Definitive debt enforcement objection dismissed despite alleged later settlement

14.2006.95Altro tribunale4 gen 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal, Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber, dismissed the debtor’s appeal against definitive objection removal. The creditor relied on a court-approved 8 June 2000 settlement in family protection proceedings, which fixed a monthly maintenance contribution of CHF 2,450 and had been expressly declared enforceable. The debtor argued that the parties later agreed to reduce the amount and that the creditor’s silence over reduced payments amounted to abuse of rights. The court held that no sufficiently clear documentary proof showed a new binding agreement, waiver, or extinction of the original title, and that abuse-of-rights arguments are only very limited in definitive objection proceedings. Costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 80 Abs. 1 und 2 SchKG, Art. 81 Abs. 1 SchKG; Art. 2 Abs. 2 ZGB: Ein gerichtlich genehmigter Unterhaltsvergleich ist einem rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteil gleichgestellt und bildet einen definitiven Rechtsöffnungstitel. Der Rechtsöffnungsrichter prüft von Amtes wegen die Vollstreckbarkeit des Titels; der Betriebene kann die definitive Rechtsöffnung nur mit Urkunden entkräften, welche die Tilgung, Stundung oder Verjährung des Anspruchs klar und eindeutig beweisen. Ein später behaupteter, nicht formal nachgewiesener Abänderungswille oder blosse Vergleichsverhandlungen vermögen den ursprünglichen Titel nicht zu beseitigen. Der Einwand des Rechtsmissbrauchs ist im definitiven Rechtsöffnungsverfahren nur sehr restriktiv zulässig und darf nicht zu einer materiellen Überprüfung des Grundurteils führen (consid. 2-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2006.95

Data decisione, Autorità: 04.01.2007, CEF

Titolo: rigetto definitivo dell'opposizione: transazione giudiziale (protezione unione coniugale) omologata dal giudice

Incarto n. 14.2006.95

Lugano 4 gennaio 2007 SL/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 giugno 2006 da

AO 1 (rappr. dall' RA 2 )

contro

AP 1 (rappr. dall' RA 1 )

tendente a ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 17/18 maggio 2006 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________, con sentenza 17 ottobre 2006 (EF.2006.255), ha così deciso:

“1. L'istanza è accolta.

§ È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AP 1, __________, avverso il precetto esecutivo no. __________ dell'UEF __________ per l'importo di fr. 33'566.– oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2006 e fr. 1'748.25 di interessi sugli importi mensili scaduti, più tasse e spese esecutive.

  1. La tassa di giustizia e le spese di fr. 170.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico del convenuto che rifonderà alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.

  2. omissis.”.

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 25 ottobre 2006 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili;

viste le osservazioni 20 novembre 2006 della parte appellata che postula la reiezione dell'appello;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 17/18 maggio 2006 dell'UEF __________, AO 1 ha escusso il marito AP 1 per l'incasso dell'importo di fr. 33'566.– oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2006 e fr. 1'748.25 di interessi capitalizzati. Quale titolo di credito ha indicato: “ Sentenza 12 luglio 2000 Pretore di __________ – differenza contributi alimentari arretrati dal mese di aprile 2004 al mese di maggio 2006 + interessi sugli arretrati”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. L'istante fonda la sua pretesa sulla transazione giudiziale 8 giugno 2000, conclusa dalle parti nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che prevedeva -fra l'altro- l'obbligo del marito di versare alla moglie in via anticipata un contributo alimentare di fr. 2'450.– mensili. Il giudice, omologando questo accordo, aveva decretato che avesse valore di sentenza esecutiva (doc. B).

C. All'udienza di contraddittorio 2 ottobre 2006, l'istante ha confermato la sua richiesta, mentre l'escusso ha obiettato che la transazione giudiziale omologata dal giudice non era più valida in quanto le parti avrebbero deciso di ridurre il contributo alimentare con effetto dal 1° aprile 2004, giorno in cui la moglie è stata posta al beneficio di una rendita AVS, a fr. 1'240.– al mese. Considerati i versamenti mensili di fr. 1'159.– da lui effettuati sino al 1° ottobre 2006 , il debito residuo a suo carico assommerebbe pertanto a fr. 2'511.–. L'escusso ha così riconosciuto l'istanza limitatamente a questo importo. Nonostante le trattative avvenute fra le parti, la procedente ha contestato di avere concordato il versamento di un contributo alimentare inferiore a quello pattuito con la transazione 8 giugno 2000.

