Complaint against enforcement office became moot after final rejection

15.1995.00016Altro tribunale23 mar 1995Other

Sintesi

The supervisory complaint against the Lugano enforcement office concerned the revocation of seizure measures originally ordered in 1986. During the complaint proceedings, the Federal Tribunal definitively rejected the creditor’s constitutional complaint against the judgment confirming the dismissal of the underlying action. The appellate enforcement chamber therefore held that, under Art. 278(4) SchKG, the seizure had to be revoked and the complaint had become moot. It ordered the enforcement office to notify the bank that the seizure notices of 17 December 1986 were revoked. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 278 cpv. 4 LEF; revocation of seizure when the creditor’s action is definitively rejected; supervening mootness of a supervisory complaint. Once the substantive claim serving as basis for the seizure is finally dismissed, the enforcement office must revoke the seizure ex officio. A pending complaint challenging the office’s conduct becomes devoid of object if, in the meantime, the decisive final judgment on the creditor’s action is rendered. In such a situation, the supervisory authority may limit itself to ordering implementation of the statutory consequence and to regulating costs according to the applicable federal rules (consid. 3-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.00016

Data decisione, Autorità: 23.03.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00016

Lugano 23 marzo 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul reclamo 16 gennaio 1995 della


contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'ambito delle procedure di sequestro n. __________/1986 della Pretura di Lugano, Sezione 4, promosse dalla reclamante

contro


in tema di revoca del provvedimento di esecuzione del sequestro;

richiamato il decreto presidenziale 18 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

  • 2 febbraio 1995 di __________ e della comunione ereditaria __________, composta da __________

  • 17 gennaio e 6 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

considerato

in fatto ed in diritto

  • che con decreti 16 dicembre 1986 (sequestri n. _____________il Pretore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza di __________ presso la __________ (rispettivamente agenzia di __________): ogni e qualsiasi avere bancario di qualsiasi natura, conti, cassette di sicurezza ecc. di proprietà di __________ ed in particolare il conto ________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto __________, di proprietà di __________ ed in particolare il conto _________, di proprietà di _________. ed in particolare il conto _____________di proprietà di __________ e in particolare il conto ____________;

  • che l’UE di Lugano ha eseguito i sequestri il 17 dicembre 1986;

  • che con sentenza 29 novembre 1991 il Pretore di Lugano, Sezione 1, ha respinto le petizioni 9 febbraio 1987 tendenti al pagamento “dell’importo complessivo di Fr. 1’200’000.-- oltre interessi moratori a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e di indebito arricchimento” promosse da __________ __________ contro __________ e contro la comunione ereditaria __________, composta da __________ revocando nel contempo i sequestri n. _________

  • che il 31 ottobre 1994 la I Camera Civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l’appello interposto da __________ contro la sentenza del Pretore;

  • che il 12 dicembre 1994 la comunione ereditaria __________ ha presentato contro siffatto pronunciato ricorso di diritto pubblico con domanda di effetto sospensivo al Tribunale federale;

  • che con decisione 14 dicembre 1994 il Presidente della II Camera civile del Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo;

  • che con scritto 3 gennaio 1995 gli escussi hanno chiesto -visto che a seguito della non concessione dell’effetto sospensivo, il ricorso di diritto pubblico di __________ “non è in grado di mantenere alcuna efficacia ai decreti di sequestro che sono stati revocati dalla decisione della Pretura di Lugano”- all’UE di Lugano di comunicare alla __________ “l’autorizzazione a sbloccare le relazioni bancarie oggetto di sequestro”;

  • che con provvedimento 5 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha deciso che “le diffide intimate brevi mano in data 17.12.1986 alla __________ per i sequestri in oggetto verranno cancellate non appena cresciuta in giudicato la presente decisione”;

  • che con tempestivo reclamo 16 gennaio 1995 la comunione ereditaria __________ ha postulato in via principale che il provvedimento 5 gennaio 1995 dell’UE di Lugano venga annullato e in via subordinata che “la decisione 5 gennaio 1995 entri in vigore con l’eventuale reiezione del ricorso di diritto pubblico dei reclamanti”;

  • che al reclamo è stato concesso l’effetto sospensivo;

  • che nel frattempo con sentenza 6 marzo 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico presentato dai reclamanti;

  • che per l’art. 278 cpv. 4 LEF il sequestro è revocato qualora l’azione del creditore sia definitivamente rigettata dal giudice;

  • che il reclamo 16 gennaio 1995 della comunione ereditaria __________ è divenuto privo di oggetto, atteso che nelle more della presente procedura il Tribunale federale ha rigettato definitivamente l’azione dei reclamanti;

  • che pertanto le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 alla __________, sono revocate;

  • che è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, la decisione di revoca;

  • che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;

Per questi motivi,

richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 16 gennaio 1995 della Comunione ereditaria __________ è evaso nel senso dei considerandi.

1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’UE di Lugano di comunicare alla __________, che le diffide intimate brevi manu il 17 dicembre 1986 sono revocate.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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