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15.1994.00003 ΓÇó Complaint struck as moot after ownership action was removed
15.1994.00003Altro tribunale12 lug 1995Not Examined
The debtor challenged the Lugano enforcement office’s decision to take a seized vehicle into custody and asked for suspension until an ownership action was resolved. After the Pretura of Lugano, Section 3, struck the ownership action from the rolls, the supervisory complaint lost its object. The Camera di esecuzione e fallimenti therefore removed the complaint from its docket and ordered that no costs or indemnities be charged.
Art. 67 cpv. 2 and 68 cpv. 2 OTLEF; supervisory complaint becomes moot when the relief sought is exclusively contingent on a parallel ownership action that is later struck out. Where the pending complaint no longer has a practical object, the supervisory authority does not decide the merits but removes the matter from the docket. In such circumstances, and absent special grounds, no costs or indemnities are awarded.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1994.00003
Data decisione, Autorità: 12.07.1995, CEF
Incarto n. 15.94.00003
Lugano 12 luglio 1995C/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15 novembre 1994
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante dalla
in tema di presa in custodia di un bene pignorato;
richiamato il decreto presidenziale 17 novembre 1994 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
2 dicembre 1994 dell’UE di Lugano,
5 dicembre 1994 della __________
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto ed in diritto:
che il 17 aprile 1994 l’UE di Lugano ha pignorato nell’esecuzione n. __________ contro __________ un’autovettura Rover 827S intestata al debitore e stimata in Fr. 10’000.--;
che il debitore ha dichiarato l’autovettura pignorata di proprietà della società __________ “alla quale sarebbe stata venduta dal debitore a garanzia di un prestito di US$ 15’000.--”;
che con provvedimento 11 novembre 1994 l’UE di Lugano, atteso che la creditrice ha contestato la pretesa di proprietà di __________ sull’autovettura pignorata, ha assegnato alla rivendicante il termine di dieci giorni ex art. 107 LEF per far valere la sua pretesa promuovendo causa contro __________, con comminatoria di rinuncia in caso di omissione;
che il 15 novembre 1994 __________ ha insinuato l’azione di rivendicazione della proprietà alla Pretura del Distretto di Lugano;
che con provvedimento 3 novembre 1994 l’UE di Lugano ha comunicato al reclamante che la vettura pignorata verrà presa in custodia dall’ufficio;
che con reclamo 15 novembre 1994 __________ ha postulato la sospensione dell’esecuzione “della decisione 3 novembre 1994 dell’UE di Lugano fino a definizione della causa di accertamento di proprietà promossa dalla __________”, atteso che “l’introduzione dell’azione di accertamento della proprietà provoca la sospensione della procedura esecutiva”;
che con osservazioni 5 dicembre 1994 __________ ha postulato l’accoglimento del gravame perché tramite la presa in custodia cautelativa essa “si ritrova, senza legittima ragione, impossibilitata di liberamente disporre di un bene di sua proprietà”;
che l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame, rilevando che “a seguito della mancata concessione dell’effetto sospensivo la vettura pignorata è stata presa in custodia dall’ufficio”;
che con decreto 26 giugno 1995 il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha stralciato dai ruoli l’azione di rivendicazione della proprietà sull’autovettura pignorata promossa da __________ il 15 novembre 1994;
che con lo stralcio dai ruoli dell’azione di rivendicazione il gravame di __________ è divenuto privo d’oggetto, perché tendente alla sospensione della decisione di presa in custodia dell’autovettura pignorata sino a definizione della causa di rivendicazione della proprietà;
che pertanto il reclamo 15 novembre 1994 del debitore è stralciato dai ruoli;
richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF
DECRETA:
Il reclamo 15 novembre 1994 di __________ è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - ___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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