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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.50
Data decisione, Autorità:
16.06.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.50
Lugano
16 giugno
2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(riconoscimento di fallimento estero) promossa con istanza 16 dicembre 1996 da
IS1
rappr. dal curatore del fallimento, RA1
rappr. dall' RA2
e ora sull'istanza 5 marzo 2004
tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il
6 giugno 2000 (inc. 14.00.21) in particolare nei confronti di
CO1
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che
con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di Napoli (Italia) ha dichiarato il
fallimento di __________, società di fatto con sede a Napoli, e di __________,
Napoli, soci illimitatamente responsabili della __________;
che
con sentenza 10 luglio 1996 – resa, su "ricorsi per estensione di
fallimento" del 17 e 22 maggio 1996, "per estensione del fallimento
della società di fatto __________, dichiarato da questo Tribunale con sentenza
del 16 [recte: 15] maggio 1996" – lo stesso Tribunale di Napoli ha
dichiarato il fallimento di __________, __________, __________ e __________
CO1, Napoli;
che
con sentenza 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21), questa Camera ha riconosciuto in
Svizzera tutti i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996;
che
con sentenza 16 ottobre 2002 (cfr. doc. H allegato all'istanza, ultima pagina),
depositata il 13 dicembre 2002, il Tribunale di Napoli, settima sezione civile,
ha respinto le opposizioni al fallimento interposte da __________ e __________,
accogliendo invece quelle di __________ CO1 e __________ e revocando il fallimento
di queste ultime;
che
il curatore fallimentare, con atto 10 dicembre 2003, ha rinunciato ad appellare
tale sentenza (cfr. doc. H, a.i.);
che
ora l'istante, preliminarmente al riconoscimento ex art. 173 LDIP della
graduatoria (stato passivo) depositata al Tribunale di Napoli il 18 dicembre
1996/29 gennaio 1997 (inc. 14.03.99/ 04.27), chiede la revoca del fallimento
secondario di __________ CO1;
che
l'istanza va accolta;
che
le spese, determinate in base all'art. 30 LTG siccome la procedura è regolata
dalla legge di procedura civile cantonale (cfr. art. 513 al. 2 CPC), vanno
messe a carico di chi le ha causate (cfr. art. 148 cpv. 3 CPC), ossia a carico
della massa fallimentare;
Per questi motivi,
richiamati
gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 30 LTG;
pronuncia:
-
Il fallimento secondario decretato il 6 giugno 2000 (inc.
14.2000.21) nei confronti di __________ CO1 è revocato.
-
È
ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul FUSC e sul FUC.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul
FUC sono poste a carico dell'AP1. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
–
__________ RA2, __________;
–
__________ CO1, __________
–
Ufficio fallimenti di Lugano, Lugano
Comunicazione
– Ufficio
del registro fondiario, Lugano;
– Ufficio
del registro di commercio, Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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