Revocation of secondary bankruptcy after foreign revocation

14.2004.49Altro tribunale16 giu 2004Granted

Sintesi

AP1 asked the Ticino Court of Appeal's bankruptcy chamber to revoke the Swiss secondary bankruptcy of CO1 after the Naples court had revoked CO1's bankruptcy in 2002. The chamber accepted the request, revoked the secondary bankruptcy originally pronounced on 6 June 2000, and ordered publication of the revocation in the official gazettes. Court fees of CHF 1,000 and publication costs were charged to AP1, with no compensation awarded.

Regest

Art. 166 ff. LDIP; revocation of a Swiss secondary bankruptcy follows when the foreign bankruptcy decision on which recognition was based has itself been revoked. In such circumstances, the continued existence of the Swiss insolvency measure lacks its factual and legal foundation. The revocation may be ordered in summary proceedings; the dispositive is to be published where third-party notice is required. Costs are governed by the cantonal procedural rules applicable to the enforcement/falliment procedure (consid. on costs).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2004.49

Data decisione, Autorità: 16.06.2004, CEF

Incarto n. 14.2004.49

Lugano 16 giugno 2004 CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (riconoscimento di fallimento estero) promossa con istanza 16 dicembre 1996 da

AP1 rappr. dal curatore del fallimento, RA1 rappr. a sua volta dall' RA2

e ora sull'istanza 5 marzo 2004 tendente alla revoca del fallimento secondario pronunciato da questa Camera il 6 giugno 2000 (inc. 14.00.21) in particolare nei confronti di

CO1 rappr. dall’avv. __________, __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di Napoli (Italia) ha dichiarato il fallimento di __________, società di fatto con sede a Napoli, e di __________, Napoli, soci illimitatamente responsabili della __________;

che con sentenza 10 luglio 1996 – resa, su "ricorsi per estensione di fallimento" del 17 e 22 maggio 1996, "per estensione del fallimento della società di fatto __________, dichiarato da questo Tribunale con sentenza del 16 [recte: 15] maggio 1996" – lo stesso Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento di __________, __________, __________ CO1 e __________, Napoli;

che con sentenza 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera tutti i fallimenti decretati il 15 maggio 1996 e il 10 luglio 1996;

che con sentenza 16 ottobre 2002 (cfr. doc. H allegato all'istanza, ultima pagina), depositata il 13 dicembre 2002, il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, ha respinto le opposizioni al fallimento interposte da __________ e __________, accogliendo invece quelle di __________ e __________ CO1 e revocando il fallimento di queste ultime;

che il curatore fallimentare, con atto 10 dicembre 2003, ha rinunciato ad appellare tale sentenza (cfr. doc. H, a.i.);

che ora l'istante, preliminarmente al riconoscimento ex art. 173 LDIP della graduatoria (stato passivo) depositata al Tribunale di Napoli il 18 dicembre 1996/29 gennaio 1997 (inc. 14.03.99/ 04.27), chiede la revoca del fallimento secondario di __________ CO1;

che l'istanza va accolta;

che le spese, determinate in base all'art. 30 LTG siccome la procedura è regolata dalla legge di procedura civile cantonale (cfr. art. 513 al. 2 CPC), vanno messe a carico di chi le ha causate (cfr. art. 148 cpv. 3 CPC), ossia a carico della massa fallimentare;

Per questi motivi,

richiamati gli l’art. 166 ss. LDIP; 513 CPC; 30 LTG;

pronuncia:

  1. Il fallimento secondario decretato il 6 giugno 2000 (inc. 14.2000.21) nei confronti di __________ CO1 è revocato.

  2. È ordinata la pubblicazione del dispositivo n. 1 sul FUSC e sul FUC.

  3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul FUC sono poste a carico dell'AP1. Non si assegnano ripetibili.

  4. Intimazione a:

– __________ RA2, __________;

– avv. __________, __________;

– Ufficio fallimenti di Lugano, Lugano

Comunicazione

– Ufficio del registro fondiario, Lugano;

– Ufficio del registro di commercio, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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