D. Con sentenza 17 ottobre 2006 il Segretario assessore della Pretura __________, ha accolto integralmente l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Il primo giudice ha ritenuto la transazione giudiziale 8 giugno 2000 valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre ha considerato che non esiste titolo che indichi un impegno diverso del marito, rispettivamente la decadenza del primo impegno. Secondo il primo giudice, l'escusso ha solo dimostrato che vi sono stati tentativi volti a concordare un nuovo contributo alimentare, ma nulla indica che le proposte, rispettivamente le controproposte, fossero mai state accettate. L'eccezione sollevata dal convenuto è stata pertanto respinta.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'escusso, sostenendo che l'insieme dei documenti agli atti (successivi alla fine di febbraio 2004) dimostra inequivocabilmente l'intenzione delle parti, segnatamente il consenso della moglie, di rivedere al ribasso -e con effetto dal 1° aprile 2004- il contributo alimentare in discussione, così che la transazione 8 giugno 2000 non potrebbe più essere considerata determinante ai fini dell'esigibilità del credito vantato da controparte. Del resto, a partire da quel giorno egli ha versato ogni mese fr. 1'159.–, senza che l'istante abbia sollevato obiezione alcuna.

F. Nelle osservazioni, l'istante chiede la reiezione dell'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.

Considerato

in diritto: 1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg. e 221 segg.). Sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 LEF). In particolare, una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell'opposizione, se è stata omologata dal giudice (Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 80).

Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione.

  1. In concreto, la transazione giudiziale omologata dal giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale in occasione dell'udienza 8 giugno 2000 è stata letta, approvata e firmata all'originale (doc. B, pag. 2): dal relativo verbale risulta che il giudice ha esplicitamente conferito all'accordo il valore di sentenza esecutiva (doc. B, pag. 2), ciò che peraltro l'appellante non ha mai contestato. In sé e per sé, esso costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo per la somma capitale di fr. 63'700.– (ossia fr. 2'450.– per 26 mensilità, dal 1° aprile 2004 al 1° maggio 2006), importo esigibile al momento dell'esecuzione. Il rigetto dell'opposizione va tuttavia limitato a quanto chiesto dall'istante che già considera i versamenti mensili di fr. 1'159.– effettuati dal marito durante lo stesso periodo.

  2. Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Il motivo di estinzione va provato per il tramite di documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”: DTF 115 III 100, cons. 4 con rif.; CEF 27 gennaio 2005 [14.04.101], cons. 5; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 81; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 81).

  3. In concreto, l'escusso nemmeno solleva una di tali eccezioni, ma mette in discussione la validità del titolo di rigetto posto alla base dell'esecuzione non per sé stesso, ma perché lo ritiene superato da un successivo accordo delle parti sullo stesso tema. In particolare, l'appellante rimprovera al Segretario assessore di aver accolto l'istanza quando mancava l'accordo delle parti sull'ammontare del nuovo contributo alimentare, senza esaminare se, di fatto, la transazione giudiziale 8 giugno 2000 fosse o meno valida dopo il 1° aprile

