Suspension of Swiss ancillary bankruptcy for lack of assets

14.2004.77Altro tribunale27 set 2004Granted

Sintesi

The Ticino appellate bankruptcy chamber dealt in summary proceedings with a request by IS1 to suspend the Swiss ancillary liquidation of PI1’s bankruptcy. After the foreign bankruptcy had been recognized in Switzerland, the bankruptcy office inventoried possible Swiss assets but found none. The chamber held that it was competent to suspend the proceeding and that, under the Bankruptcy Act and the LDIP, suspension for lack of assets was required. It ordered the suspension, directed IS1 to publish it, and decided that no court fees or costs would be levied.

Regest

Art. 170 LDIP e 230 LEF; sospensione del fallimento secondario per mancanza di attivi. Il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP comprende anche le norme procedurali della LEF, salvo le disposizioni speciali della LDIP; la procedura di sospensione ex art. 230 LEF è retta dal rito sommario e promossa dall’ufficio fallimenti, senza necessità di contraddittorio. Se non si reperiscono beni del fallito in Svizzera, la sospensione della liquidazione è dovuta; la pubblicazione incombe all’ufficio. Le spese seguono la LEF e possono essere poste a carico di chi ha chiesto il fallimento o non essere prelevate secondo la decisione concreta (consid. 1-5).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2004.77

Data decisione, Autorità: 27.09.2004, CEF

Titolo: fallimento internazionale. Sospensione per mancanza di attivi

Incarto n. 14.2004.77

Lugano 27 settembre 2004 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria promossa con istanza 19 luglio 2004 da

IS1

tendente alla chiusura del fallimento secondario di

PI1, __________ (__________)

decretato da questa Camera il 3 agosto 2000;

ritenuto in fatto

A. Con sentenza 3 agosto 2000 (inc. CEF 14.98.39), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il fallimento decretato il 3 aprile 1998 dalla Corte Superiore in materia di fallimento della __________, Distretto di __________, inc. n. , nei confronti di PI1, __________ (), con effetto dall'8 aprile 1998 alle ore 15.00 sui beni del fallito situati in Svizzera.

B. Procedendo nei propri incombenti, l'AP1 provvedeva ad allestire l'inventario dei beni del fallito situati in Svizzera, compresi quelli oggetto dei provvedimenti conservativi ordinati da questa Camera l'8 aprile 1998, ossia diversi conti cifrati aperti presso la __________, __________. Con scritto 24 agosto 2000, la banca comunicava però che "presso la Sede e le dipendenze del Canton Ticino del nostro Istituto non risultano averi o relazioni in essere intestate al Signor PI1 ". Non venivano reperiti altri beni in Svizzera.

C. L'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler sospendere la liquidazione del fallimento secondario per mancanza di attivi.

Considerando in diritto

  1. Questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, è competente per sospendere la procedura per mancanza di attivi (cfr. art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]), rilevato come l'art. 170 cpv. 1 LDIP rinvii non soltanto alle disposizioni materiali della LEF in materia di fallimento, ma pure a quelle procedurali, riservate le norme speciali di cui agli art. 170 ss. LDIP (cfr. Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 20 ad art. 170; Berti/Bürgi, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 1 e 10 ss. ad art. 170; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 11 ad art. 221-270; ZR 1995, n. 59 ad 2, p. 183, e il rinvio all'art. 221 LEF di cui al cons. 2.1), in particolare per quanto attiene alla scelta del genere di procedura da seguire (cfr. Berti/Bürgi, op. cit., n. 12 ad art. 170; Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 231). Del resto, l'art. 169 cpv. 2 LDIP prevede l'ipotesi della sospensione del fallimento secondario.

  2. Secondo l'art. 513 cpv. 2 CPC, l'istanza di riconoscimento di un decreto di fallimento estero (art. 166 LDIP) o di omologazione di concordato o di procedimento analogo estero (art. 175 LDIP), così come di riconoscimento di graduatoria estera (art. 173 LDIP) è proposta a trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 ss. CPC). Questa norma non regola invece il caso della sentenza di sospensione del fallimento per mancanza di attivi. Visto il rinvio dell'art. 170 cpv. 1 LDIP alle disposizioni della LEF per tutto quanto non disciplinato dalla LDIP, occorre considerare che la procedura dell'art. 230 LEF sia retta dall'art. 25 n. 2 lett. a LEF, ossia segua il rito sommario. La procedura è unilaterale (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 230) e va promossa ad istanza dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 1 LEF e 39 cpv. 2 RUF); non vi è pertanto obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF). La decisione di sospensione del fallimento per mancanza di attivi va pubblicata a cura dell'ufficio dei fallimenti (art. 230 cpv. 2, 1. periodo LEF); non è necessaria una comunicazione individuale al fallito (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230). Invece la chiusura del fallimento in caso di mancato tempestivo anticipo della garanzia richiesta dall'ufficio non deve essere pubblicata (art. 93 RUF).

  3. Non essendo stati reperiti beni del fallito in Svizzera, occorre sospendere il fallimento per mancanza di attivo, in conformità con l'art. 230 cpv. 1 LEF.

  4. La pubblicazione della sospensione della procedura di fallimento sarà effettuata dall'Ufficio fallimenti in conformità con l'art. 230 cpv. 2 LEF.

  5. La questione delle spese è regolata dalla LEF (cfr. sopra cons. 2), pertanto dall'art. 53 lett. b OTLEF. Esse devono essere anticipate da chi ha chiesto il fallimento, come pure le altre spese sorte dall'apertura del fallimento (cfr. art. 169 cpv. 1 LEF; Jaeger et al., op. cit., n. 9 ad art. 230; Lustenberger, op. cit., n. 14 ad art. 230).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 170 LDIP; 230 LEF; 19 LALEF; 53 OTLEF;

pronuncia:

  1. È ordinata la sospensione della procedura di liquidazione in Svizzera del fallimento di PI1, __________ (__________).

  2. L'IS1 procederà alle pubblicazioni di legge.

  3. Non si percepiscono tassa né spese.

  4. Intimazione all'AP1

terzi implicati

PI1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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