Bankruptcy annulled after proof of prior payment

14.2004.64Altro tribunale6 ago 2004Granted

Sintesi

The creditor requested the bankruptcy of the debtor in debt-enforcement proceedings. The first-instance court declared bankruptcy on 18 May 2004. The debtor appealed and produced a receipt showing payment of the enforcement amount before the bankruptcy decision. The appellate court held that this documentary proof was sufficient to show extinction of the debt before the first-instance judgment. It therefore allowed the appeal and annulled the bankruptcy declaration. The appellant was ordered to bear the court fees in both instances, while no compensation was awarded because the respondent filed no observations.

Regest

Art. 172 no. 3 SchKG; Art. 174 cpv. 1 SchKG: bankruptcy must be refused or annulled if the debtor proves by documents that the debt, including interest and costs, was extinguished before the first-instance decision. On appeal against a bankruptcy declaration, new facts are admissible only if they predate the lower-court decision. A payment receipt from the enforcement office may constitute sufficient documentary proof of prior extinction of the claim; if so, the bankruptcy order must be annulled. Costs may be charged to the appellant notwithstanding success on the merits where the applicable fee rules so provide; no compensation is awarded absent observations by the opposing party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2004.64

Data decisione, Autorità: 06.08.2004, CEF

Incarto n. 14.2004.64

Lugano 6 agosto 2004 B/fp/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 22 marzo 2004 presentata da

APPO1

contro

APPE1

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 maggio 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________ APPE1, Montagnola, a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ APPE1 che con atto

4 giugno 2004 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 14/15 giugno 2004 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto: A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano la APPO1 ha chiesto il fallimento di __________ APPE1 per fr. 378.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2004 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 18 maggio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ APPE1 a far tempo da martedì 18 maggio 2004 alle ore 14.00.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ APPE1 asserendo di avere saldato, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suo debito nei confronti della parte appellata e producendo una ricevuta 11 maggio 2004 dell'UE di Lugano relativa al pagamento di fr. 533.75 a saldo dell'esecuzione n. __________ promossa dalla APPO1 (doc. B).

Considerato

In diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ APPE1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. L'appello 4 giugno 2004 di __________ APPE1 va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia: I. L'appello 4 giugno 2004 di __________, __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 18 maggio 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2004.499 nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  2. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

  • ____________________ - __________;

  • Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

  • Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello;

  • Ufficio dei registri di Lugano, Lugano;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

bankruptcydebt enforcementprior paymentproof by documentsannulmentcourt costs