Se si può condividere (genericamente) l'opinione dell'appellante secondo cui un titolo esecutivo può essere costituito di un insieme di documenti (anche se il discorso vale sicuramente in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione) e se tale insieme, nel caso concreto, potrebbe rendere verosimile la convergenza delle parti sul principio di un diverso calcolo del contributo di mantenimento della moglie, ciò ancora non basta -dato il carattere formale della procedura di rigetto dell'opposizione- per concludere che, dopo il 1° aprile 2004, la convenzione 8 giugno 2000 non vale più come titolo esecutivo. In particolare, le iniziative dell'escusso relative alla ricalcolazione, se non sono state osteggiate (almeno in un primo tempo) dall'istante, non hanno sicuramente mai portato a un secondo accordo formale che debba essere considerato sostitutivo della transazione giudiziale precedente, o anche semplicemente alla decadenza di tale accordo. Potrebbe essere persino provato che fossero date premesse oggettive per una mutazione della situazione fra i coniugi, ma ciò atterrebbe sempre ancora al merito della controversia (sul quale peraltro l'appellante non può essere seguito) e non inciderebbe sui presupposti del rigetto dell'opposizione. Comunque, almeno a titolo aggiuntivo, si può osservare che anche gli scritti del patrocinatore dell'istante cui l'appellante dà particolare rilievo a sostegno della sua tesi, tanto determinati non sono: così lo scritto 14 aprile 2004 dell'avv. __________ patrocinatore della moglie (doc. 3/GG), che dopo aver preso atto della proposta di nuovo calcolo, rileva apertamente ciò che non può essere condiviso, rispettivamente formula una controproposta, anche per semplificare il componimento della vertenza, che non avrà però nessun seguito. Conseguendone che l'accostamento di tale documento con i documenti 1/EE e 2/FF non hanno nessun valore ai fini dell'appello, non foss'altro per il motivo che i primi rappresentano entrambi l'opinione dell'escusso, mentre dell'ultimo si è appena detto. Tutto ciò è ben lontano dai presupposti di chiarezza e di univocità che deve caratterizzare la documentazione in base alla quale decidere un rigetto definitivo dell'opposizione, rispettivamente e in concreto che permetta di concludere che la procedente ha rinunciato al contributo alimentare di fr. 2'450.– omologato dal giudice competente (Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 81 LEF).

  1. L'appellante invoca l'abuso di diritto e la mala fede dell'istante, in particolare per aver accettato senza reagire un contributo alimentare di fr. 1'159.- per venticinque mesi. Orbene, ancorché il divieto dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) valga anche in ambito esecutivo, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il debitore -contrariamente a ciò che vale nel rigetto provvisorio- può farvi capo solo in modo estremamente limitato (nur in ganz eingeschränktem Umfang: Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 81 LEF; CEF 22 aprile 2004 [14.2004.1], cons. 2.1. con numerosi rif.): ciò in particolare poiché non si considera compito del giudice del rigetto di verificare la decisione da eseguire sotto l'angolazione dell'abuso di diritto. Fossero intervenute circostanze tali da rendere abusiva la richiesta del creditore, il debitore avrebbe la possibilità di chiedere la modifica della sentenza di merito che ne sta alla base (Staehelin, op. cit., ibidem). In concreto, l'appellante pretende di individuare l'abuso di diritto nella circostanza dei menzionati pagamenti e nella relativa accettazione da parte dell'istante: ma, ancora una volta, si tratta di elementi atti appena a costituire indizi sul merito della vertenza, ma che non intaccano la transazione giudiziale come titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione.

  2. A conferma della sentenza impugnata, l'appello 25 ottobre 2006 di AP 1 deve così essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 80, 81 cpv. 1 LEF; art. 2 cpv. 2 CC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

  1. L'appello 25 ottobre 2006 di AP 1, __________, è respinto.

  2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 255.–, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 600.– di indennità.

  3. Intimazione a: – RA 1, __________; – RA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura __________.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 35'314.25, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the approved settlement of 8 June 2000 was an enforceable title for definitive objection removal

Decisione estratta

Yes. The judicially approved settlement constituted an enforceable judgment title under the Debt Enforcement Act.

Motivazione estratta

A court-approved maintenance agreement is assimilated to an enforceable judgment. The settlement was read, approved, signed, and expressly granted the value of an enforceable judgment.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor proved extinction, postponement, or prescription of the claim with clear documents

Decisione estratta

No. The debtor did not produce the clear and unambiguous documentary proof required to show extinction or a new binding arrangement replacing the original title.

Motivazione estratta

The materials showed only attempts to renegotiate and a possible discussion of a lower amount, but not a formal second agreement or waiver of the original claim.

Questione giuridica chiave

Whether the creditor acted in abuse of rights by accepting reduced monthly payments without objection

Decisione estratta

No. Any abuse-of-rights argument was too limited in definitive objection proceedings and, in any event, the facts relied upon only concerned the merits, not the enforceability of the title.

Motivazione estratta

Abuse of rights can be invoked only very restrictively in definitive objection removal; the court will not review the underlying merits through this lens.

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