Costs and party compensation after Federal Court remand

14.2020.51Altro tribunale5 giu 2020Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Following a Federal Court remand, the Ticino Court of Appeal reconsidered only the allocation of costs and party compensation in an enforcement case. It held that the remitted scope was limited to second-instance costs, that costs follow the unsuccessful party, and that the appellant must bear the CHF 580 court costs. Because no quantified and reasoned request for compensation had been filed, the court fixed party compensation ex aequo at CHF 2,400 in favor of the respondent.

Massima Omnilex

Art. 106 cpv. 1 CPC; art. 96 CPC; art. 48 and 61 cpv. 1 OTLEF; after remand, the cantonal court is bound by the Federal Court’s dispositive and factual findings and may decide only within the remitted scope. Costs and party compensation follow the outcome of the proceedings; where no substantiated and quantified submissions are made, the court may determine compensation according to the value in dispute, the complexity of the case, and the reasonable effort of counsel. The remitting judgment precludes any worsening of the formerly successful party’s legal position beyond the limits of the referral.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2020.51

Data decisione, Autorità: 05.06.2020, CEF

Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Rinvio della causa deciso dal Tribunale federale per fissazione delle spese e ripetibili di seconda istanza

Incarto n. 14.2020.51 Rinvio TF

Lugano 5 giugno 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2017.4494 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2017 da

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

Comunione ereditaria fu CO 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, )

e ora giudicando nuovamente sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato da CO 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2018 dal Pretore conformemente alla sentenza 5 marzo 2020 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (5A_926/2018), che ha accolto il ricorso in materia civile interposto dalla comunione ereditaria fu CO 1 contro la sentenza 10 ottobre 2018 di questa Camera;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la co­munione ereditaria fu CO 1 per l’incasso di complessivi fr. 72'220.61 oltre agli interessi;

che statuendo con decisione del 5 aprile 2018, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto del-l’opposizione al precetto esecutivo interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore della convenuta;

che con decisione del 10 ottobre 2018, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 il 18 aprile 2018 e rigettato in via definitiva l’opposizione dell’escussa limitatamente a fr. 70'651.50 complessivi oltre agli interessi, ponendo le spese processuali di fr. 350.– in prima sede e di fr. 580.– in seconda a carico della comunione ereditaria fu CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 3'000.– per ripetibili di prima istanza e fr. 2'400.– per ripetibili di seconda;

che con sentenza del 5 marzo 2020 (inc. 5A_926/2018) la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dalla comunione ereditaria fu CO 1 il 12 novembre 2018 contro la decisione cantonale e di conseguen­za l’ha annullata e riformata nel senso che il reclamo di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile;

che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente, mentre le spese giudiziarie della sede federale, di fr. 4'000.–, sono state poste a carico dell’opponente, tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 5'000.– per ripetibili;

che per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio di rinvio limitano la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è ritornata, nel senso che quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2);

che il quadro della nuova decisione in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto (cfr. Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con numerosi rinvii);

che nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato l’incarto a questa Camera per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura cantonale;

che si tratta dell’unica questione da trattare, le spese processuali di prima istanza essendo già state decise dal Pretore, la cui deci-sione è tornata in vigore con l’annullamento della sentenza di questa Camera e la conseguente reiezione del reclamo;

che la tassa del giudizio di secondo grado, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, non possono che seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che in assenza di conclusioni motivate e quantificate nelle osservazioni al reclamo, e tenuto conto del valore litigioso, del grado di difficoltà della causa e del ragionevole dispendio di tempo che un avvocato sollecito e diligente avrebbe dedicato alla pratica, occorre concedere alla comunione ereditaria RI 1 un’indennità di fr. 2'400.–;

che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 72'220.61 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_261/2013 del 19 settembre 2013, RSPC 2014 165, consid. 1; Bastien Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Exemples choisis en droit du bail à loyer, 2019, n. 449), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al giudizio del 10 ottobre 2018 (inc. 14.2018.52), già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla comunione ereditaria fu CO 1 fr. 2'400.– per ripetibili.

  1. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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The costs of CHF 580 for the 10 October 2018 appeal judgment are charged to the appellant, who had advanced them.

On remand, the canton court is bound by the Federal Court's ruling; costs follow the unsuccessful party under Art. 106 CPC, and the remitted issue is limited to the second-instance costs and compensation.

The appellant must pay CHF 2,400 in party compensation to the respondent.

In the absence of motivated and quantified submissions, and considering the value in dispute, difficulty, and reasonable lawyer effort, an indemnity of CHF 2,400 is उचित.

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