Revision request in bankruptcy proceedings declared inadmissible

14.2005.48Altro tribunale24 mag 2005Inadmissible

Sintesi

AP 1 sought revision of a Chamber judgment of 5 April 2005 that had upheld the first-instance bankruptcy declaration in favor of AO 1. The Chamber discussed whether revision is in principle available in summary bankruptcy proceedings, referring to Arts. 20 and 25 LALEF and Art. 340 CPC, but did not resolve that point because the request was clearly late. The challenged judgment had been notified on 6 April 2005, whereas the revision request was filed on 6 May 2005, beyond the 20-day deadline of Art. 342 CPC. The request was therefore declared inadmissible, and no costs were charged.

Regest

Art. 342 CPC; revision in summary bankruptcy proceedings; timeliness and admissibility. Revision under the canton procedure applicable to bankruptcy cannot be excluded a priori in summary bankruptcy matters where the system refers to Art. 340 CPC via Arts. 20 and 25 LALEF; however, the court may leave the abstract admissibility question open when the request is manifestly late. The 20-day time limit runs from notification of the challenged judgment. An untimely revision request is inadmissible regardless of any substantive objections or uncertainties as to the availability of revision or revocation remedies; in exceptional circumstances, costs may be waived (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2005.48

Data decisione, Autorità: 24.05.2005, CEF

Titolo: istanza di revisione

Incarto n. 14.2005.48

Lugano 24 maggio 2005 SC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’ istanza di revisione 6 maggio 2005 di

AP 1

Contro

la sentenza di questa Camera 5 aprile 2005 che, respingendo l’appello 3 marzo 2005 dello stesso istante, confermava la decisione pretorile 23 febbraio 2005, ovvero accogliendo la domanda di

AO 1

dichiarava il fallimento di AP 1 a far tempo dal 6 aprile 2005 alle ore 10.00;

potendo decidere in base all’art. 313 bis CPC;

considerato

in fatto e in diritto:

che, posta la questione della ricevibilità di un’istanza di revisione nell’ambito di una procedura sommaria di fallimento, sta il fatto che la procedura applicabile è quella prevista dall’art. 20 LALEF dove non può essere escluso il rimedio della revisione ai sensi dell’art. 340 CPC, ossia in virtù del rinvio all’art. 25 LALEF;

che, d’altra parte, contrariamente a quanto deciso a suo tempo da questa Camera in materia di rigetto dell’opposizione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 340, m. 6), la revisione è stata considerata ammissibile anche in questa materia –retta peraltro dalla stessa procedura del fallimento- da una successiva decisione della Camera di cassazione civile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 340, m. 23);

che, ricordando altresì la possibile perplessità sulla stessa questione, dipendente della possibilità di chiedere la revoca del fallimento in forza dell’art. 195 LEF, il problema come tale può restare senza risposta, dal momento che -nel caso concreto- l’istanza si rivela comunque inammissibile;

che infatti la domanda di revisione dev’essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza che si pretende viziata (art. 342 CPC), mentre l’istanza in esame (che nemmeno afferma la tempestività dell’allegato) appare tardiva poiché introdotta ben oltre il termine ricordato, tenuto conto che la notifica della sentenza 5 aprile 2005 di questa Camera è avvenuta il giorno 6 aprile 2005 allo Studio legale del patrocinatore dell’appellante, come risulta dalla dichiarazione di ricevuta postale agli atti di quell’incarto;

che, visto l’esito dell’istanza, non torna conto ricordare alla parte l’uso esclusivo della lingua italiana di cui all’art. 21 cpv. 1 LALEF, né eventualmente impartirle termine adeguato per presentare la traduzione dell’istanza scritta di revisione;

che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere dall’accollare spese all’istante.

Motivi per i quali,

pronuncia:

1.L’istanza di revisione 6 maggio 2005 di AP 1, __________, è irricevibile.

2.Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.

  1. Intimazione: -


terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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