Misdescription of debtor in execution acts must be corrected

15.1995.00049Altro tribunale5 apr 1995Partially Granted

Sintesi

A supervisory complaint in debt enforcement challenged the naming of the debtor in an inventory record and payment order. The court held that the designation was not so unclear as to void the acts, because the true debtor could still be identified and the debtor suffered no prejudice, having timely filed opposition. The complaint was therefore only partially upheld: the enforcement office was ordered to correct the debtor designation in both acts, while the enforcement was allowed to continue. No costs or indemnities were awarded.

Regest

Art. 67 cpv. 1 n. 2 and 69 cpv. 2 n. 1 SchKG; misdesignation of the debtor in enforcement acts. Enforcement acts are void only where the designation of the debtor is so unclear or equivocal that the true debtor cannot be identified with certainty. If, despite an inexact naming, the parties can unmistakably recognize the intended debtor and no procedural prejudice ensues, the defect is to be cured by rectification and the execution may continue (consid. 2). A mere omission of the seat or a superfluous former-name addition does not justify annulment where the debtor has not been misled or disadvantaged.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.00049

Data decisione, Autorità: 05.04.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00049

Lugano 5 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 24 febbraio 1995


Contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura d'inventario n. __________ e nell'esecuzione n. __________ promosse contro la reclamante da


in tema di indicazione del debitore contenuta nel processo verbale per l’erezione di un inventario e nel precetto esecutivo;

viste le osservazioni 2 marzo 1995 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto

A. Il 14 febbraio 1995 __________ ha presentato contro __________ (già __________) all’UEF di Locarno domanda per l’erezione di un inventario in connessione ad un credito, asserito dipendente da locazione, di Fr. 145’000.-- per pigione scaduta dal 1. febbraio 1994 al 31 gennaio 1995.

B. Il 14/17 febbraio 1994 l’UEF ha stilato l’inventario dei beni della debitrice “__________, (già __________)” colpiti dal diritto di ritenzione, dal quale risulta che in “luogo dell’inventario, presso la __________, la stessa ha depositato una fideiussione solidale n. __________, per la somma di Fr. 35’000.--”. Il 17 febbraio 1995 l’Ufficio ha intimato l’inventario alle parti.

C. Il 15 febbraio 1995 l’UEF di Locarno ha emesso contro __________ il PE per pigioni e affitti n. __________.

D. Con tempestivo reclamo 24 febbraio 1995 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via principale l’annullamento del processo verbale n. __________ e del PE n. __________ e in via subordinata la rettifica dei due atti esecutivi “quanto alla designazione del debitore, con lo stralcio dell’aggiunta “già __________”, atteso che:

  • “in entrambe le situazioni il creditore ha designato e l’UEF riportato quale debitore la “__________, già __________ __________ rappr. __________”. Questa società non ha nulla a che vedere con la reclamante”;

  • “infatti la __________ non esiste e non è mai esistita come tale”;

  • “in simili circostanze la designazione del debitore contenuta sul verbale di inventario e sul precetto esecutivo notificato alla qui reclamante è errata e suscettibile di ingenerare confusione, nonché di far sorgere dei dubbi”.

E. L’UEF di Locarno ha rilevato di aver “allestito il precetto esecutivo per pigioni e affitti e il verbale per l’erezione dell’inventario dopo aver preso atto che la ditta __________, risulta regolarmente iscritta a RC”. A mente dell’Ufficio il creditore ha escusso la debitrice __________ e non la __________. L’UEF pertanto non si oppone alla rettifica del PE e del processo verbale per l’erezione dell’inventario “con lo stralcio dell’aggiunta “già __________”.

Considerato

in diritto

  1. __________ si aggrava contro la designazione della debitrice contenuta nel processo verbale per l’erezione di un inventario e nel precetto esecutivo, asseverando che “__________” non esiste e non è mai esistita e che pertanto non può avere nulla a che fare con la reclamante.

  2. Ex combinati art. 69 cpv. 2 n. 1 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF il precetto esecutivo deve contenere il nome ed il domicilio del debitore (DTF 102 III 64). Lo stesso principio vale per il processo verbale per l’erezione di un inventario.

Gli atti esecutivi in cui la persona del debitore è indicata in modo poco chiaro e equivoco sono in principio nulli: tuttavia, se la carente designazione del debitore permette di riconoscere senz’altro il vero debitore, l’atto deve essere rettificato e l’esecuzione continuata (DTF 102 III 63; cfr. anche DTF 114 III 63), atteso che le parti non subiscono pregiudizio dal mantenimento dell’esecuzione (DTF 102 III 65, 114 III 63).

Nel caso di specie nel processo verbale per l’erezione di un inventario del 14/17 febbraio 1995 e nel precetto esecutivo del 15/17 febbraio 1995 la debitrice è stata indicata come ___________ mentre esatta indicazione sarebbe stata __________. Negli atti esecutivi menzionati vi è quindi stata l’aggiunta “già __________” mentre è stata omessa l’indicazione della sede della società.

Sebbene in concreto l’indicazione della debitrice non risulti del tutto esatta, le parti hanno comunque potuto riconoscere la vera debitrice. Da siffatta indicazione imprecisa della debitrice non è inoltre derivato alla società escussa alcun pregiudizio, avendo interposto tempestiva opposizione.

Ne consegue che l’esecuzione deve essere continuata e che gli atti esecutivi impugnati devono essere rettificati nel senso che quale debitrice in luogo di “__________ è iscritta __________

  1. Il reclamo 24 febbraio 1995 di __________ è quindi accolto limitatamente alla domanda subordinata.

Con l’evasione del reclamo la richiesta di effetto sospensivo presentata unitamente all’atto ricorsuale diventa caduca.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art 68 cpv. 2 TarLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 67 cpv. 1 n. 2 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 24 febbraio 1995 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza nel processo verbale per l’erezione di un inventario n. __________ del 14/17 febbraio 1995 quale debitrice in luogo di ____________________ va iscritta __________.

1.2. Di conseguenza nel precetto esecutivo n. __________ del 15/17 febbraio 1995 quale debitrice in luogo di __________ già __________ va iscritta __________

1.3. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di procedere alle modifiche sub 1.1. e 1.2.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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