Closure of secondary bankruptcy in Switzerland

14.2006.62Altro tribunale23 ago 2006Granted

Sintesi

The Ticino Court of Appeal, Bankruptcy Division, granted the request to close the Swiss secondary bankruptcy of PI 1. After an earlier suspension for lack of assets, the proceeding had been continued because the foreign administrator advanced the liquidation costs; no creditors filed claims, and the foreign administrator had already taken the necessary steps regarding the only inventoried Swiss asset. The court held that the secondary bankruptcy was exhausted and could be closed. It also allocated the CHF 50 court fee and publication costs to the foreign estate, to be deducted from the CHF 3,000 deposit.

Regest

Art. 170 LDIP in conjunction with Art. 268 LEF; closure of a Swiss secondary bankruptcy opened in aid of a foreign bankruptcy. The provisions of the LEF, including procedural rules, apply to the secondary bankruptcy, subject to the special rules of the LDIP. By analogy with Arts. 167 LDIP and 513 CPC, the decision on closure belongs to the appellate bankruptcy chamber. Closure is appropriate once the foreign administrator has completed the acts within its competence and the purpose of the secondary bankruptcy has been achieved through the transfer or realization of the Swiss assets or their proceeds; a revocation of the secondary bankruptcy is not the regular mechanism in such a case. Costs and publication expenses may be charged to the foreign estate; publication under Art. 169 LDIP is required.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2006.62

Data decisione, Autorità: 23.08.2006, CEF

Titolo: Fallimento secondario aperto in Svizzera. Chiusura.

Incarto n. 14.2006.62

Lugano 23 agosto 2006 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 7 luglio 2006 presentata da

IS 1

tendente alla chiusura della procedura di fallimento secondario di

PI 1, __________ (I) rappr. dal __________, curatore del fallimento a sua volta rappr. dall’avv. RA 1, __________

decretata da questa Camera l’8 giugno 2005 (inc. 14.2005.7);

ritenuto in fatto e considerato in diritto

  1. Con sentenza 8 giugno 2005 (inc. 14.2005.7/8), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera il fallimento della società PI 1, con sede a __________, decretato il 17 gennaio 2002 dal Tribunale ordinario di __________.

  2. Il 12 agosto 2005, la Camera ha ordinato la sospensione per mancanza di attivo della procedura di liquidazione del fallimento in Svizzera (inc. 15.05.74).

  3. Il __________ ottobre 2005, l’Ufficio ha pubblicato nel FUC () e nel FUSC () la continuazione della procedura di fallimento, dopo che il curatore italiano aveva anticipato le spese di liquidazione. Nessun creditore si è annunciato nel termine fissato dall’Ufficio. Il 22 maggio 2006, il curatore italiano è stato autorizzato a far valere l’unico attivo inventariato in Svizzera, ossia un credito della fallita – contestato – contro la società M__________, __________.

  4. L'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvia non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 e segg. LDIP (cfr. Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d’une faillite ouverte à l’étranger, CFPG n° 8 (giallo), Lugano 2006, p. 66 ad C). Pertanto, anche l’art. 268 LEF risulta applicabile alla procedura di fallimento secondario (“minifallimento”) (cfr. D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 171 ad VI), con la peculiarità che, per analogia con gli art. 167 LDIP e 513 cpv. 1 CPC, la decisione di chiusura della procedura di liquidazione spetta a questa Camera e non al giudice ordinario del fallimento – ossia il Pretore (cfr. CEF 15 febbraio 2005 [14.05.6], cons. 5).

4.1. Ciò vale anche nel caso in cui, non essendosi notificato nessun creditore, gli attivi del fallito sono stati consegnati in natura all’amministrazione estera, rispettivamente, trattandosi di crediti, qualora essi le siano stati ceduti, come pure nell’ipotesi – verificatasi nella fattispecie – in cui l’amministrazione estera è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 260 LEF, a far valere un credito contestato. Una revoca del minifallimento – peraltro non chiesta nel caso concreto – in applicazione analogica dell’art. 195 cpv. 1 n. 2 LEF non entra in considerazione. Infatti, lo scopo della procedura di fallimento secondario viene appunto raggiunto con la consegna all’amministrazione estera degli attivi situati in Svizzera o del loro provento. Una revoca del minifallimento è ipotizzabile solo qualora tutti i creditori, compresi quelli insinuatisi all’estero, si sono disinteressati o hanno ritirato la loro insinuazione, rispettivamente se una decisione estera di revoca del fallimento principale o di omologazione di un concordato è stata riconosciuta in Svizzera (cfr. Jaques, op. cit., p. 82).

4.2. Nel caso concreto, l’AP 1 ha effettuato tutte le operazioni di sua competenza. La procedura di fallimento secondario può così ritenersi esaurita e di conseguenza dev’essere chiusa.

  1. La presente decisione va pubblicata e comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169 LDIP). La tassa (art. 53 lett. e OTLEF), di fr. 50.--, e le spese di pubblicazione sono a carico della massa fallimentare estera. L’IS 1 le dedurrà, unitamente alle proprie tasse e spese, dall’importo di fr. 3'000.-- depositato dal curatore in conformità dell’art. 230 cpv. 2 LEF e gli restituirà l’eventuale saldo.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

  1. È dichiarata chiusa la liquidazione in Svizzera del fallimento di PI 1, __________ (I), decretata l’8 giugno 2005.

  2. La tassa, di fr. 50.--, e le spese di pubblicazione della presente decisione sono a carico della massa fallimentare.

  3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 2 di questo dispositivo sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.

  4. Intimazione a:

– avv. __________, __________;

– __________;

– AP 1;

– Ufficio dei registri di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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