Appeal against bankruptcy declaration after expiry of 15 months

14.2006.67Altro tribunale21 set 2006Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AP 1 appealed the first-instance bankruptcy declaration, arguing that the creditor's bankruptcy request of 7 August 2006 was filed after the 15-month period of Art. 166 SchKG. The appellate court held that the creditor's earlier requests to postpone the decision amounted to withdrawals of the bankruptcy application under Art. 167 SchKG. As a result, the renewed request was only admissible after the one-month waiting period, but by then the 15-month deadline had expired. The appeal was therefore upheld, the bankruptcy declaration annulled, and costs were placed on AO 1.

Massima Omnilex

Art. 166 and 167 SchKG; bankruptcy application, withdrawal by postponement request, and expiry of the 15-month period: a creditor's unreserved request to postpone the bankruptcy decision, or consent to such postponement, is equivalent to a withdrawal of the bankruptcy application. No formal requirements apply to withdrawal; it suffices that the creditor clearly renounces bankruptcy declaration, at least temporarily. After withdrawal, a renewed application is admissible only after one month. If, at that point, the 15-month period from notification of the payment order has already expired, the bankruptcy application is inadmissible and any bankruptcy declaration based on it must be annulled (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2006.67

Data decisione, Autorità: 21.09.2006, CEF

Titolo: Appello contro la dichiarazione di fallimento. Decorrenza del termine di 15 mesi per chiedere il fallimento.

Incarto n. 14.2006.67

Lugano 21 settembre 2006 B/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 25 ottobre 2005 presentata da

AO 1 rappr. dal RA 1 Servizio legale,

contro

AP 1

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura __________ con sentenza

8 agosto 2006 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo dal giorno 8 agosto 2006 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

10 agosto 2006 ne postula l’annullamento;

preso atto delle osservazioni 5 settembre 2006 della parte appellata;

rilevato che con ordinanza presidenziale 14 agosto 2006 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ del 24/28 settembre 2004 dell’UEF di __________ AO 1, con istanza 25 ottobre 2005, ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 153'061.15 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 14 novembre 2005 l’escusso ha chiesto di “potere saldare l’esecuzione in oggetto sulla base di quella precedente pari al 10%”. Sulla base di questa richiesta il primo giudice ha assegnato alla procedente un termine di 10 giorni per comunicare se accettava la proposta di controparte.

C. Con scritto 21 novembre 2005 AO 1 ha comunicato alla Pretura di __________ di essere disposta “a saldare l’esecuzione contro pagamento da parte del convenuto della somma globale di CHF 30'534.00”…. “il pagamento dovrà avvenire entro il 2 dicembre 2005 presso la vostra Lod. Pretura. In caso di mancato riscontro, invitiamo il Pretore a decretare il fallimento”.

Con telefax 3 febbraio 2006 sempre AO 1 ha comunicato alla Pretura quanto segue: “Con riferimento all’incarto in oggetto e come da intesa telefonica del 02.02.2006 con la Signora __________, le chiediamo cortesemente di non procedere al decreto di fallimento prima del 5 maggio 2006. Il AP 1 ha infatti sottoscritto con il nostro istituto un accordo di rimborso”.

Il 7 agosto 2006 la banca creditrice ha infine inviato un telefax alla Pretura chiedendo di decretare il fallimento di AP 1 (doc. 4).

C. Con sentenza 8 agosto 2006 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dall’8 agosto 2006 alle ore 14.00.

D. Con l’atto d’appello AP 1 evidenzia che dal 28 settembre 2004 al giorno della dichiarazione di fallimento, ossia all’8 agosto 2006, sono trascorsi più dei 15 mesi previsti dall’art. 166 LEF, per cui chiede l’annuallmento del fallimento

E. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

  1. Secondo l’art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.

Secondo l’art. 167 LEF il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del decorso di un mese.

Quale ritiro si intende anche la domanda di rinvio formulata dal creditore oppure il consenso del creditore a una domanda di rinvio. Infatti il tenore della dichiarazione di ritiro del creditore non è regolato dalla legge. In ogni caso il creditore deve esprimersi senza riserve nel senso che – almeno per quel momento – intende rinunciare alla dichiarazione di fallimento nei confronti del debitore (Cometta, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Basilea/Ginevra/Monaco, 2005, n. 3 ad art. 167; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1996, vol. II, n. 9 ad art. 167).

