesso
giorno alle parti interessate, è cresciuto in giudicato per mancanza
d’impugnativa.
F. Il 15 dicembre 1994 il fondo è stato aggiudicato a
__________ per Fr. 332’000.--.
G. Il 31 marzo 1995 l’UE di Lugano ha depositato lo stato
di riparto relativo al Fol. di PPP n. __________ del fondo base part. n.
__________ di __________: il credito __________, iscritto come nell’elenco
oneri sub n. 4 dello stato di riparto, risulta interamente scoperto, atteso che
l’importo ricavato dalla vendita del pegno non è risultato neppure sufficiente
a coprire __________, creditrice garantita da cartelle ipotecarie di I, II e
III rango.
H. Con reclamo 10 aprile 1995 __________ ha postulato,
con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità dello stato di
riparto, chiedendo che le venga assegnato dal ricavo della vendita l’importo di
Fr. 36’601.05, atteso che:
-
“il suo
credito è garantito da ipoteca legale (...) e pertanto deve essere considerato
alla medesima stregua dell’ipoteca legale del Comune di __________ e
dell’Amministrazione cantonale”;
-
“secondo
l’art. 712 i CC all’ipoteca legale dei condomini si applicano per analogia le
disposizioni concernenti l’ipoteca legale degli artigiani ai sensi degli art.
839 ss. CC. Ne consegue che nella fattispecie deve per legge essere considerata
l’esistenza di un’ipoteca legale, antecedente a quelle convenzionali della
Banca”;
-
“vi è
una violazione dell’art. 841 CC che protegge gli interessi degli artigiani,
rispettivamente dei condomini” perché “le ipoteche convenzionali costituite a
favore della __________ superano di molto il valore di stima peritale
dell’immobile edificato”.
I. Con osservazioni 27 aprile 1995 la __________ ha
postulato la reiezione del gravame.
assevera che lo stato di riparto riprende senza alcuna modifica l’elenco oneri
cresciuto in giudicato, dal quale “risulta chiara l’anteposizione dei pegni
immobiliari della banca all’ipoteca legale della reclamante”. “Non avendo
contestato l’elenco oneri, la reclamante non è autorizzata ad impugnare lo
stato di riparto”.
A
mente dell’osservante “i crediti per imposte comunali e cantonali sono al
beneficio di un’ipoteca legale prevista dal diritto cantonale (art. 183 LAC)
senza bisogno d’iscrizione (...) e anteposti ex lege a tutti gli altri pegni
immobiliari”, anche alle ipoteche legali degli artigiani e dei condomini, che
“hanno un rango determinato secondo la data d’iscrizione al libro-giornale del
registro fondiario”. “Le cartelle ipotecarie di cui __________ era proprietaria
sono state iscritte prima dell’ipoteca legale degli artigiani e correttamente,
vista l’insufficienza del ricavo, l’Ufficio esecuzioni ha attribuito ai pegni
precedenti quelli della reclamante l’intero ricavo”.
Per
__________ l’art. 841 CC sarebbe applicabile solo agli artigiani e non alla
comunione dei comproprietari di una PPP.
L. Pure l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del
gravame asseverando che lo stato di riparto riprende senza alcuna modifica
l’elenco oneri cresciuto in giudicato.
Considerato
in
diritto:
- La somma netta ricavata dalla vendita del pegno deve
essere distribuita ai creditori con pegno sino a concorrenza dei loro crediti,
compresi gli interessi in corso e le spese d’esecuzione (art. 157 cpv. 2 LEF).
Incassato
integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto
sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli
oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir
contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112
cpv. 1 RFF). Il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco
degli oneri non possono infatti essere contestati nello stadio di ripartizione
da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco
degli oneri (art. 43 cpv.1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art. 102 RFF
anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare).
L’elenco
oneri, come la graduatoria fallimentare (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e
riferimenti ivi), benché definitivo può ancora essere modificato in casi
eccezionali, segnatamente quando:
-
un
credito è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
-
un
credito non è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
-
vi è
stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato
-
fatti
nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
-
Nel caso di specie è pacifico che l’elenco oneri del
26 agosto 1994 avesse acquistato forza di cosa giudicata già prima del 31 marzo
1995, data in cui l’UE di Lugano ha depositato lo stato di ripartizione.
