Property claim excluded from mortgage sale charge list

15.1995.00058Altro tribunale7 mar 1995Partially Granted

Sintesi

The supervisory complaint concerned a mortgage enforcement sale in which the complainants argued that the charge list should have reflected a spouse’s ownership claim over a co-owned parcel. The court held that one complainant’s challenge was filed out of time because the ten-day period started upon notification of the charge list. On the merits, it ruled that a property claim is not an encumbrance within the meaning of the charge-list provisions and cannot be entered there. Instead, the office must initiate the ordinary claim procedure for the asserted ownership/co-ownership right, and the auction must be suspended until that procedure ends. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 140 SchKG, Art. 34 RFF; the charge list in mortgage enforcement serves only to record encumbrances and real rights. A claim of ownership or co-ownership is not an attachable burden and cannot be inserted in the charge list. Such a claim must be pursued through the claim procedure under Arts. 106-109 SchKG, which the enforcement office must initiate where a third party asserts ownership of the asset or of a share thereof. Pending that procedure, the scheduled auction must be suspended (consid. 3-6). The ten-day complaint period runs from notification of the charge list; a complaint filed thereafter is untimely (Art. 17(2), 31(1) SchKG).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.00058

Data decisione, Autorità: 07.03.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00058

Lugano 7 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur-Martinelli, vicecancelliere

statuendo sul reclamo 4 ottobre 1994


contro

contro l’operato dell’ UEF di Locarno nell'ambito delle esecuzioni in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________, e __________ promosse da


contro


in materia di elenco oneri e rivendicazione di proprietà;

richiamato il decreto presidenziale 6 ottobre 1994 di concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

  • 12 ottobre 1994 del __________

20 ottobre 1994 di __________

5 ottobre e 3 novembre 1994 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ e __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare del 17 ottobre 1991 __________ __________ (in seguito: __________) procede contro i debitori solidali __________ per Fr. 168’339.-- oltre accessori.

Essa menziona quale titolo di credito: “Credito in conto corrente di Fr. 160’000.-- concesso in data 10.10.90 e disdettato il 5.6.91 per il 16.7.91, garantito da: cartella ipotecaria al portatore di Fr. 160’000.--, iscritta il 4.10.90 al doc. __________ gravante in I grado il Fol. part. __________ RFD di __________, di proprietà dei debitori (1/3 ciascuno)”.

Le opposizioni interposte da __________ e da __________ __________ ai PE loro intimati sono state respinte in via provvisoria dal Pretore di Locarno-Città con sentenze 7 luglio 1992, cresciute in giudicato.

B. Il 24 agosto 1993 la creditrice ha presentato le domande di vendita.

C. Con avviso d’incanto 2 agosto 1994 l’UEF di Locarno ha fissato al 26 agosto 1994 il termine per l’insinuazione degli oneri fondiari, all’8 settembre 1994 il deposito delle condizioni d’asta e al 7 ottobre 1994 la data dell’incanto.

D. Il 7 settembre 1994 l’UEF ha allestito l’elenco oneri intimandolo lo stesso giorno alle parti interessate.

E. Con scritto 23 settembre 1994 __________ ha tra l’altro confermato all’Ufficio la ricezione dell’elenco oneri avvenuta il 12 settembre 1994, contestandone genericamente il contenuto.

F. Con reclamo 4 ottobre 1994 __________ e __________ hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, l’allestimento “di un nuovo capitolato d’oneri che tenga conto” della rivendicazione di proprietà di __________. A mente dei reclamanti nell’elenco oneri 7 settembre 1994 “la rivendicazione della moglie signora __________, sulla parte di comproprietà dell’immobile sito nel Cantone Ticino, non è stata tenuta in debito conto”.

G. L’UEF di Locarno ha postulato la declaratoria di tardività del gravame perché esso “è pervenuto in data 5 ottobre 1994 mentre l’elenco oneri è stato spedito alle parti in data 7 settembre 1994”.