  1. Nel caso di specie il precetto esecutivo in esame n. __________ è stato notificato il 28 settembre 2004 all’escusso, il quale non ha interposto opposizione. La comminatoria di fallimento è stata emessa il 21 settembre 2005 e notificata all’appellante il 28 settembre 2005. In ossequio dei 20 giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento previsti all’art. 166 cpv. 1 LEF, il 25 ottobre 2005 AO 1 ha presentato istanza di fallimento. Il 14 novembre 2005 si è tenuta l’udienza di contraddittorio. In seguito la banca creditrice, dapprima con scritto 21 novembre 2005, ha chiesto alla Pretura di attendere fino al 2 dicembre 2005 con l’emissione della decisione. Con scritto 3 febbraio 2006 ha di nuovo domandato al primo giudice di attendere fino al 5 maggio 2006 prima di emettere la decisione. Con comunicazione 7 agosto 2006 ha infine chiesto che venisse decretato il fallimento (doc. 4). Orbene le citate richieste 21 novembre 2005 rispettivamente 3 febbraio 2006 indicano che la creditrice ha inteso rinunciare alla dichiarazione di fallimento nei confronti di AP 1, per cui sono equiparabili a ritiri dell’istanza di fallimento, la quale avrebbe potuto essere di nuovo presentata solo dopo la decorrenza di un mese. Al momento in cui, ossequiato questo termine, con scritto 7 agosto 2006 AO 1 ha chiesto alla Pretura che venisse decretato il fallimento erano però trascorsi ben più dei 15 mesi previsti dall’art. 166 cpv. 2 LEF dalla notifica del PE all’escusso avvenuta il 28 settembre 2004.

La domanda di fallimento 7 agosto 2006 presentata da AO 1 avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata irricevibile. Di conseguenza, in riforma del giudizio pretorile, il fallimento di AP 1 va annullato.

  1. L’appello 10 agosto 2006 di AP 1 va quindi accolto.

Tassa di giustizia e indennità d’appello (in prima sede non sono state richieste), sono poste a carico della parte appellata (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 166 e 167 LEF

pronuncia:

I. L’appello 10 agosto 2006 di AP 1, __________, è accolto.

“1. L’istanza di fallimento 7 agosto 2006 di AO 1, __________, è irricevibile.

  1. La dichiarazione di fallimento 8 agosto 2006 pronunciata dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, inc. EF.__________, nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

  2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AO 1.

Non si assegnano indennità.

  1. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di rito, restano a carico di AO 1 Suisse SA.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 80.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: - AP 1, __________

  • AO 1, __________,

  • Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

  • Ufficio dei registri di __________

Comunicazione alla Pretura di __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the creditor's requests to postpone the bankruptcy decision amounted to withdrawals of the bankruptcy application under Art. 167 SchKG.

Decisione estratta

Yes. The creditor's unreserved requests to wait before issuing the bankruptcy decision were treated as withdrawals of the bankruptcy application.

Motivazione estratta

A withdrawal under Art. 167 SchKG need not follow a specific form; it suffices that the creditor clearly and unreservedly indicates, at least for the moment, renunciation of bankruptcy declaration against the debtor. A request to postpone the decision or consent to such postponement is equivalent to withdrawal.

Questione giuridica chiave

Whether the bankruptcy application of 7 August 2006 was time-barred under Art. 166 SchKG.

Decisione estratta

Yes. Because more than 15 months had elapsed since notification of the payment order on 28 September 2004, the later application was inadmissible.

Motivazione estratta

The postponement requests of 21 November 2005 and 3 February 2006 were equivalent to withdrawals; after the one-month waiting period of Art. 167 SchKG, the renewed request on 7 August 2006 came after expiry of the 15-month period of Art. 166 SchKG.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance bankruptcy declaration of 8 August 2006 should be annulled.

Decisione estratta

Yes. Since the bankruptcy application should have been declared inadmissible, the first-instance bankruptcy judgment had to be reversed.

Motivazione estratta

Once the renewed application was time-barred, the basis for the bankruptcy declaration fell away.

Questione giuridica chiave

Allocation of first-instance and appeal costs.

Decisione estratta

Costs and appeal indemnity were charged to AO 1.

Motivazione estratta

As the respondent lost on appeal, it had to bear the court fee and indemnify the appellant.

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