-
__________ si aggrava contro l’iscrizione nello stato di riparto
delle ipoteche convenzionali di I, II e III grado della __________ in posizione
antecedente al suo credito, garantito da ipoteca legale.
-
Come già evidenziato al considerando 1, l’Autorità di
vigilanza in questo stadio di procedura deve, di regola e riservate le note
eccezioni, limitarsi ad esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco
oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione.
Siffatta
restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve
forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative
al grado dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.
- Sub n. 3 dello stato di riparto l’UE ha correttamente
iscritto, conformemente a quanto contenuto nell’elenco oneri, una somma di
credito di complessivi Fr. 576’137.05 a favore della __________ portatrice
delle tre cartelle ipotecarie di I, II e III grado, assegnandole un dividendo
di Fr. 309’817.55. L’UE di Lugano non poteva estinguere il credito __________
prima di quello della __________, atteso che dall’elenco oneri cresciuto in
giudicato risulta chiaramente l’anteposizione delle ipoteche convenzionali
della banca all’ipoteca legale della reclamante. __________ doveva infatti
tempestivamente impugnare l’elenco oneri del 26 agosto 1994.
A
questo stadio della procedura l’Autorità di vigilanza deve limitarsi ad
esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri e nel caso di
specie l’UE di Lugano ha allestito la ripartizione conformemente a
quest’ultimo.
- In via abbondanziale va rilevato che il reclamo
sarebbe da respingere anche nel merito. Infatti a differenza dell’ipoteca
legale degli enti pubblici (art. 836 CC e art. 183 cpv. 1 n. 1 LAC), il diritto
di pegno della comunione dei comproprietari per i contributi decorsi negli
ultimi tre anni non costituisce un’ipoteca legale diretta che esplica i suoi
effetti anche senza iscrizione nel registro fondiario. Essa è infatti
un’ipoteca legale indiretta che nasce solo con l’iscrizione nel registro
fondiario (Paul-Henri Steinauer, Les droits reéls, vol. I, Berna 1985,
n. 1352). Sulla poziorità, determinante è quindi l’iscrizione (Steinauer, op.
cit. n. 1352d): per l’art. 972 cpv. 1 CC i diritti reali nascono e ricevono
grado e data dall’iscrizione nel libro mastro, ritenuto che il loro effetto
risale in linea di principio al giorno dell’iscrizione nel giornale (cfr. Pascal
Simonius/Thomas Sutter, Schw. Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea e
Francoforte sul Meno 1990, p. 175 m. 56; Henri Deschenaux, Le registre foncier,
Friborgo 1983, p. 505). L’ipoteca legale dei condomini non beneficia inoltre
dei privilegi concessi all’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
ex art. 841 CC, atteso che il rinvio dell’art. 712i cpv. 3 CC concerne
unicamente la costituzione e non anche gli effetti dell’ipoteca legale (Steinauer,
op. cit., n. 1352d).
Nel
caso di specie le cartelle ipotecarie di I, II e III grado sono state iscritte
il 26 febbraio 1987, il 23 dicembre 1988 e il 24 ottobre 1989 mentre le
ipoteche legali dei condomini sono state iscritte solo il 26 giugno 1991, il 28
agosto 1992 e il 7 settembre 1994. Orbene per il principio “prior tempore, potior
iure”, le tre cartelle ipotecarie prevalgono sull’ipoteca legale indiretta.
L’ipoteca convenzionale fatta valere da __________ è quindi poziore rispetto all’ipoteca
della comunione dei comproprietari del condominio __________.
- Ne consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 157 cpv. 2 LEF; 43 cpv. 1, 102,
112 cpv. 2 RFF; 712i, 836. 841, 972 cpv. 1 CC; 183 cpv. 1 n. 1 LAC
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 10 aprile 1995 __________ Lugano, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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