H. Delle osservazioni di __________ e del Comune di __________ si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. L’elenco oneri 7 settembre 1994, trasmesso lo stesso giorno agli interessati, è stato notificato a __________, come da lui espressamente rilevato nello scritto 23 settembre 1994, il 12 settembre 1994. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva dunque a scadere il 22 settembre 1994 (art. 31 cpv. 1 LEF). Il reclamo 4 ottobre 1994 risulta pertanto ampiamente intempestivo.

All’Autorità di vigilanza non è invece noto quando __________ __________, che dall’atto di reclamo sembrerebbe avere diverso domicilio rispetto al marito, abbia avuto conoscenza dell’elenco oneri impugnato. La questione della tempestività dell’atto di reclamo di __________, come pure quella della sua legittimazione a presentare il reclamo, possono comunque rimanere irrisolte, visto che il gravame è da respingere nel merito per le considerazioni che verranno espresse ai seguenti considerandi.

  1. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF tornano applicabili, per quanto qui di rilievo, gli art. da 106 a 109 LEF per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143 bis LEF (cfr. art. 156 prima frase LEF).

  2. Prima dell’incanto l’ufficiale accerta gli oneri gravanti l’immobile facendo capo alle insinuazioni presentate ed all’estratto del registro fondiario (art. 140 cpv. 1 LEF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 156 LEF); l’elenco di tali oneri è comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento ed al debitore, con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per impugnarlo (art. 140 cpv. 2 LEF).

a) Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a e lett.b RFF (applicabile nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell'art. 102 RFF) l’elenco oneri deve contenere:

“a. l’indicazione del fondo da vendersi, degli eventuali accessori (art. 11) e del valore di stima quali risultano dal verbale di pignoramento;

b gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all’ingiunzione (art. 29 cpv. 2 e 3) dell’ufficio (diritto di pegno e altri diritti reali comprese le servitù prediali), coll’indicazione esatta dei beni ai quali i singoli oneri si riferiscono e del grado rispettivo dei diritti di pegno, delle servitù e degli altri oneri, per quanto risulti dall’estratto del registro fondiario (art. 28) o dalle insinuazioni (...)”.

b) Ne consegue che la rivendicazione di proprietà di __________ __________, non essendo con ogni evidenza un onere ex combinati art. 140 cpv. 1 LEF e 34 cpv. 1 RFF, non è iscrivibile nell’elenco oneri. Il reclamo di __________ va pertanto respinto.

  1. Il fondo posto in esecuzione è iscritto a Registro fondiario quale comproprietà per 1/3 ciascuno di __________, __________ __________ e __________. __________ rivendica in sostanza di essere comproprietaria, in luogo del marito __________, di un terzo del fondo.

  2. Né l’Ufficio di esecuzione né l’Autorità di vigilanza possono statuire -in linea di principio per carenza di competenza per materia di questa giurisdizione amministrativa- su questioni di diritto materiale come quella sul diritto di proprietà di un bene immobile (DTF 72 III 16, 48 III 39).

Quando, come in concreto, si è in presenza di una rivendicazione del preteso comproprietario, la procedura da seguire è quella di rivendicazione (DTF 72 III 19, 48 III 39 ss.): in tal senso dovrà pertanto procedere l’UEF di Locarno dando avvio alla nota procedura ex art. 106-109 LEF (cfr. art 155 cpv. 1 LEF).

Nelle more della procedura di rivendicazione l’incanto della nota particella rimarrà sospeso.

  1. Il reclamo 4 ottobre 1994 di __________ è dunque irricevibile per tardività mentre quello di __________ è respinto ai sensi dei considerandi.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.

Per questi motivi

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv. 1, 106-109, 133-143 bis, 140, 151 ss., 155 cpv. 1 e 156 LEF; 34 cpv. 1 e 102 RFF

pronuncia

  1. Il reclamo 4 ottobre 1994 di __________, è irricevibile per tardività.

1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  1. Il reclamo 4 ottobre 1994 di __________, è respinto.

2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  1. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.

  2. Non si procederà all’incanto della particella n. __________ RFD di Locarno fino ad evasione della procedura di rivendicazione.

  3. Intimazione: - ________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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